Sentenza n. 37/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1977 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa
l'11 giugno 1974 dalla Corte di appello di Bologna, nel procedimento
civile vertente tra Bertolini Giovanni e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27
novembre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Bertolini Giovanni e dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Franco Agostini, per Bertolini, e l'avv. Pasquale
Vario, per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile vertente tra il signor Giovanni
Bertolini e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Corte
d'appello di Bologna, con ordinanza emessa l'11 giugno 1974, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una questione di
legittimità costituzionale concernente l'art. 9 della legge 30 aprile
1969, n. 153.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, che statuisce
l'aumento del dieci per cento del loro ammontare per le pensioni aventi
decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, sarebbe costituzionalmente
illegittima nella parte in cui non dispone che lo stesso aumento spetti
anche alle pensioni con decorrenza posteriore se liquidate, (a seguito
della opzione consentita dalla legge ed esercitata dall'interessato)
col così detto sistema contributivo, e cioè con quello vigente
anteriormente al 1 maggio 1968, anziché con quello retributivo in
vigore da tale data (art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488).
L'illegittimità della norma è stata prospettata sia con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la diversità di
trattamento fra situazioni obbiettivamente uguali, sia in relazione
all'art. 38 Cost., sotto il profilo che la norma non avrebbe assicurato
l'esigenza, avvertita dal legislatore, di apportare un aumento alle
pensioni contributive per ovviare all'aumento del costo della vita.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti sia l'Istituto
nazionale della previdenza sociale che il signor Giovanni Bertolini.
La difesa dell'Ente di previdenza contesta la fondatezza delle
censure prospettate nella ordinanza di rinvio, rilevando, innanzi
tutto, che la diversità di trattamento non consegue direttamente dalla
norma, ma dalla volontà dell'interessato, che ha esercitato l'opzione
per ottenere la pensione di importo maggiore.
Comunque, secondo l'Istituto, non sussisterebbe alcuna violazione
della norma impugnata, perché la dedotta disparità troverebbe la sua
giustificazione nella diversa situazione dei pensionati a seconda del
momento in cui fu liquidato il trattamento pensionistico e nel criterio
di gradualità cui si è ispirato il legislatore nel disporre
l'adeguamento delle pensioni all'aumento del costo della vita.
Invece, per il Bertolini, la esclusione dall'aumento del dieci per
cento per i pensionati che, con trattamento decorrente successivamente
al 1 gennaio 1969, abbiano optato per la così detta pensione
contributiva, costituisce una lacuna dovuta al mancato completo
coordinamento delle varie norme che hanno disciplinato la
corresponsione della pensione al momento del passaggio dal sistema
contributivo a quello retributivo; risulterebbe, infatti, dalla
interpretazione degli artt. 9 e 11 della legge n. 153 del 1969 che il
legislatore ha disposto un sistema di aumento abbinato per i due tipi
di trattamento, lasciando però prive di ogni incremento le sole
pensioni contributive con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968.
All'udienza di discussione le parti costituite hanno ulteriormente
illustrato le proprie deduzioni. Considerato in diritto :
1. - Viene posto alla Corte il dubbio che l'art. 9 della legge 30
aprile 1969, n. 153, nella parte in cui limita l'aumento del dieci per
cento alle pensioni della previdenza sociale con decorrenza anteriore
al 1 gennaio 1969, violi gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto
non estende tale aumento anche alle pensioni liquidate, col sistema
contributivo, in epoca successiva a quella data.
2. - La questione è fondata.
Va innanzi tutto ricordato che, con il d.P.R.27 aprile 1968, n.
488, venne, a far tempo dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 1
maggio stesso, mutato il metodo di calcolo delle pensioni, col
passaggio dal sistema contributivo (riferito all'ammontare dei
contributi versati), a quello retributivo (riferito alle ultime
retribuzioni percepite).
Il secondo sistema, in una visione prospettica certamente più
favorevole agli interessati, poteva tuttavia riuscire, nei casi
concreti, meno favorevole, specie a coloro che, al momento del
pensionamento, fruivano di basse retribuzioni.
A tale scopo, con l'art. 14 dello stesso provvedimento innovativo
del metodo di calcolo, veniva concessa agli interessati la facoltà di
opzione fra i due sistemi, facoltà da esercitarsi entro il termine del
31 dicembre 1970, poi prorogato, con norme successivamente emanate,
prima al 31 dicembre 1971 e poi al 31 luglio 1976.
3. - Frattanto, con la legge 30 aprile 1969, n. 153, entrata in
vigore il 1 maggio stesso, veniva disposto:
- che, a far tempo dal 1 gennaio del detto anno, la misura massima
della percentuale di commisurazione della pensione (liquidata col
sistema retributivo) veniva aumentata dal 65 al 74% (art. 11, primo
comma);
- che le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio
1969 venivano aumentate del 10%;
- che, infine, coloro che avevano esercitato l'opzione tra i due
sistemi di calcolo fra il 1 gennaio e il 1 maggio del 1969, potevano
rinnovare l'opzione (art. 53), essendo mutato uno dei valori in
riferimento ai quali la scelta era stata operata.
4. - Con tali disposizioni il legislatore si proponeva di risolvere
con equità le varie ipotesi che sembravano esaurire la casistica e
cioè l'ipotesi di coloro che, pensionati in fra il 1 maggio e il 31
dicembre 1968, avevano scelto fra la pensione contributiva e una
retributiva con base massima 65%, e che venivano a fruire dell'aumento
del 10%; e l'altra di coloro che, pensionati con decorrenza posteriore,
potevano operare la scelta con riferimento a una pensione retributiva
riferita alla base massima aumentata al 74%, e che perciò non venivano
beneficiati con l'aumento del 10%.
In realtà, però, in quelle disposizioni non veniva adeguatamente
valutato il caso di coloro che, pur collocandosi in pensione con
decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, non potevano, nell'esercizio
della facoltà di opzione loro concessa, che seguitare a scegliere il
sistema contributivo, perché la pensione con esso liquidata seguitava
ad essere maggiore, pur dopo l'elevazione del massimale di base, a
quella risultante dal sistema retributivo.
Rispetto a costoro, non risultando produttivo il temperamento
introdotto con la facoltà di opzione, la mancata concessione
dell'aumento del 10% non trova alcuna valida giustificazione.
Nei loro confronti la norma limitativa, contenuta nell'art. 9 della
legge del 1969, veniva infatti a determinare una duplice differenza di
trattamento, rispetto ai pensionati con decorrenza anteriore al 1
gennaio 1969, cui era elargito l'aumento del 10%, e rispetto ai
pensionati col sistema retributivo, con decorrenza posteriore al 31
dicembre 1968, che fruivano dell'aumento al 74% della base imponibile.
Di fronte alle due anzidette categorie, solo coloro che
appartenevano alla terza, costituita dai pensionati con decorrenza
successiva al 31 dicembre 1968, e che avevano optato per il sistema
contributivo, venivano completamente negletti, in quanto non
beneficiavano di nessun aumento.
5. - Ora una tale differenza di trattamento non può non importare,
rispetto a soggetti che si trovavano nelle identiche condizioni, una
violazione del principio di eguaglianza.
Né una appagante giustificazione della loro discriminazione
potrebbe rinvenirsi, come altre volte è stato dalla Corte ritenuto
(sentenza n. 128 del 1973), nel fattore temporale, in quanto qui non
può parlarsi di una necessaria gradualità da attuarsi nella
concessione di benefici importanti oneri finanziari.
Se può ammettersi, infatti, che un trattamento migliorativo possa
non essere esteso a soggetti che hanno anteriormente già definito la
propria posizione di quiescenza, non può certamente ammettersi che
soggetti i quali maturano il diritto relativo in data posteriore
possano ricevere un trattamento deteriore rispetto a quelli che quel
diritto hanno anteriormente maturato.
La violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione risulta
perciò, nel caso, evidente, mentre nulla è a dire della pur dedotta
violazione dell'art. 38, la cui questione resta assorbita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici
della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall'aumento del
dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre
1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti
anteriormente al 1 maggio 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte