Sentenza n. 364/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 1204/1971
- art. 3legge 1204/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
(Tutela delle lavoratrici madri), e dell'art. 3, ultimo comma, del
d.lgs. C.p.S. 23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212
(Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di
malattia per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza
emessa il 1° febbraio 1995 dal Tribunale di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Boldrin Maria e l'INPS, iscritta al n. 203 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio proposto da Maria Boldrin,
bracciante agricola con rapporto a tempo determinato, contro l'INPS
che le aveva negato l'indennità di maternità per aver svolto meno
di 51 giornate lavorative nel corso dell'anno, il Tribunale di
Firenze, con ordinanza del 1° febbraio 1995, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui,
agganciando la tutela della maternità a quella di malattia, non
assicura la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui l'inizio
del periodo obbligatorio di astensione cada prima del compimento di
51 giornate di lavoro, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S.
23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212, nella parte in
cui, definendo bracciante agricolo solo quel lavoratore che dedichi
ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, istituisce un
presupposto per lo stesso riconoscimento della qualità di
lavoratrice agricola, rilevante al fine della tutela della
maternità.
Il giudice rimettente rammenta che tale normativa ha superato il
vaglio di costituzionalità con riguardo all'indennità di malattia
(sentenza n. 87 del 1970), sul riflesso della peculiarità del lavoro
agricolo, il quale, a differenza del lavoro negli altri settori, ha
carattere di discontinuità ed è prestato nei confronti di datori di
lavoro diversi, sicché riesce difficile la costituzione di una
stabile posizione assicurativa. Ma obietta che la riduzione della
tutela della maternità a quella della malattia contrasta con l'art.
37 Cost. e con la recente evoluzione della giurisprudenza
costituzionale. Invero, mentre la tutela contro le malattie attiene
esclusivamente alla persona del lavoratore (artt. 32 e 38 Cost.),
l'art. 37 trascende la persona della donna lavoratrice, mirando ad
assicurare una speciale protezione alla madre e al bambino.
Sarebbe altresì violato l'art. 3 Cost., atteso che per altre
categorie di lavoratori (ad esempio i pubblici impiegati, compresi
quelli non di ruolo) l'indennità di maternità spetta anche quando
l'astensione obbligatoria inizia prima dell'inizio del rapporto di
lavoro. Del resto la tutela del lavoro subordinato comprende
qualsiasi modalità temporale ed è stata estesa di recente anche a
prestazioni lavorative di un solo giorno (art. 23, comma 3, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56), in un settore caratterizzato da una
molteplicità di microimprese in misura analoga e forse superiore a
quello dell'agricoltura, senza che sia stato sollevato alcun problema
di schedatura e di permanenza minima dei relativi lavoratori, anche
in relazione alla possibilità di eventuali frodi.
Un ulteriore profilo di ingiustificata disparità di trattamento
è ravvisato nella disciplina prevista per le coltivatrici dirette,
colone e mezzadre, alle quali l'art. 3 della legge n. 546 del 29
dicembre 1987 ha esteso la indennità di maternità per il periodo di
astensione obbligatoria senza limitazioni temporali iniziali. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15,
terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in
cui, agganciando la tutela della maternità a quella di malattia, non
assicura la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui l'inizio
del periodo obbligatorio di astensione cada prima del compimento di
51 giornate di lavoro all'anno, e dell'art. 3, ultimo comma, del
d.lgs. C.p.S. 23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212,
nella parte in cui, definendo bracciante agricolo solo quel
lavoratore che dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate
all'anno, istituisce un presupposto per lo stesso riconoscimento
della qualità di lavoratrice agricola, rilevante al fine della
tutela della maternità.
2. - La questione non è fondata.
Il giudice remittente è consapevole che non v'è contraddizione
tra l'art. 15, terzo comma, della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 3,
ultimo comma, del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946. Le due norme operano su
piani diversi: la prima presuppone costituito il rapporto
assicurativo e dispone che l'indennità di maternità (assimilata a
quella di malattia solo per quanto attiene ai criteri di erogazione)
non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di
anzianità assicurativa; la seconda, invece, prevede uno speciale
presupposto per la costituzione del rapporto assicurativo: agli
effetti del diritto all'indennità di malattia o di maternità, lo
status di bracciante agricolo è riconosciuto solo ai lavoratori che
dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, accertate
mediante iscrizione negli appositi elenchi nominativi presso gli
uffici del lavoro.
I due piani vengono però confusi quando, per corroborare la
censura di violazione dell'art. 3 Cost., l'ordinanza procede a
comparazioni con altre categorie di lavoratori aventi - specialmente
quelli autonomi, come i coltivatori diretti - caratteristiche affatto
diverse da quelle dei braccianti agricoli. Non è producente nemmeno
il paragone col settore del turismo e degli esercizi pubblici, il
quale, contrariamente a quanto afferma il giudice a quo, non è
caratterizzato da prestazioni di lavoro ambulatorie e precarie
analogamente al lavoro bracciantile, bensì dalla richiesta di
prestazioni di lavoro stagionali, alle dipendenze di un medesimo
datore di lavoro, collegata all'alternarsi della bassa e dell'alta
stagione. Quanto al caso eccezionale previsto dall'art. 23, comma 3,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non è qui possibile l'acquisto
del diritto all'indennità di maternità: o la lavoratrice viene
assunta, per una prestazione di lavoro non superiore a un giorno,
prima dell'inizio del periodo previsto dall'art. 4, lett. a), e
allora a tale data il rapporto di lavoro è già cessato; o viene
assunta dopo l'inizio del settimo mese di gravidanza, e allora
l'assunzione è nulla, la prestazione dedotta in contratto essendo
vietata.
3. - Non è violato nemmeno l'art. 37, primo comma, Cost. Il
legislatore è libero, in relazione a particolari circostanze e/o per
la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente erogatore, di
subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto
di una pregressa attività lavorativa di una certa durata, sia pure
discontinua, che garantisca la qualità professionale della
lavoratrice. Né si può dire che il limite fissato dalla norma
impugnata per le braccianti agricole ecceda il limite della
ragionevolezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e dell'art.
3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni
alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i
lavoratori in agricoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
37 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte