Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1995

dal Tribunale di Roma sull'istanza proposta da Sapienza Giuseppe,

iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che Giuseppe Sapienza veniva condannato dalla Corte di

assise di Latina, con sentenza del 27 ottobre 1993, alla pena di anni

23 di reclusione per i reati di omicidio aggravato, di occultamento

di cadavere aggravato, di furto di un'autovettura e di una carta di

identità, reati tutti unificati dal vincolo della continuazione, e

che la detta statuizione veniva confermata, per i capi penali, dalla

Corte di assise di appello di Roma con sentenza del 10 marzo 1995;

che contro tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per

cassazione, deducendo difetto di motivazione in ordine sia al

giudizio di equivalenza tra le concesse circostanze attenuanti

generiche e la circostanza aggravante della premeditazione, sia alla

mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno;

che la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere

ovvero di sostituzione di tale misura con gli arresti domiciliari

proposta dall'imputato veniva disattesa dalla Corte di assise di

appello con ordinanza dell'11 settembre 1995;

che avverso il detto provvedimento l'imputato proponeva appello

davanti al Tribunale della libertà di Roma;

che, con ordinanza del 30 ottobre 1995, il Tribunale ha

denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della

Costituzione, l'art. 299 del codice di procedura penale, nella parte

in cui prevede "che l'imputato di delitto per cui sia preveduta pena

edittale minima non inferiore alla durata della custodia cautelare

sofferta, nei confronti del quale si sia già formato il giudicato

sulla colpevolezza possa chiedere e che il giudice adito, anche in

sede di appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., debba

disporre, la revoca o la sostituzione della misura di custodia

cautelare per l'accertata carenza o attenuazione delle esigenze

prevedute dall'art. 274 c.p.p.";

che, dopo un articolato argomentare circa il "principio di

giurisdizionalità" e quello della "presunzione di non colpevolezza",

il giudice a quo individua nell'istituto della revoca delle misure

cautelari l'esito di un accertamento sulla illegittimità della

privazione della libertà personale, un accertamento che resterebbe

precluso, per la parte concernente la gravità degli indizi di

colpevolezza nel caso di pronuncia di una sentenza di condanna; un

principio che comporta la possibilità di revoca della misura dopo la

pronuncia di tale tipo di decisione solo con riferimento alle

esigenze cautelari;

che, però, nei casi in cui "la pena edittale minima statuita

secondo le regole del codice sostanziale è superiore al tempo di

custodia cautelare sofferto", diverrebbe irrazionale, oltre che

contrastante con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione,

consentire all'imputato "di attivare il procedimento di revoca o di

sostituzione della misura custodiale in carcere impostagli anche

quando il giudizio di colpevolezza fissato nei due gradi di

cognizione sia divenuto intangibile per essersi formato il giudicato

sulla colpa";

che, nel caso di specie, considerato il devolutum risultante dal

ricorso per cassazione, pur ipotizzando l'esito favorevole di tale

ricorso, la pena irrogabile all'imputato non potrà essere inferiore

ad anni cinque e mesi tre di reclusione, senza computare l'aumento

per la continuazione anch'esso derivante da statuizione divenuta

definitiva;

che di conseguenza la possibilità di revocare la misura

cautelare della custodia in carcere comprometterebbe l'osservanza del

principio di eguaglianza, per l'irragionevole equiparazione, ai fini

della revoca o della sostituzione della misura cautelare della

custodia in carcere, della posizione dell'imputato per il quale non

sia stata ancora pronunciata sentenza definitiva sulla

responsabilità a quella del soggetto relativamente al quale, essendo

la decisione ormai passata in cosa giudicata in ordine alla

responsabilità, il ruolo di imputato rimane circoscritto alla sola

entità della pena: situazioni da ritenere - secondo il giudice a quo

- tra loro assolutamente differenziate perché, mentre nel primo caso

è invocabile "la garanzia processuale della presunzione di innocenza

o di non colpevolezza", nel secondo caso la detta garanzia non è

invocabile, "per essersi raggiunta la prova contraria che giustifica

il giudizio di colpa";

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che l'appello

dovrebbe trovare accoglimento per essere il provvedimento reiettivo

della revoca fondato sulle esigenze cautelari del pericolo di fuga e

di reiterazione di delitti della stessa specie, esigenze ormai non

più esistenti;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, più in particolare, secondo l'atto di intervento, la

premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, quella cioè

incentrata sulla formazione "progressiva" del giudicato per effetto

della mancata impugnazione della sentenza di condanna sul capo

relativo all'affermazione di responsabilità, è da ritenere un dato

fortemente contrastato tanto in giurisprudenza quanto in dottrina,

risultando, anzi, prevalente l'indirizzo ermeneutico secondo cui,

alla stregua dell'art. 624, comma 1, del codice di procedura penale,

il giudicato parziale si forma soltanto sui "capi" e non pure sui

"punti" della decisione;

che, dunque, poiché l'affermazione di responsabilità, ancora

sub iudice con riferimento all'entità della sanzione, costituisce

soltanto un "punto" all'interno di un singolo "capo" della sentenza,

non si sarebbe ancora formato il giudicato dovendo definirsi la

situazione prospettata come di mera preclusione;

che, al di là dei motivi di impugnazione, il giudice del gravame

è sempre tenuto a dichiarare - anche d'ufficio - l'esistenza delle

condizioni previste dall'art. 129 del codice di procedura penale,

così ulteriormente comprovandosi la natura "non definitiva" della

condanna;

Considerato in primo luogo che - pure a prescindere dalla

distinzione, ampiamente argomentata dall'Avvocatura generale dello

Stato tra giudicato e preclusione - con l'espressione giudicato la

legge non intende, certo, riferirsi all'intrinseca idoneità della

decisione ad essere posta in esecuzione, cosicché la premessa da cui

muove il giudice a quo circa il calcolo della pena ai fini della

verifica in ordine alla possibilità di cessazione dello status

custodiae si rivela non correttamente enunciata, perché solo nel

caso in cui la parte di sentenza non impugnata dovesse essere

eseguita prima dell'esame del ricorso da parte della Corte di

cassazione potrebbe prospettarsi - ma solo astrattamente - l'esigenza

di non compromettere l'esecuzione della sentenza;

che, peraltro, non appare rigorosamente richiamato l'istituto del

giudicato parziale di cui all'art. 624 del codice di procedura

penale, strettamente collegato all'esercizio del potere di

annullamento da parte della Corte di cassazione ed ai conseguenti

limiti del giudizio di rinvio, quale diretta ed ineludibile

conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia in relazione alle

parti non annullate ed a queste non necessariamente connesse;

che, d'altro canto, attesa la fase processuale considerata, la

norma cui occorre fare riferimento non è l'art. 624 del codice di

procedura penale, ma l'art. 597, comma 1, dello stesso codice, in

quanto, come è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità,

pure trascurando il rilievo che la nozione di "punto" non corrisponde

alla nozione di "capo" inteso quale sinonimo di "parte", quel che

rileva ai fini del giudicato parziale è che la parte di sentenza

abbia acquistato definitività a seguito dell'integrale percorso

dell'iter processuale consentito dall'ordinamento e concluso con la

definitiva pronuncia della Corte di cassazione; il che risulta dal

fatto che il codice del 1988 (non diversamente dal codice abrogato)

ha utilizzato l'espressione "autorità di cosa giudicata" rispetto ad

una vicenda ancora sub iudice (art. 624 del nuovo codice di procedura

penale; art. 545 del codice del 1930) solo in relazione alle parti

della sentenza vagliate e non annullate dalla Corte di cassazione;

che, dunque, all'infuori del giudizio di rinvio, vale il

principio, più volte espresso nella giurisprudenza di legittimità,

secondo cui "non si è in presenza di una condanna allorché è stata

accertata soltanto la responsabilità dell'imputato, ma non è ancora

stata applicata la pena relativa";

che, pertanto, risultando non corretto il presupposto

interpretativo da cui muove il giudice a quo, la questione deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 299 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte