Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1988

dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Ruggeri

Salvatore ed altra e Baglioni Giovanna, iscritta al n. 69 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consigli dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa in data

5 dicembre 1988 (R.O. n. 69 del 1989), nel procedimento civile

vertente tra Ruggeri Salvatore ed altra e Baglioni Giovanna, per

convalida di sfratto di immobile destinato ad uso diverso da

abitazione, con istanza di emissione di ordinanza di immediato

rilascio ex art. 665 del codice di procedura civile in caso di

opposizione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 665 del codice di procedura civile che prevede appunto

l'emissione di una ordinanza non impugnabile di rilascio

immediatamente esecutiva nel caso in cui l'opposizione dell'intimato

non sia fondata su prova scritta;

che, ad avviso del giudice remittente, risulterebbero violati

gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto si oblitera il giusto

equilibrio fra diritto di agire e diritto di difendersi in giudizio,

nonostante la previsione, quale condizione ostativa della emissione

dell'ordinanza di cui trattasi, di gravi motivi;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che, come questa Corte ha già affermato (sentenza n.

238 del 1975), il procedimento in questione è adeguatamente

giustificato dalla specialità della materia e dalla peculiarità

degli interessi da tutelare e che le sue caratteristiche non ledono

il diritto della difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione,

né creano disparità di trattamento tra coloro che utilizzano la

procedura ordinaria e coloro che ricorrono alla procedura speciale,

la quale soddisfa esigenze di rapidità ed immediatezza;

che, peraltro, l'ordinanza de qua può non essere emessa nel

caso di sussistenza di gravi motivi discrezionalmente valutati dal

giudice e alla mancata immediata impugnazione, nel procedimento

interinale, si sopperisce nel giudizio di merito che prosegue in

forma ordinaria, a cognizione piena e con possibilità di svolgimento

ampio ed integrale di tutte le prospettazioni difensive (sentenza n.

94 del 1973);

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di La Spezia con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte