Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 665

del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 dicembre 1972 dal pretore di Saronno nel

procedimento civile vertente tra Catanzaro Giuseppe e Patri' Liboria,

iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973;

2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1973 dal pretore di Verona nel

procedimento civile vertente tra Zamboni Osvaldo e Dalla Vecchia

Giancarlo, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di

procedura civile per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, assumendosi la violazione del principio di eguaglianza e

del diritto di difesa che deriverebbe dalla limitazione probatoria a

carico del conduttore prevista dalla norma impugnata nei giudizi di

convalida di sfratto;

che le due cause, aventi il medesimo oggetto, vanno riunite e

decise con unica pronunzia.

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 94 del 14 giugno

1973, ha dichiarato infondate questioni identiche a quelle sopra

richiamate;

che non sono stati addotti argomenti nuovi o tali da indurre la

Corte a modificare la precedente pronunzia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, proposta

con le ordinanze in epigrafe, già dichiarata non fondata con sentenza

n. 94 del 14 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte