Sentenza n. 37/1958
Altra decisione · depositata il 19/06/1958 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 14 giugno 1957, depositato il 1 luglio 1957 nella
cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 13 del
Registro ricorsi 1957, per conflitto di attribuzioni tra la Regione
siciliana e lo Stato, sorto a seguito del decreto del Ministro per la
marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 2
aprile 1957, col quale è stata dismessa dal demanio marittimo e
trasferita ai beni patrimoniali dello Stato una zona di mq. 1.968,80
sita sulla costiera di Palermo e riportata nel catasto del Comune di
Palermo al foglio 35 part. 597.
Udita nell'udienza pubblica del 26 marzo 1958 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avv. Salvatore Orlando Cascio e Aldo Dedin per il
ricorrente e il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi
La Greca per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto 2 aprile 1957 del Ministro per la marina
mercantile di concerto col Ministro per le finanze, una zona di mq.
1.968,80 sita sulla costiera di Palermo e riportata nel catasto del
Comune di Palermo al foglio 35, part. 597, è stata esclusa dal demanio
marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato (cfr. Gazzetta
Ufficiale 17 aprile 1957, n. 100).
La Regione siciliana, ritenendo che lo Stato, così facendo, abbia
esercitato poteri che non gli appartengono, perché propri della
Regione ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, con ricorso 14 giugno 1957
depositato in cancelleria il 1 luglio successivo, ha impugnato il
citato decreto ministeriale a norma e per gli effetti dell'articolo 134
della Costituzione, 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 27
delle Norme integrative, e ha chiesto che la Corte costituzionale
dichiari che il potere di disporre dei beni di demanio marittimo spetti
costituzionalmente alla Regione e, in conseguenza, annulli il decreto
impugnato.
A sostegno della sua richiesta la difesa della Regione afferma che
dall'esame degli articoli 32, 33 e 34 dello Statuto regionale si ricava
che "la generalità dei beni di proprietà pubblica e di proprietà
privata dello Stato situati nella Regione" sono stati attribuiti o
assegnati alla Regione nel loro complesso. In particolare questo
sarebbe da dire dei beni pubblici e demaniali con la sola eccezione di
quelli interessanti la difesa o servizi di carattere nazionale secondo
la chiara formulazione dell'art. 32. Ora non vi può essere dubbio,
prosegue la difesa della Regione, che nel demanio pubblico così
trasferito alla Regione sia compreso il demanio marittimo: ne darebbero
conferma dati legislativi (l'art. 14 dello Statuto sardo che esclude
esplicitamente il passaggio alla Regione del demanio marittimo) e dati
giurisprudenziali (una decisione dell'Alta Corte per la Sicilia 15
aprile - 5 agosto 1949 che ammise l'immediatezza e la generalità del
trapasso alla Regione di tutti i beni di cui agli articoli 32, 33, 34
dello Statuto).
Né si potrebbe obiettare contro questa conclusione che la norma
contenuta nell'art. 32 non sia ancora efficace per essere, come si
dice, di natura direttiva. Codesta distinzione posta nei confronti di
norme attributive di poteri non può essere richiamata nei confronti
dell'art. 32 che regola in modo diretto e immediato, come si evince
anche dalla lettera stessa degli articoli 32, 33 e 34, l'assegnazione
alla Regione di beni e non di poteri.
Una remora all'immediato trapasso dei beni demaniali dallo Stato
alla Regione non potrebbe ricavarsi nemmeno dall'eccezione posta
dall'art. 32 per i beni che interessano la difesa dello Stato o servizi
di carattere nazionale. Sostiene la difesa regionale che la volontà
legislativa manifestata col precetto dell'art. 32 è completa e
definitiva, anche se l'eccezione al precetto possa richiedere
un'attività successiva per la concreta individuazione dei beni
eccettuati dal trapasso: un'attività d'altra parte "di mero
accertamento di discrezionalità tecniche, non amministrative", con
effetti dichiarativi e non costitutivi.
L'immediato trasferimento dei beni, che la Regione ritiene
dimostrato, comporterebbe per principio l'immediato trasferimento dei
poteri relativi. Né potrebbe qui sostenersi che codesto trasferimento
debba essere rinviato a un momento successivo a quello in cui saranno
emanate le norme di attuazione dello Statuto e definito il passaggio di
uffici e di personale dallo Stato alla Regione. Dice la difesa
regionale che "una volta conferita costituzionalmente alla Regione la
titolarità dei beni demaniali territoriali, la fase più o meno
progredita della organizzazione dei suoi uffici e servizi non può
influire sull'appartenenza dei poteri sui beni che le spettano". Se lo
Stato continua o continuerà ad amministrare taluni di codesti beni,
ciò avverrà "in virtù di una investitura transitoria del semplice
esercizio del potere", la cui titolarità nello Stato è invece
cessata. E codesta attribuzione transitoria non può che concretarsi
nella conservazione dei beni e non può comportare misure di
utilizzazione e disposizioni che esorbitino o anzi contrastino, come
quella della quale è questione, col dovere della conservazione.
2. - La difesa dello Stato nelle sue deduzioni, depositate nella
cancelleria di questa Corte il 4 luglio 1957, sostiene che la premessa
sulla quale si fonda il ragionamento della difesa regionale non è
esatta. Nessun bene del demanio marittimo sarebbe stato trasferito alla
Regione in virtù dell'art. 32 dello Statuto, perché tutti i beni del
demanio marittimo sarebbero da ricomprendere sotto l'eccezione posta
dal medesimo art. 32, non potendosi con figurare in relazione ad essi
esigenze puramente o prevalentemente locali. L'art. 14 dello Statuto
sardo sarebbe stato male invocato dalla difesa regionale: in
quell'articolo, lungi dal voler stabilire una differenza di regolamento
tra le due isole, si volle rafforzare un principio già affermato per
la Regione siciliana.
Da questo consegue che nessuna importanza hanno il richiamo agli
articoli 33 e 34, che riflettono l'uno beni di specie diversa non
facenti parte del demanio statale, l'altro le res nullius delle quali
non fanno parte i beni del demanio marittimo, né la distinzione tra
trapasso dei beni e trapasso di poteri, né la lettera dell'art. 33
dello Statuto. Viceversa occorrerebbe rilevare che mentre il passaggio
della potestà legislativa dallo Stato alla Regione è avvenuto
automaticamente con l'entrata in vigore dello Statuto, non altrettanto
può dirsi delle funzioni amministrative ed esecutive per il cui
passaggio si richiedono ulteriori disposizioni, come si ricava
dall'VIII disposizione transitoria della Costituzione e dall'art. 43
dello Statuto siciliano e come è confermato da una serie di decreti
che hanno regolato codesto passaggio. E da questa distinzione tra
immediato passaggio dei poteri legislativi e non immediato passaggio
dei poteri esecutivi ed amministrativi dovrebbe trarsi la conseguenza
che, anche nell'ipotesi della fondatezza della tesi regionale, si
dovrebbe ugualmente dichiarare l'infondatezza del ricorso.
3. - La difesa della Regione ha anche presentato una memoria,
depositata il 13 marzo nella cancelleria della Corte. In questo scritto
difensivo la Regione, ai fini di stabilire la differenza tra il caso in
esame e quello della compilazione degli elenchi delle acque pubbliche,
deciso con la sentenza 26 gennaio 1957, n. 6, di questa Corte, richiama
l'attenzione sul fatto che il provvedimento impugnato non ha lo scopo
di accertare che il bene interessi la difesa o altro servizio di
interesse nazionale, ma parte, invece, dal presupposto contrario, che
tale accertamento sia stato compiuto e si sia concluso col
riconoscimento che il bene non è rilevante ai fini sopraindicati. Se
è avvenuto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, ciò
significa, argomentando sulla base degli articoli 28, 34 e 35 del
Codice della navigazione, che tale bene non è utilizzabile per i
pubblici usi del mare e nemmeno per altri usi pubblici.
Di più, come ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione un
bene del demanio marittimo può essere posto dal Ministro per la marina
mercantile nella disponibilità di un'altra amministrazione solo se ed
in quanto e per il periodo di tempo in cui il bene può essere
utilizzato per altro uso pubblico, sicché, cessata l'utilizzazione,
l'amministrazione deve restituirlo al Ministero per la marina
mercantile che solo può disporre il passaggio al patrimonio, così,
analogamente, lo Stato, una volta cessata l'utilizzazione dei beni ai
fini della difesa o per altri servizi di carattere nazionale, deve
restituire tale bene alla Regione che sola può disporne il passaggio
al patrimonio.
Quanto poi alla tesi che il demanio marittimo sia passato alla
Regione soltanto in astratto e non in concreto, per il carattere
direttivo della norma contenuta nell'art. 32, la difesa della Regione,
che pure respinge questa tesi, sostiene, subordinatamente, che, in
questo caso, la distinzione tra norme direttive e norme precettive
opererebbe contro lo Stato; in quanto mentre è completo e di immediata
attuazione il precetto che trasferisce il demanio marittimo alla
Regione, tale non è l'eccezione relativa ai beni interessanti la
difesa e i servizi di interesse nazionale, che dovrà essere
completata, nell'interesse dello Stato, in base all'accertamento
concreto della rilevanza dei beni stessi, accertamento che non potrebbe
costituire in nessun caso esercizio di un potere discrezionale, ma
concreterebbe un atto vincolato, con valore di mero accertamento e con
effetti, in conseguenza, che retroagiscono al momento in cui è entrato
in vigore l'art. 32.
Né, infine, avrebbe valore nella presente controversia il fatto
che manchino tuttora le norme di attuazione relative al passaggio dei
poteri amministrativi ed esecutivi. Non si avvertirebbe qui il bisogno
di alcuna norma, dato che il potere di esclusione dei beni demaniali di
enti diversi dallo Stato è regolato in via generale dall'art. 829 del
Cod. civ., il cui secondo comma, dettato per i comuni e le provincie,
non potrebbe non valere anche per le regioni. Comunque la inesistenza
di un potere amministrativo ed esecutivo della Regione potrebbe
condurre al riconoscimento del potere dello Stato di sostituirsi
nell'esercizio delle competenze spettanti alla Regione, giammai al
risorgere in favore dello Stato di competenze già trasferite alla
Regione. Il che vorrebbe dire che lo Stato può operare il passaggio
del bene dal demanio della Regione al patrimonio della Regione, e non
già dal demanio dello Stato al patrimonio dello Stato.
4. - Anche la difesa dello Stato ha depositato, il 12 marzo 1958,
una memoria nella quale ribadisce le proprie tesi difensive e insiste
per il rigetto del ricorso.
Infine, nella pubblica udienza del 26 marzo 1958, tanto la difesa
della Regione, quanto l'Avvocatura dello Stato hanno illustrato
oralmente le tesi svolte nei rispettivi scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Il quesito che la Corte deve risolvere preliminarmente,
perché dalla sua risoluzione discende quella di tutti gli altri
dibattuti nel presente conflitto di attribuzione, è quello posto
dall'interpretazione dell'art. 32 dello Statuto per la Regione
siciliana. Questo articolo stabilisce una regola e pone un'eccezione.
La regola è che "i beni di demanio dello Stato, comprese le acque
pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione";
l'eccezione, che da codesta assegnazione restano esclusi i beni "che
interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale".
Giova a una precisa interpretazione del sistema costruito con
queste norme, sgombrare in primo luogo il campo della tesi che la
difesa della Regione ha avanzata e secondo la quale, nel caso in esame,
proprio lo Stato avrebbe accertata l'inesistenza di un suo particolare
interesse relativamente al bene oggetto del decreto ministeriale
impugnato, appunto mediante la sua esclusione dal demanio marittimo e
il conseguente trasferimento al patrimonio disponibile. Ora, quel che
forma oggetto principale della controversia non è già l'ulteriore
destino dei beni demaniali, una volta accertata la cessazione della
demanialità, ma l'appartenenza dei beni del demanio marittimo (e
quindi la titolarità di relativi poteri amministrativi) allo Stato o
alla Regione. E evidente che altra cosa è accertare la cessazione
della demanialità di un bene, e altra cosa è affermare l'interesse
dello Stato e quindi l'appartenenza ad esso di una categoria di beni
demaniali o di singoli beni demaniali. Quando sia determinato quali
beni del demanio marittimo rimangono di proprietà dello Stato e quali
siano eventualmente assegnati alla Regione, Stato e Regione devono
ritenersi proprietari dei beni di rispettiva spettanza con tutti i
poteri inerenti a questo diritto, compreso quello di accertare la
cessazione del carattere demaniale e il passaggio del bene al proprio
patrimonio.
2. - Ma non è accoglibile nemmeno la tesi principale della difesa
regionale. Sostiene questa che i beni del demanio marittimo rientrano
nella regola posta dall'art. 32 dello Statuto per la Regione siciliana
e devono perciò ritenersi assegnati alla Regione dal momento
dell'entrata in vigore dello Statuto; nell'eccezione rientrerebbero
soltanto singoli beni da individuare con accertamento meramente
dichiarativo, dal quale esulerebbe ogni discrezionalità, che non sia
tecnica, dell'amministrazione statale. Non occorre in questa sede
risolvere il quesito se i beni demaniali si possano definire
raccogliendoli sotto un unico concetto secondo certe loro
caratteristiche obiettive, quale quella, ad esempio, di essere mezzo
necessario di una funzione esclusiva di un ente pubblico territoriale,
nel caso lo Stato; o se si debba, invece, considerare la qualifica di
bene demaniale come discendente esclusivamente da una esplicita
dichiarazione di una norma di legge. Tuttavia deve essere posto in
rilievo che, nel caso presente, la determinazione del demanio statale
nei confronti del demanio regionale è fatta dal legislatore sulla base
di un criterio generale qual'è appunto quello dell'interesse che per
lo Stato codesti beni rappresentano ai fini della difesa nazionale o
per assicurare servizi pubblici nazionali. Una determinazione, perciò,
assai più ampia e comprensiva non soltanto di quella la quale muovesse
da un elenco tassativo di beni, ma anche di quella che si fondasse
sull'indicazione generica di beni "destinati" (come ad esempio le
"opere destinate alla difesa", delle quali parla l'art. 822 del Cod.
civ.), e non già "interessanti" la difesa o i servizi pubblici
nazionali.
Ora è evidente che i beni del demanio marittimo siano
prevalentemente di una specie siffatta. Il demanio marittimo non è una
categoria astratta, ma il nomen di una precisa serie di beni quali
risultano dall'art. 822 Cod. civ. (lido del mare, spiaggia, rade,
porti) e dall'art. 28 del Codice per la navigazione (che a quei primi
aggiunge lagune, foci di fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua
salsa o salmastra comunicanti liberamente col mare almeno parte
dell'anno; canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo); e anche se
non si vuole ritenere, come pure da taluno si ritiene, che i beni di
demanio considerati dal primo comma dell'art. 822 del Cod. civ. (tra i
quali sono quelli del demanio marittimo) postulino rigorosamente la
necessaria ed esclusiva proprietà dello Stato, non può negarsi che,
nei loro confronti, si configuri con particolare intensità l'interesse
dello Stato, in relazione a finalità perseguibili soltanto da esso:
difesa, polizia marittima, navigazione.
Tuttavia il trasferimento alla Regione siciliana di funzioni e di
servizi, che al tempo delle classificazioni dell'art. 822 Cod. civ. e
dell'art. 28 Cod. nav. erano riservati allo Stato, porta alla
conseguenza che, dopo l'entrata in vigore dello Statuto, non possa
escludersi l'esistenza di beni di demanio marittimo di spettanza della
Regione, in quanto si tratti di beni che abbiano perduto
quell'interesse per la difesa dello Stato e per i servizi di carattere
nazionale, di cui fa parola l'art. 32 dello Statuto per la Regione
siciliana. Ma la determinazione di questi beni assegnati alla Regione
(che nel caso del demanio marittimo rappresenta l'eccezione dalla
regola della proprietà pubblica statale), con le relative eventuali
conseguenze finanziarie, non potrà essere fatta fino a quando non
saranno delimitati gli interessi dello Stato rispetto a quelli della
Regione. Sicché ne consegue che, finché questa delimitazione non
abbia avuto luogo, nell'incertezza sugli eventuali beni del demanio
marittimo regionale, il potere di disporre dei beni del demanio
marittimo spetta soltanto allo Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto tra lo Stato e la Regione siciliana
sollevato con ricorso della Regione 14 giugno 1957 contro il decreto
del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le
finanze 2 aprile 1957, pubblicato in riassunto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 17 aprile 1957:
dichiara la competenza dello Stato a disporre dei beni del demanio
marittimo fino a quando non sia individuato il demanio marittimo della
Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte