Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1983 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, ultimo

comma, c.p.m.p. (Insubordinazione con violenza e minaccia verso

superiore non ufficiale), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre

1981 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico

di Hofer Florian, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del 30

settembre 1981, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 186, ultimo comma,

c.p.m.p., "in quanto il vigente sistema sanzionatorio stabilito

dall'art. 186 c.p.m.p., in seguito alla sentenza n. 26/1979 della Corte

costituzionale, confligge con il principio di eguaglianza nella parte

in cui commina pene edittali irragionevolmente superiori a quelle

previste per ipotesi più gravi";

e che il giudice a quo censura, in sostanza, quella parte dell'art.

186, ultimo comma, c.p.m.p., che, punendo con la reclusione militare da

tre a dodici anni il reato di insubordinazione con violenza nei

confronti di superiore non ufficiale, adotterebbe un regime

sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello previsto per il reato di

insubordinazione con violenza consistente in lesione grave contro

superiore ufficiale, di cui allo stesso art. 186 c.p.m.p., e, più

esattamente, al secondo comma di esso, fattispecie che, a seguito della

sentenza n. 26 del 1979 di questa Corte, viene ad essere assoggettata

alla pena prevista per i "generici" reati di lesione (reclusione comune

da tre a sette anni, se si ritiene applicabile l'art. 583 cod. pen.;

reclusione da due a sette anni, se si ritiene applicabile l'art. 224

c.p.m.p.);

considerato che la questione è già stata decisa con la sentenza n.

103 del 1982, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 186, ultimo comma, c.p.m.p., limitatamente alle parole "con

la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore è

un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore

non è ufficiale", dopo di che è già stata dichiarata manifestamente

infondata con le ordinanze n. 193 dell'8 novembre 1982 e n. 67 dell'8

marzo 1983.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 186, ultimo comma, c.p.m.p. - già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 103 del 1982 -

sollevata dal Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte