Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/2002

Altra decisione · depositata il 18/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

citata

  • art. 4d.lgs. 61/2002
  • art. 11legge 366/2001

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2,

numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

ordinanza emessa il 15 marzo 2001 dal giudice per l'udienza

preliminare del Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico

di C. F. ed altri, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 marzo 2001 il giudice per

le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha sollevato, in

riferimento all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 223, secondo comma, numero 1), del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dall'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui, richiamando

l'art. 2621 del codice civile, non richiede, per la configurabilità

del delitto di bancarotta fraudolenta, un nesso causale tra le false

comunicazioni sociali ed il successivo fallimento della società;

che il giudice a quo premette di essere investito, quale

giudice dell'udienza preliminare, della richiesta di rinvio a

giudizio degli amministratori di una società dichiarata fallita per

il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 223, secondo

comma, numero 1), del r.d. n. 267 del 1942, in riferimento

all'art. 2621 cod. civ., per avere concorso, con false comunicazioni

sociali - e, in particolare, con falsità nei bilanci - a cagionare o

ad aggravare il dissesto della società;

che sebbene il perito nominato nell'udienza preliminare abbia

escluso ogni collegamento eziologico tra le falsità contestate ed il

fallimento sociale - prosegue l'ordinanza di rimessione - la

richiesta di rinvio a giudizio dovrebbe essere egualmente accolta,

giacché, secondo l'interpretazione data dalla Corte di cassazione

alla norma impugnata - interpretazione dalla quale il giudice a quo

non ritiene di potersi discostare - il delitto di bancarotta

fraudolenta impropria per false comunicazioni sociali si configura a

prescindere dal nesso causale tra la condotta descritta

dall'art. 2621 cod. civ. ed il successivo fallimento;

che in tale lettura, tuttavia, la disposizione denunciata si

porrebbe in contrasto con il principio di personalità della

responsabilità penale, enunciato dall'art. 27 Cost., nella portata

ad esso riconosciuta da questa Corte con le sentenze n. 364 e n. 1085

del 1988;

che le citate decisioni avrebbero chiarito, infatti, che il

primo comma dell'art. 27 Cost. non si limita a porre un tassativo

divieto di responsabilità penale per fatto altrui, ma esclude,

altresì, la responsabilità penale per fatto proprio incolpevole,

richiedendo "almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi

significativi della fattispecie tipica";

che nella cornice dell'ipotesi criminosa in questione, il

dissesto (o il fallimento) della società sarebbe un evento che, da

un lato, contribuisce a delineare il disvalore della figura di

bancarotta fraudolenta, e, dall'altro lato, produce un aggravamento

della pena rispetto alla fattispecie delineata dall'art. 2621 cod.

civ;

che ponendo il predetto evento a carico del soggetto pure in

assenza di un nesso eziologico con la sua condotta, la norma

incriminatrice censurata verrebbe dunque a prefigurare una

"responsabilità per fatto non proprio", esponendo in sostanza

l'agente "ad una reazione punitiva determinata da qualcosa di diverso

dalla sua azione";

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, l'art. 4 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61

(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le

società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre

2001, n. 366) ha sostituito il numero 1) dell'art. 223, secondo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiedendo

specificamente - per la configurabilità dell'ipotesi di bancarotta

fraudolenta impropria da esso delineata - che i reati societari

richiamati abbiano "cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto

della società";

che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 61 del 2002 - sostituendo

l'intero titolo XI del libro V del codice civile e, in particolare,

riscrivendo gli artt. 2621 e 2622 di detto codice - ha inoltre

modificato sotto più profili la fisionomia del reato di false

comunicazioni sociali, precedentemente contemplato dall'art. 2621,

primo comma, numero 1), cod. civ;

che a fronte di tali modifiche normative sopravvenute - che

investono sia la norma incriminatrice impugnata, che quella da essa

richiamata - deve dunque disporsi la restituzione degli atti al

giudice rimettente affinché verifichi se la questione proposta sia

tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte