Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/2001 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2951, primo e

terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il

12 gennaio 2001 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 177 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 gennaio 2001, e pervenuta

in cancelleria il 23 febbraio 2001, nel corso di un procedimento

promosso dal titolare di una ditta individuale artigiana di trasporti

nei confronti della società committente per ottenere la condanna al

pagamento di maggiori compensi dovuti in applicazione del sistema di

tariffe "a forcella", il Tribunale di Genova, in funzione di giudice

del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2951, primo e terzo comma, del codice civile, "nella parte

in cui non sospende la decorrenza della prescrizione dei diritti del

prestatore nel corso del rapporto di lavoro parasubordinato";

che il remittente, premesso di avere pronunciato sentenza non

definitiva con cui è stato accertato che il rapporto dedotto in

giudizio, e svoltosi dal settembre 1989 al dicembre 1993, riveste

natura parasubordinata e rientra nella previsione di cui

all'art. 409, numero 3), cod. proc. civ., motiva la rilevanza della

questione affermando che la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma denunciata consentirebbe, in relazione a

tutti i compensi reclamati dal ricorrente nel giudizio a quo di

fissare al dicembre 1993, vale a dire alla cessazione del rapporto,

la decorrenza dei termini della prescrizione quinquennale prevista

dall'art. 2 del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, medio tempore

intervenuto; con l'ulteriore conseguenza che l'eccezione di

prescrizione, sollevata dal convenuto, sarebbe da respingere,

giacché il ricorso introduttivo è stato notificato il 16 febbraio

1996;

che, ad avviso del Tribunale, integrerebbe una violazione

dell'art. 3 della Costituzione l'irragionevole disparità di

trattamento risultante dalla disciplina rispettivamente dettata, per

il lavoratore parasubordinato, dall'art. 2951 cod. civ. e, per il

lavoratore subordinato, dall'art. 2948, numeri 4) e 5), cod. civ.,

come risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 63 del

1966, n. 143 del 1969, n. 86 del 1971 e n. 174 del 1972: solo per

quest'ultimo, infatti, la prescrizione inizia a decorrere dal momento

estintivo del rapporto di lavoro, salvo il caso in cui il rapporto

stesso sia assistito da stabilità reale, benché anche il lavoratore

parasubordinato si trovi, almeno di regola, in una posizione di

inferiorità economica analoga a quella che caratterizza il

lavoratore subordinato;

che, osserva il remittente, l'analogia di posizioni del

lavoratore subordinato e di quello parasubordinato ha indotto il

legislatore ad estendere alle ipotesi di lavoro ex art. 409, numero

3), cod. proc. civ. la disciplina che delinea il rito nelle

controversie di lavoro subordinato, la regola del cumulo di

rivalutazione monetaria ed interessi in base al terzo comma

dell'art. 429 cod. proc. civ., nonché la disciplina dell'art. 2113

cod. civ. in materia di rinunce e transazioni, che fa decorrere il

termine di decadenza per l'impugnazione dalla cessazione del

rapporto: in questo quadro la norma denunciata sarebbe, in parte qua,

irragionevole, tanto più considerando - secondo l'insegnamento della

sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte - che l'inerzia del titolare

del diritto, la quale faccia maturare i termini della prescrizione,

è in definitiva equiparabile ad una rinuncia implicita;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo, e ribadendo in una

memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che la

questione sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente

infondata;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe

irrilevante (o in ogni caso non motivata sulla rilevanza) in quanto,

essendo stato il contratto stipulato nel settembre 1989, andrebbe

comunque applicata la prescrizione annuale: e poiché il rapporto è

venuto a cessare nel dicembre 1993, la prescrizione annuale sarebbe

comunque già maturata alla data della domanda giudiziale, anche se

si facesse decorrere dalla cessazione del rapporto, non potendosi

applicare la prescrizione quinquennale per rapporti di lavoro che

hanno avuto termine nel 1993 ma che sono sorti antecedentemente al

1993;

che, nel merito, la difesa erariale sostiene, richiamando in

particolare la sentenza di questa Corte n. 365 del 1995, che la

categoria della parasubordinazione vale ai fini processuali ma non

impone una assimilazione, ai fini sostanziali, del lavoro autonomo al

lavoro subordinato; in ogni caso, ove si ritenga, come nel caso, che

la fattispecie concreta integri un'ipotesi di lavoro parasubordinato

e si pretenda di estendere ad essa la disciplina del rapporto di

lavoro subordinato, compito del giudice sarebbe quello di individuare

la norma idonea a regolarla e non già di sollecitare la declaratoria

di incostituzionalità di quella norma che segnatamente si esclude di

dover applicare.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe

l'art. 2951, primo e terzo comma, cod. civ. nella parte in cui

consente che la prescrizione, di durata annuale, del diritto

dell'autotrasportatore decorra durante l'esecuzione del rapporto di

lavoro parasubordinato;

che il giudice remittente non spiega quale rilevanza abbia il

far decorrere il termine di prescrizione, anziché, secondo la regola

generale, dal momento in cui il diritto è sorto, dalla cessazione

del rapporto, in una fattispecie nella quale il termine, annuale, di

prescrizione, stabilito dalla norma denunciata, anche se computato

dalla data di cessazione del rapporto, ossia dal dicembre 1993, era

comunque maturato allorché, nel febbraio 1996, il ricorrente ha

azionato in giudizio il credito di natura contrattuale;

che il giudice a quo neppure spiega su quale base potrebbe

trovare applicazione nella specie la prescrizione quinquennale, che

l'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, prevede bensì in

relazione ai diritti derivanti da contratti di autotrasporto per

conto terzi soggetti al sistema di tariffe "a forcella", ma solo per

i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore

del decreto-legge medesimo, e non per tutti i diritti non ancora

prescritti a quella data: mentre il rapporto sub judice, svoltosi dal

1989 al 1993, non può che far capo, almeno in massima parte, a

contratti stipulati anteriormente a tale data;

che, d'altra parte, se alla specie fosse applicabile non già

l'art. 2951 cod. civ., ma l'art. 2 del decreto-legge n. 82 del 1993,

trattandosi di rapporti contrattuali sorti dopo l'entrata in vigore

di quest'ultima norma, la questione della decorrenza della

prescrizione non sarebbe rilevante, non essendo il termine

quinquennale di prescrizione, in quella ipotesi, ancora decorso, al

momento di instaurazione del giudizio, quale che fosse il dies a quo

della decorrenza del termine medesimo;

che, pertanto, stante la motivazione carente e

contraddittoria in ordine alla rilevanza, la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2951, primo e terzo comma, del

codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte