Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del

codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento

penale, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Ancona con ordinanza del 2 agosto 2001, iscritta al n. 933 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 2 agosto 2001 il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevedono che la richiesta

di incidente probatorio possa essere presentata nella fase delle

indagini preliminari anche quando i relativi termini sono già

scaduti;

che il rimettente premette che aveva accolto una richiesta di

incidente probatorio presentata da persone sottoposte alle indagini

sul presupposto che si trattava di perizia che, se disposta nel

dibattimento, ne avrebbe potuto determinare una sospensione superiore

a sessanta giorni, e che nel corso dell'udienza fissata per

l'espletamento dell'incidente probatorio il pubblico ministero, dopo

aver chiesto la proroga del termine delle indagini preliminari, aveva

comunicato che il termine era già scaduto da tempo;

che il giudice a quo rileva che il provvedimento di

ammissione dell'incidente probatorio dovrebbe essere revocato, in

quanto a norma degli artt. 392, comma 1, e 393, comma 1, cod. proc.

pen. l'incidente può essere chiesto solo "nel corso" ed "entro i

termini" delle indagini preliminari;

che ad avviso del rimettente la situazione in esame non

rientra nella sfera di operatività della sentenza della Corte

costituzionale n. 77 del 1994, che ha esteso alla fase dell'udienza

preliminare la possibilità di chiedere ed eseguire l'incidente

probatorio, ma nel caso di specie sussisterebbero le medesime ragioni

che avevano allora indotto la Corte ad accogliere la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen;

che il giudice a quo ritiene violati gli artt. 3 e 24 Cost.,

in quanto i termini di decadenza stabiliti dalla disciplina censurata

sarebbero "privi di ogni ragionevole giustificazione e lesivi del

diritto alla prova e, quindi, dei diritti di azione e difesa";

che, in particolare, dopo l'intervento della Corte

costituzionale sarebbe irragionevole che l'incidente probatorio possa

essere chiesto sia in pendenza dei termini per le indagini

preliminari, sia dopo la richiesta di rinvio a giudizio, ma non nella

fase intermedia;

che la disciplina censurata sarebbe in contrasto anche con

l'art. 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la

persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni

necessari per preparare la sua difesa, in quanto l'indagato, ove

venga "tardivamente a conoscenza delle indagini, è costretto ad

attendere la richiesta di rinvio a giudizio prima di poter avanzare

quella di incidente probatorio";

che sarebbero inoltre violati gli artt. 3 e 111, secondo

comma, Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento e

della lesione del principio di parità tra le parti, in quanto,

mentre il pubblico ministero, conoscendo lo sviluppo delle indagini

preliminari, può presentare in ogni momento richiesta di incidente

probatorio, per la persona sottoposta alle indagini il termine per la

richiesta verrebbe a dipendere dal momento della conoscenza della

pendenza del procedimento, con il rischio di perdere la possibilità

di ricorrere a un mezzo istruttorio "indispensabile per

l'acquisizione al processo di elementi - in tesi - necessari

all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto

delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente

perduta" (sentenza n. 77 del 1994);

che tale preclusione non potrebbe ritenersi compensata dalle

facoltà riconosciute all'indagato dall'art. 415-bis cod. proc. pen.,

dal momento che tale norma non prevede alcun obbligo del pubblico

ministero di compiere le indagini eventualmente richieste

dall'imputato e di acquisire prove utilizzabili in dibattimento;

che la possibilità di chiedere l'incidente probatorio in

udienza preliminare non eliminerebbe l'interesse dell'indagato a

presentare anticipatamente la relativa richiesta per dimostrare

subito la propria innocenza;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che l'Avvocatura rileva, in particolare, che, anche a seguito

degli interventi della Corte costituzionale, il sistema offre già

rimedi adeguati per i casi di assoluta "urgenza", dal momento che

l'incidente probatorio può essere espletato anche nella fase

dell'udienza preliminare e nel predibattimento ex artt. 467 o 554

cod. proc. pen;

che con successiva memoria l'Avvocatura insiste sul rilievo

che, "se la funzione dell'incidente probatorio è quella

dell'acquisizione cautelare e anticipata della prova [...], non v'è

ragione nel caso all'esame [...] per temere una lesione del diritto

dell'imputato a far acquisire al processo le prove ritenute

opportune, atteso che tutte le prove sono previste dal legislatore

come normalmente acquisibili dinanzi al giudice del dibattimento".

Considerato che il rimettente dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. in quanto

prevedono che l'incidente probatorio non possa essere chiesto, e

quindi ammesso, dopo la scadenza dei termini delle indagini

preliminari;

che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli

artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto determinerebbe la violazione del

diritto alla prova e, quindi, del diritto di difesa e del principio

della parità tra le parti;

che in particolare, dopo che questa Corte con la sentenza

n. 77 del 1994 ha reso possibile chiedere l'incidente probatorio

anche nel corso dell'udienza preliminare, ad avviso del rimettente

sarebbe del tutto privo di ragionevolezza che la richiesta di

incidente non possa essere presentata nella fase intermedia tra la

scadenza del termine delle indagini preliminari e l'inizio

dell'udienza preliminare;

che, in relazione ad una questione analoga a quella oggetto

del presente giudizio, la Corte ha avuto occasione di precisare

nell'ordinanza n. 118 del 2001 che la ratio dell'estensione operata

dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell'esigenza di

"garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che

sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta" ove la necessità di

assicurare una prova indifferibile sorga "per la prima volta dopo la

richiesta di rinvio a giudizio", e che pertanto è il pericolo della

perdita irrimediabile della prova a imporne l'assunzione anticipata;

che, di conseguenza, da un lato, ove tale esigenza si

presenti tra la conclusione delle indagini e l'inizio dell'udienza

preliminare, "non potrebbe non essere assicurata alle parti, anche in

tale fase, la facoltà di richiedere l'assunzione della prova in via

di incidente; dall'altro sarebbe palesemente incongruo differire la

vocatio in ius per l'assunzione di una prova per la quale non sia

ravvisabile alcun pericolo nel ritardo";

che il caso oggi all'esame della Corte si riferisce ad una

perizia che dovrebbe essere assunta ex art. 392, comma 2, cod. proc.

pen., in quanto, se disposta nel dibattimento, ne determinerebbe

presumibilmente una sospensione superiore a sessanta giorni;

che la prova che il rimettente vorrebbe assumere con

incidente probatorio non è tra quelle suscettibili di essere esposte

al rischio di irrimediabile dispersione, mentre è esclusivamente in

considerazione di tale rischio che questa Corte ha ravvisato

l'esigenza di "garantire l'effettività del diritto delle parti alla

prova", a sua volta espressione del diritto di difesa;

che consentire l'assunzione mediante incidente probatorio di

prove non esposte al rischio di irrimediabile dispersione anche dopo

la scadenza del termine per le indagini preliminari comporterebbe una

profonda alterazione dei rapporti tra tale fase e il giudizio e una

irragionevole dilatazione della durata delle indagini e, quindi, dei

tempi del procedimento;

che, in assenza del pericolo di perdita irrimediabile della

prova, anche le censure prospettate dal rimettente in riferimento

agli artt. 3 e 111 Cost. si rivelano prive di fondamento;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata in riferimento a tutti i parametri evocati dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte