Sentenza n. 366/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 (recte: art.
82), primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), alla luce dell'art. 22, terzo comma,
della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e
miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale),
promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei
Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da De Carli
Aurora, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto La Corte dei Conti, in sede di esame del ricorso proposto da De
Carli Aurora avverso il provvedimento in data 14 maggio 1973, col
quale il Direttore provinciale del Tesoro di Massa Carrara le aveva
negato, per essere essa maggiorenne e priva dei requisiti di cui
all'art. 82 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il trattamento di
riversibilità preteso quale orfana di dipendente delle Ferrovie
dello Stato, ha sollevato, con ordinanza in data 19 ottobre 1983, in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81, primo comma (recte: art. 82, primo comma
del d.P.R. cit.), per la disparità di trattamento che essa determina
in danno degli aventi causa da dipendenti statali rispetto agli
orfani di assicurati presso l'I.N.P.S.
Il giudice a quo ha, in particolare, rilevato che mentre a questi
ultimi il menzionato trattamento viene garantito, ove essi
frequentino l'Università, anche dopo che siano divenuti maggiorenni
e fino al termine del corso legale di studio (entro, comunque, il
limite massimo del ventiseiesimo anno di età: art. 22 della legge 21
luglio 1965 n. 903), la norma censurata non attribuisce, coeteris
paribus, uguale beneficio agli orfani maggiorenni dei dipendenti
statali, con palese violazione del principio di eguaglianza.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Non vi sono state costituzioni né interventi. Considerato in diritto
1. - La Corte dei Conti, con l'ordinanza di rimessione, denuncia,
per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 82, primo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto tale norma, non garantendo agli
orfani maggiorenni dei dipendenti statali la pensione di
riversibilità, nel caso in cui frequentino un corso di studi
universitari, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque,
fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età,
irrazionalmente li discrimina rispetto all'identica categoria di
soggetti che, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria,
sono, invece, ammessi a siffatto beneficio in forza dell'art. 22
della legge 21 luglio 1965, n. 903.
2. - La questione è fondata.
Premesso che la suddetta discriminazione è stata eliminata, ma
senza effetto retroattivo, con la sopravvenuta legge 21 luglio 1984,
n. 391, che, con il secondo comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 1092 del
1973, ha equiparato, ai fini del trattamento di riversibilità, agli
orfani minorenni dei dipendenti statali quelli maggiorenni iscritti
ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la
durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il
ventiseiesimo anno di età, si rileva che essa, per il periodo
anteriore all'entrata in vigore della nuova norma, implica
un'evidente violazione del principio di eguaglianza, assoggettando ad
un diverso e deteriore trattamento la summenzionata categoria di
soggetti rispetto a quella degli orfani degli iscritti all'A.G.O.,
pur in presenza di una sostanziale identità di condizione.
Certamente le differenti condizioni soggettive ed oggettive degli
iscritti all'assicurazione generale rispetto a quelle proprie dei
pensionati dello Stato precludono l'istituzione di un valido
raffronto fra i rispettivi ordinamenti previdenziali, a fini di
verifica dell'osservanza del menzionato precetto costituzionale.
Tuttavia opera il comune carattere assistenziale ed alimentare dei
trattamenti di riversibilità, con le loro specifiche applicazioni
nei confronti degli orfani maggiorenni, dettate dal rilievo
attribuito alla medesima circostanza della situazione di bisogno in
cui tali soggetti vengono a trovarsi a causa della morte del genitore
(v. sentt. nn. 142/'84 e 7/'80). Assume, inoltre, rilievo la
valutazione che il legislatore fa della dedizione agli studi, da
parte degli orfani, quale indice presuntivo della sussistenza della
detta situazione di bisogno e che costituisce un dato materiale
indifferenziato di per sé non influenzabile dal diverso assetto
formale degli ordinamenti nel cui ambito esplica identico valore di
presupposto condizionante l'erogazione del trattamento di
riversibilità, al di fuori di ogni conseguenziale correlazione con
le peculiarità proprie dell'uno o dell'altro orientamento, idoneo,
comunque, a fondare, in via eccezionale, l'invocata identità di
trattamento.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
della norma censurata, nella parte in cui non assicurava,
anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 luglio 1984, n.
391, agli orfani maggiorenni dei dipendenti statali la pensione di
riversibilità, in caso di frequenza di un corso di studi
universitario o equiparato, per tutta la durata del corso medesimo e,
comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del T.U. delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato) nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di
riversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in
caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario,
per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite
massimo del ventiseiesimo anno di età.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte