Sentenza n. 368/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 23legge 773/1982
applicata al caso
- art. 2legge 773/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e del combinato disposto degli
artt. 2, primo comma, e 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773
("Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
dei geometri"), ordinanza emessa l'11 novembre 1983 dal Pretore di
Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Locarni Mario ed
altri e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei
geometri, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento iniziato dai geometri Mario
Locarni, Gino Passalacqua, Lido Pierandrei, Dino Baiocchi, Raffaele
Libanori e Fernando Carlucci, che avevano convenuto in giudizio la
Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
chiedendo l'accertamento del loro diritto alla pensione di vecchiaia
dopo il versamento di venti anni di contributi alla Cassa, il Pretore
di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, sollevava, su istanza
dei ricorrenti, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2,
primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri"),
in riferimento all'art. 3 Cost., e del combinato disposto dello
stesso art. 2 e dell'art. 23 della medesima legge in riferimento
all'art. 38 Cost.
Osserva, in primo luogo, il Pretore che l'art. 2, primo comma,
della citata legge ha elevato il limite minimo per conseguire il
diritto alla pensione dai venti anni previsti dall'art. 13 della
legge 4 febbraio 1967, n. 37 a trenta anni di contribuzione alla
Cassa, senza far salvi in alcun modo i diritti quesiti. Ciò preclude
la possibilità di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia a
quei geometri, come i ricorrenti, che, iscrittisi tardivamente alla
Cassa, sono prossimi al limite di età di 65 anni senza aver maturato
il periodo di trenta anni di contribuzione - in luogo dei venti prima
sufficienti - e che si erano iscritti con la convinzione che dopo
venti anni avrebbero maturato il diritto alla pensione.
Risulta palese ed ingiustificata al riguardo, rileva il giudice a
quo, la disparità di trattamento rispetto agli appartenenti
all'Ordine degli ingegneri e degli architetti, per i quali, pur
essendo stato egualmente innalzato a trenta anni il periodo minimo di
contribuzione con l'art. 3, primo comma, della legge 3 gennaio 1981,
n. 6, è stato previsto che "gli iscritti alla Cassa in data
anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano il
diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti
anni" (art. 25, settimo comma, della legge citata). La denunciata
disparità di trattamento non è, ad avviso del giudice remittente,
giustificata da alcuna considerazione giuridica, logica od economica,
stante la perfetta identità di situazione.
In secondo luogo, il divieto espresso di riscatto di dieci
annualità di contribuzione per coloro che siano stati iscritti ad
altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di altra
attività svolta dopo il 35° anno di età (art. 23, primo comma),
unitamente all'innalzamento del limite minimo per la pensione da
venti a trenta anni di contribuzione (art. 2, primo comma) e alla
mancata salvaguardia dei diritti quesiti, determina per i geometri
che, come i ricorrenti, si siano iscritti alla Cassa dopo il 35° anno
di età e siano stati iscritti anche ad altra forma di previdenza
obbligatoria, l'impossibilità matematica di conseguire il diritto
alla pensione, in contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio, conclude per l'inammissibilità, o l'infondatezza delle
questioni.
Rileva innanzitutto l'Avvocatura, quanto alla denunciata
disparità di trattamento, che le situazioni poste a raffronto non
sono omogenee in quanto trattasi di due distinte Casse di previdenza,
in un sistema previdenziale pluralistico con autonomia dei singoli
fondi. Anche per quanto concerne il raffronto con la disciplina
precedente - nel che si risolve, ad avviso dell'Avvocatura, la
lamentata lesione dei diritti quesiti - le situazioni non sono
paragonabili, in quanto la nuova normativa ha radicalmente innovato
nel sistema di liquidazione delle pensioni, sganciandolo da una
modesta misura fissa (art. 16 legge n. 37 del 1967) ed ancorandolo
invece al reddito professionale denunciato nel decennio antecedente
il pensionamento.
Inoltre, quanto all'impossibilità per alcuni di conseguire il
diritto alla pensione, osserva ancora l'Avvocatura che la nuova
normativa prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi (art.
21, ult. comma) o, nei casi limite, la restituzione dei contributi
versati maggiorati degli interessi.
Infine, l'Avvocatura rileva che l'attuazione dell'art. 38, secondo
comma, Cost. è rimessa alla discrezionalità del legislatore, anche
in relazione ai mezzi finanziari disponibili. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Ancona solleva questione di legittimità
costituzionale della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (Riforma della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) e
precisamente dell'art. 2, primo comma, in riferimento all'art. 3
della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 2, primo
comma, e 23, in riferimento all'art. 38 della Costituzione.
Va premesso che la predetta legge n. 773 del 1982 sancisce
radicali cambiamenti nel sistema previdenziale previsto per questa
categoria di professionisti, vuoi per quanto concerne la
regolamentazione delle contribuzioni e conseguentemente l'ammontare
della pensione, vuoi per quanto riguarda il periodo minimo di
iscrizione alla Cassa richiesto per il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia. Ed è sostanzialmemte su quest'ultimo punto
che si incentra la censura del giudice remittente.
Infatti la disciplina precedente contenuta nell'art. 13 della
legge 4 febbraio 1967 n. 37 prevedeva il conseguimento della pensione
di vecchiaia per l'iscritto "che abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno d'età e versato per almeno venti anni il contributo
personale..."; l'art. 2 della legge n. 773 del 1982 dispone invece
che "la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano
compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trent'anni
di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di contribuzione
alla Cassa".
Il Pretore di Ancona si duole che "la mancata previsione di
salvaguardia dei diritti quesiti preclude la possibilità di maturare
il diritto alla pensione di vecchiaia a quei geometri, come i
ricorrenti, che, iscritti tardivamente alla Cassa, sono prossimi al
limite di età di 65 anni senza tuttavia avere maturato il periodo di
almeno trenta anni di contribuzione alla Cassa in luogo dei venti
anni prima sufficienti...".
2. - Muovendo da questa constatazione, il giudice remittente
osserva che in una analoga operazione di riforma - vale a dire quella
della Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti
intervenuta con la legge 3 gennaio 1981 n. 6 - venendo anche in
questo caso elevato il periodo minimo di iscrizione alla Cassa
richiesto per conseguire la pensione da venti a trent'anni, il
legislatore si è dato carico, con l'art. 25 della legge, di
conservare il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità
minima di venti anni per gli iscritti alla Cassa in data anteriore
alla data di entrata in vigore della legge innovatrice.
Da qui la prima questione di legittimità costituzionale sollevata
dal Pretore di Ancona in ordine all'art. 2, primo comma, della legge
n. 773 del 1982, perché, non essendo stata prevista una norma
transitoria che faccia salvo il diritto a conseguire la pensione di
vecchiaia con venti anni di iscrizione alla Cassa per i geometri che
si erano iscritti sotto il precedente regime, a differenza di quanto
era stato disposto poco più di un anno prima per gli ingegneri e gli
architetti, il legislatore sarebbe incorso in una violazione
dell'art. 3 della Costituzione, per aver trattato con una disciplina
radicalmente diversa situazioni sostanzialmente identiche. Tali
dovrebbero essere considerate le posizioni dei geometri, da una
parte, e degli ingegneri e degli architetti dall'altra, di fronte al
cambiamento di regime attuato nelle rispettive Casse di previdenza in
ordine al periodo minimo di iscrizione richiesto per ottenere la
pensione di vecchiaia.
La questione non è fondata. Non occorre soffermarsi ad esaminare
la problematica concernente i "diritti quesiti", né quella relativa
ai casi di successione di leggi nel tempo (sulla quale la
giurisprudenza della Corte è univoca nel senso di riconoscere la
discrezionalità del legislatore: v. da ultimo sentenze nn. 199 del
1986, 618 del 1987 e ord. n. 131 del 1988). Ma nemmeno appare
convincente l'asserito vulnus che sarebbe stato inflitto al principio
di eguaglianza, per avere il legislatore adottato due soluzioni
diverse nella normativa transitoria nel caso delle pensioni dei
geometri da un lato e delle pensioni degli ingegneri e degli
architetti dall'altro. Esattamente ha osservato l'Avvocatura generale
che il raffronto non è pertinente, poiché le Casse di previdenza
delle diverse categorie professionali sono entità distinte, ciascuna
con una propria autonomia e con un proprio equilibrio finanziario. La
diversità di regolamentazione, sia per quanto riguarda la normativa
organica, sia per quanto riguarda le eventuali disposizioni
transitorie, non può essere assunta a sostegno di una presunta
violazione dell'art. 3 Cost. La Corte non ha dunque motivo di
discostarsi dal proprio costante orientamento in materia (da ult.
sentt. nn. 133 del 1984 e 284 del 1986).
3. - Alla stregua delle precedenti pronunce della Corte, appare
invece fondata la seconda questione di costituzionalità sollevata
dal Pretore di Ancona, vale a dire quella che censura gli artt. 2,
comma primo, e 23 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 in riferimento
all'art. 38 della Costituzione.
In effetti la legge n. 773 non ha del tutto ignorato le posizioni
di coloro che, iscritti alla Cassa precedentemente alla entrata in
vigore della stessa legge, potevano trovarsi danneggiati
dall'introduzione della nuova disciplina. Ma non è con l'art. 21,
secondo quanto argomenta l'Avvocatura generale - norma che si limita
a prevedere la restituzione dei contributi non utili e la
possibilità del trasferimento degli stessi ad altri istituti,
previsioni ambedue sostanzialmente obbligate - che il legislatore ha
cercato di rimediare agli inconvenienti che caratterizzano la fase
iniziale di ogni riforma, per ovviare ai quali generalmente si
adottano norme transitorie.
Il giudice a quo ha, invece, correttamente ravvisato nell'art. 23
il rimedio adottato dal legislatore per rendere possibile il
conseguimento della pensione di vecchiaia ai geometri già iscritti,
ma che tuttavia si trovavano nella condizione di non poter
raggiungere i trenta anni richiesti dalla nuova legge in luogo dei
venti previsti in precedenza.
Il rimedio cui il legislatore è ricorso, con una scelta
discrezionale e certamente non viziata di irrazionalità, è quello
di consentire, mediante versamento diretto, il riscatto degli anni
necessari per arrivare al previsto periodo minimo di trent'anni di
contribuzione al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Senonché il legislatore ha concesso tale facoltà "purché per il
periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati
iscritti all'albo e non alla Cassa o, comunque, non siano stati
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di
diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del
35° anno di età".
Tale ultima condizione (scilicet quella di non essere stati
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) rischia però di
vanificare in molti casi, - e tale è quello del giudizio a quo - il
raggiungimento della finalità prefissasi dallo stesso legislatore,
facendo sì che una parte dei professionisti per i quali opera la
Cassa nazionale di previdenza dei geometri non possa conseguire il
trattamento previdenziale di vecchiaia. Né ha pregio
l'argomentazione dell'Avvocatura generale che si richiama alla
discrezionalità del legislatore nella scelta dei termini e dei modi
con cui garantire il principio costituzionale enunciato nell'art. 38,
secondo comma. Nel caso in esame si tratta di consentire il
mantenimento di un trattamento previdenziale già garantito da una
legge precedente, per di più mediante versamenti a totale carico
degli interessati, così che non possono nemmeno essere invocate
esigenze di equilibri finanziari.
Va inoltre rilevato che la condizione ostativa censurata si pone
in contrasto con uno dei criteri generali che ispirano l'ordinamento
della Cassa di previdenza dei geometri così com'è regolato dalla
legge de qua, in quanto l'art. 22 prevede l'iscrizione facoltativa
alla Cassa "per i geometri iscritti a forme di previdenza
obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di
diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla
iscrizione all'albo professionale".
Nei limiti suindicati la norma è dunque irrazionale ed in
contrasto con il principio indicato dall'art. 38, secondo comma,
della Costituzione e ne deve essere dichiarata la illegittimità
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (Riforma
della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
geometri) sollevata dal Pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo
comma, della legge 20 ottobre 1982 n.773 limitatamente alle parole
"o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza
obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta
successivamente al compimento del 35° anno di età".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte