Sentenza n. 37/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/04/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre
1952, n. 3322, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1966 dal
Tribunale di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il
Comune di Comacchio, Ferné Daniele, il Demanio dello Stato e l'Ente
per la colonizzazione del Delta Padano, iscritta al n. 147 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 226 del 10 settembre 1966.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Comacchio, dell'Ente
Delta Padano e dell'Amministrazione del demanio dello Stato;
udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Edoardo Volterra, per il Comune di Comacchio, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Franeesco Agrò, per
l'Amministrazione del demanio dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 5 maggio 1966, emessa dal Tribunale di Bologna nei
tre procedimenti civili riuniti vertenti tra il Comune di Comacchio,
Ferné Daniele, il Demanio dello Stato e l'Ente per la colonizzazione
del Delta Padano, è stata proposta la questione di legittimità
costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322, emanato in
attuazione della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841.
Con tale decreto l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano
espropriava i terreni siti nel Comune di Comacchio, denominati "Valle
Testa" dei quali risultava essere enfiteuta - secondo i dati catastali
- alla data del 15 novembre 1949, Ferné Daniele, mentre ne appariva
nudo proprietario il Comune di Comacchio.
Dagli atti risulta quanto segue: sin dal 1797 la "Valle Testa" (la
cui nuda proprietà fu prima della Repubblica francese, poi della Casa
Massari ed, infine dal 1887 del Demanio dello Stato) era stata concessa
in enfiteusi al Comune di Comacchio; con rogito Capecchiacci del
settembre 1925 il Demanio dello Stato concedeva in enfiteusi la "Valle
Testa" a Ferné Daniele e questi a sua volta esercitava il diritto di
affrancazione divenendo così pieno proprietario; contro tale
convenzione insorgeva giudizialmente il Comune di Comacchio ed otteneva
dalla Corte di appello di Bologna una sentenza (29 agosto 1937),
passata in giudicato, con la quale si accertava che esclusivo enfitouta
era il Comune e si dichiarava conseguentemente nullo il rogito
Capecchiacci; nel 1940 interveniva una nuova convenzione (rogito Risso
31 maggio 1940) questa volta tra il Ferné e il Comune con la quale: il
Comune, quale enfiteuta, riconosceva nel Ferné il nudo proprietario;
esercitava nei confronti di quest'ultimo il diritto di affrancazione e,
diventato così pieno proprietario, concedeva la "Valle Testa" in
enfiteusi allo stesso Ferné.
Tale convenzione veniva però impugnata per nullità dallo stesso
Comune con citazione 30 maggio 1950 con la quale, oltre al Ferné, si
conveniva in giudizio anche il Demanio dello Stato per domandare
l'affrancazione giudiziale dell'enfiteusi della "Valle Testa"; a sua
volta il Ferné citava il Comune (citazione 27 settembre 1950)
chiedendo l'affrancazione giudiziale di cui al rogito Risso.
In pendenza di tali giudizi veniva emesso il decreto presidenziale
di scorporo n. 3322 del 1952 in danno del Ferné Daniele, apparente
enfiteuta, decreto che veniva impugnato dal Comune di Comacchio con
citazione del 22 febbraio 1954.
I tre processi civili, - cosi instauratisi tra il Comune, il
Ferné, il Demanio dello Stato e l'Ente Delta Padano - venivano riuniti
dal Tribunale di Bologna. Su di essi il Tribunale ha pronunciato la
sentenza non definitiva 11-29 luglio 1961 (gravata di impugnazione
differita da parte del solo Ente di riforma) con la quale è stata
dichiarata nulla la convenzione di cui al rogito Risso rilevandosi che
con essa si poneva in essere "una sostanziale subenfiteusi, nulla, come
tale, a norma dell'art. 1562, ultimo comma, del Codice abrogato" ed è
stato, altresì, dichiarato che alla data del 15 novembre 1949, l
Comune di Comacchio era esclusivo enfiteuta dall'80 per cento della
"Valle Testa".
Dopo tale sentenza il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica
con la quale ha accertato che i terreni espropriati con il D.P.R. 3322
del 1952 ricadono totalmente entro i confini indicati nei rogiti
Capecchiacci e Risso. Non potendo però dichiarare la nullità di tale
decreto (trattandosi di atto formalmente legislativo) e ritenendolo
costituzionalmente illegittimo per aver disposto lo scorporo - in
contrasto con l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 - di terreni
che alla data del 15 novembre 1949 erano in enfiteusi di un Ente
pubblico, il Tribunale, con ordinanza 5 maggio 1966, ha disposto la
trasmissione degli atti a questa Corte.
Tale ordinanza ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10
settembre 1966.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte tutte le parti in causa si sono
costituite.
Il Ferné Daniele, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Veronesi,
ha depositato in cancelleria brevi deduzioni costitutive in data 6
dicembre 1966, e cioè dopo che era trascorso il termine di cui
all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Il Comune di Comacchio, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido
Del Vecchio e Edoardo Volterra, con atto depositato il 1 agosto 1966,
rileva in punto di fatto che l'Ente Delta Padano non poteva ignorare la
situazione giuridica del terreni espropriati alla data del 15 novembre
1949, dato che il Comune aveva provveduto non solo a trascrivere la sua
citazione per nullità del rogito Risso presso la conservatoria del
registri immobiliari di Ferrara in data 2 aprile 1951 (prima cioè
dell'emanazione del decreto di scorporo) ma aveva persino portato a
conoscenza dell'Ente il contenuto della citazione con atto notificato a
mezzo di ufficiale giudiziario in data 21 gennaio 1952 (prima ancora
che si iniziassero gli atti preliminari della procedura di stralcio).
Sulla questione di costituzionalità la difesa ricorda che questa
Corte, in casi analoghi a quello in esame ha dichiarato
l'incostituzionalità di decreti di esproprio emessi nei confronti di
persone che non erano titolari del diritto di proprietà o di enfiteusi
del terreni espropriati. Soggiunge, infine, che l'eccezione procedurale
svolta dall'Ente in ordine al carattere non definitivo della sentenza
emessa dal Tribunale di Bologna (con la quale si riconosce al Comune la
qualità di enfiteuta) è del pari già stata esaminata e respinta
dalla Corte in altri giudizi riguardanti la riforma fondiaria.
L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, rappresentato e
difeso dall'avv. Giuseppe De Luca, nelle deduzioni depositate il 28
settembre 1966 resiste alla eccezione di incostituzionalità non per
motivi di diritto ma per ragioni attinenti all'accertamento di fatto
operato dal Tribunale con la sua sentenza non definitiva. L'errore in
cui sarebbe incorso il Tribunale è di aver qualificato come
subenfiteusi l'atto costitutivo di enfiteusi posto in essere col rogito
Risso dal Comune in favore del Ferné.
A ben considerare nella convenzione Risso non si ha una
subenfiteusi ma ci si trova in presenza di una enfiteusi concessa da
non proprietario, una enfiteusi cioè su cosa altrui, ipotesi questa
corrispondente alla fattispecie della "vendita di cosa altrui" prevista
dall'art. 1478 del Codice civile Nella specie, poiché la costituzione
di enfiteusi è anche una vendita in senso tecnico, deve trovare
applicazione questa norma la quale comporta che se al momento del
contratto la cosa concessa in enfitousi non è di proprietà del
concedente, questi è obbligato a procurarsene la proprietà e la
controparte diventa enfiteuta nel momento in cui il concedente acquista
la proprietà della cosa del titolare di essa. Tutto ciò, secondo la
difesa, si sarebbe in effetti verificato, in quanto con atto di
citazione 30 maggio 1950 il Comune ha convenuto in giudizio il Demanio
al fine di ottenere l'affrancazione del canone enfiteutico. Questo
giudizio non è stato ancora definito, ma è certo che l'affrancazione
verrà dichiarata dal Tribunale dato che il Demanio convenuto non si è
opposto alla domanda attrice. Ora è evidente che dopo l'emanazione
della sentenza, gli effetti dell'affrancazione retroagiranno alla data
della citazione e che da tale data si verificherà automaticamente
l'effetto previsto dall'art. 1478 citato e cioè la reale costituzione
di enfiteusi in favore del Ferné, il quale, fin da quella data
apparirà il vero enfiteuta del terreni in questione. Risulterà con
ciò al tempo stesso che alla data del 27 dicembre 1952, sotto cui
veniva emesso il decreto di scorporo, il Ferné era da oltre due anni
enfiteuta della "Valle Testa".
Sulla base di tali considerazioni la difesa conclude chiedendo che
la Corte voglia adottare uno dei seguenti provvedimenti:
a) pronunziare sentenza di infondatezza della questione proposta
decidendo nel merito la causa sulla scorta degli atti processuali
relativamente all'affrancazione giudiziale chiesta dal Comune nei
confronti del Demanio con citazione del 30 maggio 1950;
b) ovvero pronunciare ordinanza di restituzione degli atti al
giudice a quo perché si pronunci sulla predetta domanda di
affrancazione;
c) qualora poi la Corte ritenga che solo il giudice a quo sia
competente a pronunziarsi sulla sussistenza dei fatti dedotti innanzi
ad esso, anche se determinati per il giudizio di legittimità
costituzionale, pronunciare ugualmente ordinanza di restituzione al
giudice chiedendo a quest'ultimo di riesaminare la rilevanza della
proposta questione previo accertamento del fatti esposti in questa sede
dalla difesa dell'Ente.
L'Amministrazione del demanio dello Stato, in persona del Ministro
delle finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con deduzioni depositate in cancelleria il 30 settembre 1966,
pone in evidenza la circostanza che la proposta questione di
legittimità costituzionale trae origine dalla sentenza non definitiva
(11 - 29 luglio 1961) del Tribunale di Bologna che ha dichiarato
l'inefficacia dell'affrancazione e della concessione in enfiteusi della
"Valle Testa" avvenuta tra il Comune e il Ferné nel 1940 con il rogito
Risso. Del carattere non definitivo di tale sentenza, che è stata
gravata di impugnazione differita, l'avvocatura ritiene che la Corte
debba tener conto nel caso di pronuncia di illegittimità
costituzionale, usando la formula "in quanto o simili" che si adotta
quando la questione di legittimità riguarda un provvedimento di legge
basato su risultati non definitivamente acquisiti.
Conclude, pertanto, rimettendosi alla giustizia della Corte.
Hanno presentato memorie illustrative il Comune di Comacchio e il
Demanio dello Stato.
La difesa del Comune, in una memoria depositata il 22 febbraio
1968, confuta le deduzioni dell'Ente per la colonizzazione del Delta
Padano definendo in primo luogo assurdo il tentativo di trasformare una
questione di illegittimità costituzionale di un atto formalmente
legislativo, quale è il decreto di scorporo del Presidente della
Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3322, in un giudizio di tutt'altra
natura mirante a stabilire la validità di un rogito costitutivo di
subenfiteusi, questione già risolta con la sentenza 11 - 29 luglio
1961 del Tribunale di Bologna. Giustamente il Tribunale ha ravvisato in
tale convenzione una subenfiteusi, viziata da nullità assoluta ai
sensi dell'art. 1562 del vecchio codice civile, e assolutamente
inapplicabile al caso in esame è l'art. 1478 del Codice civile
relativo alla vendita di cosa altrui posto che non esiste alcuna
disposizione che faccia obbligo all'enfiteuta, che ha posto in essere
una subenfiteusi, di procurarsi la proprietà del fondo e di costituire
in tale sua acquisita qualità di proprietario, l'enfitousi al
subenfiteuta. La strana costruzione giuridica dell'Ente di riforma
sarebbe peraltro inutile poiché lo stesso Ente stabilisce al 30 maggio
1950 il preteso acquisto - in realtà non ancora verificatosi - del
dominio diretto da parte del Comune di Comacchio e quindi in una data
posteriore al 15 novembre 1949 cui occorre aver riguardo ai fini
dell'applicazione della legge stralcio.
La difesa del Comune insiste pertanto per la illegittimità
costituzionale del decreto impugnato.
L'Avvocatura dello Stato in una memoria depositata il 24 febbraio
1968 svolge alcune considerazioni sul ricorrente fenomeno delle
sentenze non definitive del giudice a quo, che si pretendono
condizionanti l'emananda pronuncia della Corte costituzionale,
risolvendo esse stesse il problema di legittimità.
In un giudizio come l'attuale l'attività della Corte verrebbe a
limitarsi a prendere atto di certi risultati assunti per acquisiti dal
giudice a quo e a tradurli in una pronuncia che, per ragioni di
attribuzioni, il giudice ordinario non può emettere. Ciò non sembra
all'Avvocatura ammissibile. La questione dell'affranco dell'enfiteusi
avrebbe dovuto formare oggetto dell'ordinanza di rimessione e il
giudice avrebbe dovuto manifestare, sempre nell'ordinanza, il proprio
convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione. Il
Tribunale ha invece risolto la questione con sentenza, ma la pretesa di
condizionare in tal modo il giudizio di legittimità costituzionale
deve ritenersi infondata.
L'Avvocatura, a modifica delle conclusioni già prese, chiede
pertanto che la Corte voglia dichiarare infondata o - in subordine -
irrilevante, quanto meno allo stato degli atti, la questione di
illegittimità costituzionale ed, in estrema ipotesi, che venga
disposta la restituzione degli atti al tribunale di Bologna, per un
nuovo esame della rilevanza della questione al luce delle deduzioni
svolte dall'Ente Delta Padano. Considerato in diritto :
1. - La questione rimessa al giudizio della Corte dal Tribunale di
Bologna è di stabilire se sia costituzionalmente illegittimo, per
eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, in relazione agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322, in quanto avrebbe
sottoposto ad espropriazione in favore dell'Ente per la colonizzazione
del Delta Padano i terreni della "Valle Testa" dei quali risultava
apparentemente essere enfiteuta alla data del 15 novembre 1949, secondo
le indicazioni catastali, il soggetto privato, Ferné Daniele, ma che
in effetti appartenevano allo stesso titolo e alla medesima data ad un
ente pubblico e precisamente al Comune di Comacchio. L'accertamento
della reale titolarità del diritto enfiteutico ricadente sui terreni
espropriati, indispensabile ai fini della soluzione della questione di
costituzionalità, è stato compiuto dallo stesso Tribunale con la
sentenza non definitiva 11 - 29 luglio 1961, gravata di impugnazione
differita da parte del solo Ente di riforma. Con tale sentenza infatti
dopo avere dichiarato la nullità della convenzione di cui al rogito
Risso del 31 maggio 1940 contenente la cessione in enfiteusi della
"Valle Testa" dal Comune di Comacchio in favore del Ferné - in base al
rilievo che la convenzione poneva in essere una sostanziale
subenfitousi in quanto il concedente era a sua volta enfiteuta della
"Valle Testa" la cui nuda proprietà apparteneva al Demanio dello Stato
- il Tribunale ha altresì dichiarato che alla data del 15 novembre
1949 enfitouta esclusivo del terreni in questione era il Comune di
Comacchio.
Sostiene in questa sede la difesa dell'Ente l'erroneità
dell'accertamento compiuto dal Tribunale e chiede, in via principale,
che la Corte, sulla scorta degli atti processuali, voglia direttamente
statuire in modo definitivo su tutte le questioni che sono connesse e
che condizionano il giudizio di legittimità costituzionale. Tale tesi
però non può essere accolta in quanto le questioni di cui trattasi,
che attengono nella specie al giudizio di rilevanza di esclusiva
competenza del giudice a quo, sono state esaminate e risolte con la
sentenza non definitiva del 1961.
Né d'altra parte la riserva di appello potrebbe giustificare la
restituzione degli atti al Tribunale perché sulle questioni decise con
la citata sentenza si formi la cosa giudicata. La pronuncia della Corte
è indipendente dallo svolgimento del giudizio principale e la formula
"in quanto", costantemente adoperata nelle sentenze di specie, fa salva
la possibilità che, nel prosieguo del giudizio di merito o nei
successivi gradi, possa giungersi ad una differente pronuncia sulle
questioni di fatto e di diritto che rappresentano il presupposto del
sindacato di costituzionalità.
2. - Il giudizio della Corte sul decreto impugnato deve quindi
muovere dalla sentenza del 1961. E la soluzione della questione
sollevata con la successiva ordinanza di rimessione - conformemente a
casi analoghi già decisi - è quella della illegittimità
costituzionale del D.P.R. n. 3322 del 1952 sia perché per l'art. 4,
commi secondo e quarto, della legge stralcio possono formare oggetto di
esproprio per la riforma fondiaria soltanto terreni in proprietà o
enfitousi di privati e non anche beni appartenenti agli stessi titoli
ad enti pubblici; sia perché nel contrasto tra intestazioni catastali
e prova giuridica del diritto, quest'ultima deve prevalere come
decisiva.
Nel caso in esame, come risulta dagli atti di causa, gli organi
amministrativi preposti alla riforma fondiaria hanno eseguito lo
scorporo basandosi unicamente sulle indicazioni catastali che, alla
data del 15 novembre 1949, facevano apparire il Ferné enfiteuta della
"Valle Testa" in forza dell'atto del notar Risso del 1940. E
l'esproprio è avvenuto nonostante l'Ente fosse stato informato, con
opportune notificazioni da parte del Comune, e prima ancora
dell'emanazione del decreto di scorporo, della pendenza di giudizi,
instaurati contro il
Ferné, miranti ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità
di quella convenzione che lo faceva apparire enfiteuta in catasto,
convenzione che veniva in prosieguo dichiarata nulla con effetto
retroattivo dal Tribunale con la richiamata sentenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre
1952, n. 3322, in quanto ha incluso nell'espropriazione i terreni della
"Valle Testa" sui quali il soggetto privato espropriato non aveva il
diritto enfiteutico risultante dai dati catastali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte