Sentenza n. 37/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9d.P.R. 1432/1971
- art. 14d.P.R. 1432/1971
applicata al caso
- art. 9legge 153/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli articoli
9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Padova nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Scarin Umberto ed altri e
l'INPS, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;
2) ordinanza emessa il 2 gennaio 1976 dal pretore di Brescia, nel
procedimento civile vertente tra Golfetto Maria e l'INPS, iscritta al
n. 101 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
3) ordinanza emessa il 14 giugno 1977 dal pretore di Biella nel
procedimento civile vertente tra Gremmo Stefanina e l'INPS, iscritta al
n. 369 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977;
4) ordinanza emessa il 25 giugno 1980 dal tribunale di Parma, nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Poli Emore ed altri e l'INPS,
iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 24 settembre 1980.
Visti gli atti di costituzione di Scarin Umberto ed altri, di
Golfetto Maria e dell'INPS, e l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Pasquale Vario, delegato dagli avvocati Giulio Abati e
Giovanni Belloni, per l'INPS, e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorsi prodotti al pretore di Padova, in qualità di
giudice del lavoro, quattro pensionati (Scarin Umberto, Perrero Gemma,
Saggia Carlotta, Caporello Gino) esponevano di aver inoltrato all'INPS
domande intese ad ottenere la riliquidazione della pensione in base
all'art. 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, ma che le domande
erano state respinte con la motivazione che, non avendo essi fruito
della integrazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n.
488, per aver optato per la pensione liquidata con il sistema
contributivo, non avevano diritto alla riliquidazione. Affermavano,
pertanto, che la riliquidazione in parola doveva intendersi estesa
anche ai pensionati che avessero ottenuto la pensione nella forma
contributiva, e non limitata - come sostenuto dal convenuto INPS - ai
pensionati con la forma retributiva. In quest'ultima ipotesi, infatti,
la menzionata normativa, così interpretata, sarebbe stata in contrasto
con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Dopo aver disposto la riunione dei giudizi, il pretore pronunciava,
in data 24 aprile 1975, un'ordinanza, con la quale dichiarava, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9,
primo comma, e 14, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432,
nella parte in cui "viene escluso" (come testualmente è scritto nel
dispositivo del provvedimento) che la riliquidazione della pensione -
mediante parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori -
venga effettuata per le sole pensioni che siano state liquidate in
forma retributiva e per le quali i contributi volontari abbiano dato
luogo alla integrazione di cui all'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488.
Nella motivazione del provvedimento di rimessione, il pretore
osserva che, con l'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971, la facoltà di
chiedere la riliquidazione della pensione con il diverso computo dei
contributi volontari previsto dall'art. 9 dello stesso provvedimento,
deve ritenersi accordata dalla legge ai soli titolari di pensioni
liquidate in forma retributiva. A suo avviso, infatti, il termine
"fruito", contenuto nel primo comma dell'art. 14, va riferito solo a
coloro che, avendo effettivamente percepito la pensione retributiva
senza avvalersi della potestà di opzione (per la liquidazione in forma
contributiva) prevista dall'art. 14 del d.P.R. n. 488 del 1968, abbiano
goduto in concreto, e cioè materialmente, della "integrazione" (pari a
18,72 volte l'importo dei contributi base) prevista, in relazione ai
contributi volontari, dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo. Il
richiamo che questa disposizione fa al precedente art. 5 (che istituì
la pensione retributiva) avrebbe infatti un valore chiaramente
limitativo.
Così disponendo, però, le norme denunciate, secondo il giudice a
quo, determinano una discriminazione tra coloro che prima del 1 luglio
1972 - data di entrata in vigore del d.P.R. n. 1432 del 1971 - abbiano
fruito della pensione retributiva integrata ai sensi del citato art. 11
del decreto n. 488, e coloro che fino a tale data abbiano goduto della
pensione contributiva. Discriminazione che, in concreto, si traduce in
un diverso trattamento per le due categorie di pensionati, potendo
accadere che, ripetendo - dall'inizio del periodo contributivo
giuridicamente rilevante e per effetto della ammessa riliquidazione -
il conteggio delle due forme di pensione, contributiva e retributiva,
quest'ultima possa essere determinata in misura più vantaggiosa di
quella contributiva già assegnata e percepita, determinando un
risultato opposto a quello raggiunto prima dell'entrata in vigore delle
norme in esame. A giudizio del pretore tale discriminazione sarebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il diverso
trattamento non avrebbe fondamento in situazioni di fatto
obiettivamente diverse.
Quanto al contrasto delle norme impugnate con l'art. 38 della
Costituzione, il giudice a quo osserva che tale norma conferisce al
legislatore ordinario il compito di promuovere le condizioni per una
piena tutela assicurativa e previdenziale, e che a questo precetto
hanno dato attuazione sia l'art. 9 (per coloro che avendo versato
contributi volontari abbiano ottenuto la pensione retributiva in data 1
luglio 1972), sia l'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971, parificando al
trattamento da pensione retributiva successivo al 1 luglio 1972 quello
spettante per lo stesso titolo dal 1 maggio 1968 al 1 luglio 1972.
Restano per contro esclusi dalla parificazione - in ciò, appunto, il
limite che secondo il pretore "si prospetta incostituzionale" - coloro
che abbiano fruito della pensione contributiva, più favorevole fino al
1 luglio 1972, ma più sfavorevole da tale data rispetto al trattamento
da pensione retributiva.
2. - Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, si
sono costituiti innanzi a questa Corte lo Scarin, con gli altri
ricorrenti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Bussi, e
l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati G. Battista Rossi Doria e
Giulio Abati. È anche intervenuta, per il Presidente del Consiglio,
l'Avvocatura dello Stato.
I ricorrenti, nell'atto di deduzioni in data 28 ottobre 1975, hanno
preliminarmente ricordato che, accanto al principio della c.d. pensione
retributiva, introdotto dal d.P.R. n. 488 del 1968, veniva stabilito,
dallo stesso decreto e dalle norme successivamente emanate in materia,
il principio che fra i trattamenti pensionistici che avrebbero potuto
derivare per il lavoratore dal vecchio o dal nuovo sistema, il
lavoratore aveva diritto a quello più favorevole. Sostengono, poi, che
la disposizione dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971 sulla facoltà
di chiedere la riliquidazione della pensione attraverso il diverso
sistema di utilizzazione dei contributi volontari previsto dall'art. 9
dello stesso decreto, avrebbe dovuto ritenersi applicabile anche ai
titolari di pensioni liquidate in forma contributiva. La "integrazione"
della pensione (contributi volontari - base per 18,72) che essi avevano
chiesto a suo tempo avvalendosi del disposto dell'art. 11 del d.P.R. 27
aprile 1968, n. 488, non aveva invero comportato alcun aumento della
pensione sol perché questa - liquidata secondo le norme anteriori al 1
maggio 1968 (e cioè in forma contributiva) - era risultata di importo
superiore a - quella calcolata (in forma retributiva) ex art. 5 del
d.P.R. n. 488 del 1968. Tuttavia, pur non dando luogo a vantaggi
economici, la "variazione", quanto ai dati costitutivi della pensione,
c'era stata, dovendosi quindi ritenere acquisito il presupposto, in
base al quale, a norma dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971
(attraverso il richiamo da esso fatto all'art. 11 del d.P.R. n. 488 del
1968), i titolari di pensione, con decorrenza successiva al 30 aprile
1968, potevano ottenerne la riliquidazione secondo le norme dell'art. 9
dello stesso decreto (equiparazione dei contributi volontari ai
contributi obbligatori), riliquidazione che, se effettuata, avrebbe
portato la pensione, per tutti i ricorrenti, a un livello sicuramente
maggiore di quella in pagamento.
Le obiezioni formulate al riguardo, nel giudizio a quo, dall'INPS -
osserva ancora la difesa dei ricorrenti - col dare all'art. 11 del
d.P.R. n. 488 del 1968 una interpretazione fondata su una inaccettabile
distinzione tra il "fruire" e "l'aver tratto beneficio", e col
sostenere che i ricorrenti, avendo ottenuto la liquidazione della
pensione in forma contributiva con unica disciplina dei contributi
obbligatori e volontari, non avrebbero "tratto beneficio" dalla
"integrazione" prevista dal suddetto art. 11, cadono se si tenga
presente che proprio in forza della nuova disciplina cui vennero
assoggettati i contributi volontari dall'art. 9 del d.P.R. n. 1432 del
1971, che li ha equiparati in toto a quelli obbligatori, le loro
pensioni, se riliquidate, sarebbero sicuramente di importo più elevato
di quelle attualmente in pagamento. Le norme degli artt. 9, primo
comma, e 14, primo comma, del d.P.R. n. 1432 del 1971, sarebbero
altrimenti viziate da illegittimità costituzionale, perché
determinerebbero una discriminazione fra coloro che, prima del 1 luglio
1972 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 1432), hanno fruito (nel
senso dato a tale espressione dall'INPS) della pensione retributiva
integrata ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 488 del 1968, e coloro
che fino a quella data hanno goduto della pensione contributiva. La
differenza fra la disciplina delle due situazioni non troverebbe,
infatti, fondamento in una diversità obiettiva delle stesse. Se fosse
esatta la interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432, sostenuta
dall'INPS, d'altra parte, se ne dovrebbe altresì concludere che siano
in contrasto con il principio sancito dall'art. 38, secondo comma,
della Costituzione, le norme per effetto delle quali coloro che prima
del 1 luglio 1972 fruivano della pensione contributiva in quanto più
favorevole, debbano finire per avere un trattamento più sfavorevole
dopo questa data.
Dal canto suo, nell'atto di deduzioni, in data 27 ottobre 1975,
l'INPS chiede che la questione sollevata dal pretore di Padova sia
dichiarata non rilevante o comunque infondata. Premesso, in fatto, che
tutti gli attori della controversia di merito avevano domandato
all'Istituto "la riliquidazione nel sistema retributivo", e che
l'Istituto aveva ritenuto che l'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971,
in base al quale essi avevano preteso la riliquidazione, era
inapplicabile a loro favore poiché essi beneficiavano di pensione
contributiva, la difesa dell'Istituto osserva esser noto che nel
sistema di liquidazione c.d. contributiva i contributi di qualsiasi
specie si sommano, nel momento in cui sorge il diritto al versamento
della prestazione, indipendentemente dal loro tipo: obbligatori,
volontari, figurativi. Pertanto, mentre è certo che, per i titolari di
pensioni liquidate in forma contributiva, la contribuzione volontaria
versata è entrata a far parte degli elementi di calcolo della
prestazione, per contro, nel sistema di calcolo della pensione c.d.
"retributiva", quale configurato dagli artt. 5 e 6 del decreto n. 488
del 1968, non erano considerati i contributi versati volontariamente, i
quali davano solo luogo, in base all'art. 11 dello stesso decreto, ad
una integrazione. Si era temuto, infatti, che per le pensioni liquidate
in forma retributiva, il calcolo dei contributi volontari -
generalmente di importo inferiore a quelli obbligatori - potesse
condurre ad un abbattimento della retribuzione media del triennio
considerabile. Senonché, provvedendo al riordino della prosecuzione
volontaria il d.P.R. n. 1432 del 1971, con l'art. 9, primo comma,
parificava, anche nell'importo, la contribuzione volontaria alla
contribuzione obbligatoria. Pertanto, la riliquidazione prevista
dall'art. 14, operando e rimanendo esclusivamente nell'ambito del
sistema retributivo, non fa che utilizzare, con il rinvio all'art. 9,
in modo che si deve riconoscere corrispondente al sistema di
liquidazione contributivo, la contribuzione volontaria. Contribuzione
volontaria che, per contro, i titolari di pensioni liquidate in forma
contributiva, come i ricorrenti, non possono pretendere di utilizzare,
perché l'hanno già utilizzata, giacché fin da principio, fin dal
momento della liquidazione originaria, essa ha fatto parte della base
contributiva del calcolo della loro pensione.
Secondo la difesa dell'INPS ciò dimostrerebbe la mancanza di
rilevanza, nei giudizi di merito, della questione sollevata, ma
dimostrerebbe altresì la infondatezza della pretesa violazione degli
artt. 3 e 38 della Costituzione. Se infatti, secondo l'attuale
normativa, le liquidazioni, sia col sistema contributivo che col
sistema retributivo, tengono conto - sostanzialmente nello stesso modo
- dei contributi versati volontariamente, gli artt. 9 e 14 del d.P.R.
n. 1432 del 1971 non possono essere censurati per la diversità di
trattamento o per la mancata osservanza dell'obbligo di provvedere alla
tutela assicurativa.
Per quanto poi riguarda l'affermazione dei ricorrenti che la scelta
da essi fatta a suo tempo del sistema "contributivo" di liquidazione
della prestazione sarebbe divenuta loro dannosa per la sopravvenienza,
a favore di coloro che ebbero la liquidazione col sistema retributivo,
della computabilità, nel calcolo della pensione, della contribuzione
volontaria, la difesa dell'INPS osserva che essa presuppone accertato -
in punto di fatto - che effettivamente, nella situazione contributiva
di ciascun ricorrente, la liquidazione della pensione col sistema
retributivo, con la correzione portata dall'art. 9 del d.P.R. n. 1432
del 1971, potesse essere più favorevole. Ma poiché ciò non è stato
accertato, si manifesta, da altro punto di vista, l'attuale non
rilevanza sui giudizi di merito della questione prospettata.
Nell'atto di intervento, in data 7 ottobre 1975, l'Avvocatura dello
Stato chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Secondo l'Avvocatura, infatti, la disparità di trattamento individuata
dal giudice a quo non sussiste, giacché la categoria dei titolari di
pensione contributiva non è confrontabile con quella dei titolari di
pensione retributiva, trattandosi di posizioni soggettive e oggettive
nettamente differenziate. Con particolare richiamo alla sentenza di
questa Corte n. 128 del 1973, l'Avvocatura osserva, inoltre, che con
tale sentenza non soltanto si è riconosciuto, riguardo alle pensioni
corrisposte dall'INPS, che il trattamento pensionistico può essere
diverso a seconda che le prestazioni siano state liquidate con
decorrenza anteriore o posteriore ad una determinata data, ma si è
altresì ritenuto che la legislazione previdenziale corrisponde
all'attuazione di una politica legislativa, alla quale viene data
esecuzione con necessaria gradualità, dato che la modifica del sistema
pensionistico non può essere compiuta né uno actu né in un solo
momento, e che al legislatore ordinario spetta di determinare
l'ammontare delle prestazioni con una razionale considerazione anche
delle effettive disponibilità finanziarie.
Ad avviso dell'Avvocatura le disposizioni impugnate non sono in
contrasto neppure con l'art. 38 della Costituzione. Confrontando i due
metodi di determinazione della pensione, retributiva e contributiva,
non ne risulterebbe infatti una ingiustificata disparità di
disciplina. Come fu affermato nella succitata sentenza n. 128 del 1973,
alle due categorie di pensionati sono riservati trattamenti che, pur
nella loro diversità, rispondono alla logica dell'intero sistema
previdenziale e assicurativo.
3. - Con ricorso al pretore di Brescia, in qualità di giudice del
lavoro, in data 12 aprile 1975, Golfetto Maria, titolare di pensione di
vecchiaia, liquidata in forma contributiva, premesso che la domanda da
essa rivolta all'INPS, per ottenere la riliquidazione della pensione
stessa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. n. 1432 del
1971, era stata respinta, chiedeva venisse dichiarato che ella aveva
diritto alla richiesta riliquidazione, e che l'INPS era quindi tenuto a
corrisponderle le somme in più maturate a suo favore. In via
subordinata, la ricorrente chiedeva altresì che la causa fosse rimessa
a questa Corte per la dichiarazione di illegittimità, in base all'art.
3 della Costituzione, del suddetto art. 14, per la ingiustificata
disparità di trattamento, tra assicurati trovantisi in identiche
condizioni, che esso pone in essere.
Avviata la trattazione della causa, il pretore, su concorde
richiesta delle parti, disponeva la riunione del processo con altro
promosso anch'esso dalla Golfetto contro l'INPS per la mancata
applicazione in suo favore, perché titolare di pensione liquidata in
forma contributiva, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968,
dell'aumento del dieci per cento previsto (per le pensioni contributive
con decorrenza anteriore a tale data, ma non per le pensioni, se
liquidate ugualmente in forma contributiva, con decorrenza successiva)
dall'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Dopo di che il pretore
emetteva, in data 2 gennaio 1976, un'ordinanza, con la quale, in
riferimento, in entrambi i casi, agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
dichiarava non manifestamente infondata sia la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 31
dicembre 1971, n. 1432, "nella parte in cui esclude che la
riliquidazione della pensione possa essere attuata a favore di chi non
abbia usufruito dell'integrazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27
aprile 1968, n. 488", sia la questione di legittimità costituzionale -
anch'essa sollevata dalla ricorrente - dell'art. 9 della legge 30
aprile 1969, n. 153, "nella parte in cui esclude dall'aumento del 10
per cento le pensioni liquidate in base al sistema contributivo con
decorrenza successiva al 1 gennaio 1969". Sospeso il giudizio,
disponeva perciò la trasmissione degli atti a questa Corte.
Nella motivazione del provvedimento di rimessione, il pretore, dopo
aver escluso che l'art. 14 del decreto legislativo n. 1432 del 1971
possa interpretarsi - come sostenuto in via principale dalla ricorrente
- nel senso che la facoltà di chiedere la riliquidazione della
pensione spetti anche ai titolari di pensioni liquidate in forma
contributiva, e constatato, perciò, che la questione di legittimità
costituzionale, prospettata in subordine nei confronti della medesima
norma, è rilevante ai fini della decisione, osserva che la
disposizione impugnata - che sostanzialmente è una norma di carattere
transitorio - pone in essere, tra coloro che prima dell'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 1432 del 1971 abbiano goduto di
pensione retributiva "integrata" e coloro che abbiano goduto di
pensione contributiva., una disparità di trattamento che, dati i
vantaggi economici che la riliquidazione può comportare per chi può
ottenerla, appare ingiustificata. L'escludere i titolari di pensione
liquidata in forma contributiva da quella che sostanzialmente è una
innovazione migliorativa, maggiormente consona ad un sistema
assicurativo evoluto e proporzionato alle contribuzioni effettuate,
appare infatti arbitrario e contrario al principio generale del diritto
di scelta del sistema liquidativo più favorevole, dettato dall'art. 14
del decreto legislativo n. 488 del 1968, e ribadito dall'art. 15 del
decreto legislativo n. 1432 del 1971. L'art. 14 del decreto n. 1432,
perciò, nella parte in cui esclude dalla facoltà di ottenere la
riliquidazione della pensione i titolari di pensioni non liquidate in
forma retributiva, si dimostra in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto disciplina in modo diverso situazioni eguali.
Ed appare altresì in contrasto con l'art. 38 della Costituzione,
perché, attribuendo efficacia diversa, in situazioni eguali, ai
contributi versati, attua una imperfetta tutela assicurativa.
Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, con atto
di deduzioni in data 6 aprile 1976 si è costituita innanzi a questa
Corte la Golfetto, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto
Bussi, il quale ha concluso per la fondatezza di entrambe le questioni.
Non si è costituito l'INPS, mentre è intervenuta in giudizio, per
il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che le questioni sollevate dal pretore di Brescia siano
dichiarate manifestamente infondate.
4. - Con ricorso al pretore di Biella, in qualità di giudice del
lavoro, in data 7 aprile 1977, Gremmo Stefanina, premesso che dal 1
gennaio 1972 era titolare di pensione liquidata, su sua richiesta, in
forma contributiva, in quanto, se liquidata in forma retributiva,
secondo le nuove norme introdotte dal d.P.R. n. 488 del 1968, sarebbe
risultata di importo sensibilmente inferiore, esponeva che, essendo nel
frattempo entrato in vigore il d.P.R. n. 1432 del 1971, potendo ella
far valere diversi anni di contributi volontari, calcolati i quali nel
modo previsto dall'art. 9, primo comma, dello stesso decreto, se la sua
pensione fosse stata liquidata in forma retributiva, sarebbe risultata
di importo superiore a quello ottenuto con la liquidazione effettuata
(in forma contributiva), aveva richiesto che la pensione, secondo
quanto previsto dall'art. 14 del decreto n. 1432, le fosse liquidata in
forma retributiva, con il calcolo dei contributi volontari nel modo
suddetto; che la sua istanza in tal senso era stata però respinta
dall'INPS, in base all'assunto che le invocate norme del decreto
legislativo n. 1432 del 1971, erano applicabili ai soli titolari di
pensioni già liquidate in forma retributiva. Perciò, sostenendo che
la presa di posizione dell'INPS si basava su una interpretazione
puramente formale delle norme suddette, che non poteva essere
condivisa, la ricorrente chiedeva dichiararsi che essa aveva diritto a
valersi della facoltà di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 1432, e,
conseguentemente, il diritto alla riliquidazione della pensione in
forma retributiva anche in rapporto ai contributi volontari nel senso
sopra specificato.
Costituitosi in giudizio, con una memoria difensiva, l'INPS
concludeva per il rigetto di tutte le istanze della ricorrente.
All'udienza del 14 giugno 1977, il pretore pronunciava un'ordinanza
con la quale, sospeso il giudizio, sollevava, d'ufficio, in relazione
agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n.
1432 del 1971.
Dopo aver considerato che, risultando esatta, riguardo alla
interpretazione delle suindicate disposizioni degli artt. 14 del
d.P.R. n. 1432 del 1971 e 11 del d.P.R. n. 488 del 1968, la tesi,
sostenuta dall'INPS, che esse si applicano alle sole pensioni già
liquidate in forma retributiva, alla stregua della normativa vigente il
ricorso della Gremmo dovrebbe essere rigettato, il giudice a quo
osserva nondimeno che, istituita, con il d.P.R. n. 488 del 1968, la
regola della liquidazione retributiva, la facoltà della liquidazione
in forma contributiva è stata, per le pensioni con decorrenza
successiva al 1 maggio 1968, mantenuta eccezionalmente in vigore, fino
al 31 luglio 1976, al solo scopo di non pregiudicare eventuali
trattamenti di maggior favore. Pertanto, per le pensioni con
decorrenza successiva al 1 maggio 1968, la differenziazione fra
liquidazione in forma contributiva e liquidazione in forma retributiva
non ha altra ratio che quella di assicurare il trattamento comunque
più favorevole all'avente diritto, secondo un principio ribadito
(proprio riguardo alla "riliquidazione"prevista dall'art. 14) dall'art.
15 del decreto legislativo n. 1432 del 1971. Lo stesso art. 14 prevede
una possibilità di effetto retroattivo dell'applicazione dei criteri
di liquidazione che il decreto legislativo n. 1432 introduce all'art.
9, consentendo di fruire dei medesimi (a partire dal 1 luglio 1972)
anche ai titolari di pensione già liquidata in precedenza, purché con
decorrenza posteriore al 1 maggio 1968. Tuttavia, la mancata previsione
di tale facoltà, a parità di presupposti sostanziali (nella specie
non contestati), per i titolari di pensione già liquidata
facoltativamente in forma contributiva, appare, in relazione alla
cennata ratio del mantenimento della possibilità di liquidazione in
detta forma, del tutto priva di giustificazioni basate su differenze di
situazioni reali, e contrastante con il principio dell'assicurazione in
ogni caso del trattamento più favorevole. Conseguentemente, la
discriminazione in tal modo operata dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 1432 del 1971 risulta incompatibile con gl'invocati
precetti costituzionali.
Notificata, comunicata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n.
272 del 5 ottobre 1977) l'ordinanza di rinvio, Gremmo Stefanina,
rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Agostini, ha depositato
atto di deduzioni in data 3 gennaio 1979, quindi fuori termine. Non si
è costituito l'INPS. È, invece, intervenuta, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, in data 8 ottobre
1977, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
5. - In cinque giudizi analoghi ai precedenti e come questi
riuniti, promossi da Poli Emore, Iori Giuseppe, Miari Celso, Pioli
Ferruccio e Valeriani Giovanni, il tribunale di Parma, con ordinanza 25
giugno 1980, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971, in relazione
agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione,
"nella parte in cui esclude, a parità di altri presupposti
sostanziali, per i titolari di pensione già liquidata in forma
contributiva, con decorrenza successiva al 1 maggio 1968, la
possibilità di ottenere la riliquidazione della pensione secondo le
norme del citato d.P.R. del 1971".
Notificata, comunicata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n.
263 del 24 settembre 1980) l'ordinanza di rinvio, Poli Emore e gli
altri ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Agostini,
hanno depositato atto di deduzioni il 23 ottobre 1980, quindi fuori
termine. Si è costituito l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati
Elvira Rainone Tripputi e Giovanni Belloni; mentre per il Presidente
del Consiglio dei ministri è intervenuta in giudizio l'Avvocatura
dello Stato.
Nell'atto di deduzioni dell'INPS si riproducono le tesi e gli
argomenti già svolti nel giudizio promosso dal pretore di Padova.
A sua volta l'Avvocatura dello Stato, dopo aver rilevato che la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di
Parma, investe, sotto profili sostanzialmente analoghi, la stessa norma
impugnata innanzi a questa Corte con la summenzionata ordinanza del
pretore di Padova, ribadisce, con diffusi richiami alla sentenza n. 128
del 1973, le deduzioni e gli argomenti svolti in quel giudizio,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
6. - Alla pubblica udienza del 21 ottobre 1981, dopo che il giudice
Antonino De Stefano ha svolto la relazione, l'avvocato Pasquale Vario
(per l'INPS) e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli hanno ribadito i
motivi dedotti a sostegno della non fondatezza delle sollevate
questioni. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dalle quattro ordinanze in epigrafe,
nei termini e con le motivazioni di cui in narrativa, può così
enunciarsi: se il combinato disposto degli artt. 9, comma primo, e 14,
comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi)
contrasti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui
consente la riliquidazione della pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria (A.G.O.), sulla base dei nuovi criteri previsti
circa il calcolo dei contributi volontari, e con effetto dal 1 luglio
1972, ai soli titolari di pensioni liquidate, con decorrenza successiva
al 30 aprile 1968, in forma retributiva, i quali abbiano fruito
dell'integrazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n.
488, escludendone i titolari di pensioni liquidate, con pari
decorrenza, in forma contributiva.
Nel dispositivo dell'ordinanza del pretore di Padova si legge che
le norme suddette vengono impugnate nella parte in cui viene "escluso"
che la riliquidazione venga effettuata per le sole pensioni liquidate
in forma retributiva: come si evince anche dalla motivazione, si tratta
di mero errore materiale, dovendosi invece intendere, secondo quanto
già puntualizzato, che le norme impugnate accordano la riliquidazione
ai soli titolari di pensioni liquidate in forma retributiva.
2. - Una delle quattro ordinanze (e precisamente quella emessa dal
pretore di Brescia) solleva anche questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni
con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, liquidate (per opzione
degl'interessati) in base al sistema contributivo.
3. - Stante la identità o la connessione delle questioni su cui
vertono, i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
4. - La questione dell'art. 9 della legge n. 153 del 1969, deferita
solo dal pretore di Brescia, è stata già decisa da questa Corte che,
con sentenza n. 37 del 1977, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale di detta norma appunto "nella parte in cui esclude
dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza
posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le
disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968". Venuto perciò
meno l'oggetto del presente giudizio, la questione, in conformità alla
prassi seguita da questa Corte, va dichiarata manifestamente infondata.
5. - Per quanto concerne l'altra questione, va preliminarmente
ricordato che il d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in adempimento della
delega conferita con legge 21 luglio 1965, n. 903, e rinnovata ed
integrata con legge 18 marzo 1968, n. 238, ha introdotto un nuovo
sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria. Al sistema "contributivo" (riferito all'ammontare dei
contributi versati) cui erano informate le precedenti leggi, è stato
infatti sostituito il sistema "retributivo" (riferito alle ultime
retribuzioni percepite dal lavoratore).
L'art. 14 di tale decreto aveva concesso ai lavoratori la facoltà
di chiedere - per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1
maggio 1968 e il 31 dicembre 1970 - la liquidazione secondo il
precedente sistema contributivo, qualora il trattamento così
determinato risultasse superiore a quello derivante dall'applicazione
del nuovo sistema retributivo. Successivamente l'art. 54, comma primo,
della legge 30 aprile 1969, n. 153, stabiliva che tale facoltà di
opzione potesse essere esercitata fino al 31 dicembre 1971; termine
che, come previsto dal secondo comma dello stesso art. 54, veniva
ulteriormente prorogato, con d.P.R. 31 dicembre 1971, al 31 luglio
1976.
A sua volta l'art. 11 dello stesso decreto n. 488 del 1968 aveva
stabilito (per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968
e il 31 dicembre 1970, e in virtù dell'art. 23 quinquies decies del
d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, anche per quelle con decorrenza
compresa tra il 1 gennaio 1971 e il 30 giugno 1972) che i contributi
volontari versati dagli iscritti dessero luogo ad una integrazione,
pari a 18, 72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base, della
pensione annua, liquidata in forma retributiva.
Il successivo d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, emanato in base
alla delega conferita con l'art. 35, lett. b, della legge 30 aprile
1969, n. 153, ed avente ad oggetto il riordinamento della prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, ha stabilito, all'art. 9, che, nelle
pensioni liquidate con il sistema retributivo, i contributi volontari
siano parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle
prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della
retribuzione annua pensionabile. Ed ha concesso, con l'art. 14, ai
titolari di pensione, "i quali hanno fruito, in base ai contributi
volontari versati, dell'integrazione prevista" dal citato art. 11 del
decreto n. 488 del 1968, la possibilità di richiedere, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore (1 luglio 1972), la
riliquidazione della pensione secondo le norme dettate dal menzionato
art. 9, e cioè sulla base della parificazione dei contributi volontari
agli obbligatori.
6. - I giudizi a quibus traggono tutti origine da richieste
avanzate all'INPS, e da questo respinte, da titolari di pensioni
liquidate con il sistema contributivo, a seguito di opzione esercitata
in virtù del citato art. 14 del decreto n. 488 del 1968, e nella cui
base, formata dall'ammontare dei contributi versati, concorrono anche
contributi volontari. Richieste intese ad ottenere la riliquidazione
della pensione in applicazione dell'art. 14 del decreto n. 1432 del
1971, e cioè con il sistema retributivo, e con il concorso dei
contributi volontari, parificati ai contributi obbligatori secondo i
criteri dettati dall'art. 9 dello stesso decreto n. 1432.
Le richieste poggiavano su una interpretazione dell'art. 14, tale
da consentire la riliquidazione, non soltanto ai titolari di pensione
liquidata con il sistema retributivo ed accompagnata dalla integrazione
annua pari a 18,72 volte l'importo dei contributi volontari, secondo
quanto previsto dall'art. 11 del decreto n. 488 del 1968, ma anche ai
titolari di pensione liquidata con il sistema contributivo.
Questa interpretazione, diversa da quella propugnata dall'INPS ed
accolta dai giudici a quibus, è stata anche riproposta a questa Corte
da alcune parti costituitesi in giudizio. Ma le ordinanze di rimessione
hanno adeguatamente motivato, osservando che il termine "fruito",
adoperato dall'impugnato art. 14 con riguardo alla integrazione della
pensione, può riferirsi soltanto a coloro che, avendo effettivamente
percepito la pensione retributiva, senza esercitare l'opzione per la
pensione contributiva, consentita dall'art. 14 del decreto n. 488 del
1968, abbiano goduto in concreto della integrazione medesima, la quale
veniva corrisposta sulla base dei contributi volontari versati da
quegl'iscritti "che liquidano la pensione a norma dell'art. 5" dello
stesso decreto n. 488, e cioè in forma retributiva. La normativa
impugnata non consente, quindi, che la riliquidazione della pensione in
forma retributiva, sulla base della parificazione dei contributi
volontari a quelli obbligatori, possa venir accordata anche ai titolari
di pensione liquidata in forma contributiva.
7. - L'INPS, come riferito in narrativa, ha eccepito il difetto di
rilevanza della sollevata questione, nel riflesso: a) che i titolari di
pensioni liquidate in forma contributiva non possono pretendere di
utilizzare i contributi volontari, a tenore dell'impugnata normativa,
perché li hanno già utilizzati, in quanto, fin dal momento della
liquidazione originaria, essi hanno fatto parte della base contributiva
del calcolo della loro pensione; b) che, prima di sollevare la
questione, i giudici a quibus avrebbero dovuto accertare se, in
relazione alla posizione contributiva di ciascun ricorrente, la
liquidazione della pensione col sistema retributivo, con la correzione
portata dall'art. 9 del decreto n. 1432 del 1971, potesse riuscire più
favorevole.
L'eccezione va disattesa, sotto entrambi i profili. Per il primo,
perché esso attiene al merito della questione, in ordine alla
denunciata disparità di trattamento. Per il secondo, perché la
richiesta della riliquidazione non è subordinata dall'impugnata
normativa all'indicato accertamento, atteso che, secondo quanto dispone
l'ultimo comma dell'art. 14 del decreto n. 1432 del 1971, ove la
pensione, a seguito della effettuata riliquidazione, "risulti di
importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore
dell'assicurato il trattamento pensionistico in atto".
8. - Interpretate le denunciate norme nei sensi dianzi esposti, la
questione di legittimità costituzionale sollevata nei loro confronti
si rivela fondata.
Osserva la Corte che la parificazione alla contribuzione
obbligatoria in costanza di attività retribuita, di quella volontaria,
è stata sempre una caratteristica della prosecuzione volontaria, fin
da quando in tal senso disponeva l'art. 58 del r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827. La prosecuzione è stata pertanto considerata, in dottrina e
in giurisprudenza, non come un genus distinto dall'assicurazione
obbligatoria, ma piuttosto come una species di quest'ultima, della
quale costituisce un prolungamento, che si realizza in presenza di
determinati requisiti e ottemperando a taluni adempimenti.
Al principio dell'equiparazione si derogò, peraltro,
nell'introdurre il nuovo sistema di liquidazione della pensione.
Infatti, l'art. 11 del citato decreto n. 488 del 1968, in attuazione di
apposito criterio fissato nell'art. 6, lett. b, della legge di delega
n. 238 del 1968, prevedeva - come si è già accennato - che,
nell'ipotesi della consistenza, sul conto individuale dell'assicurato,
di contributi obbligatori e di contributi volontari, questi ultimi
venissero computati in modo autonomo, dando luogo soltanto ad una
"integrazione" del trattamento annuo spettante per effetto della
liquidazione della pensione in forma retributiva. Integrazione, che
veniva calcolata applicando all'importo dei corrispondenti contributi
base lo stesso parametro (18,72), adoperato nella liquidazione in forma
contributiva. A coloro, invece, che, liquidando una pensione avente la
stessa decorrenza, optavano, in virtù dell'art. 14 dello stesso
decreto, per la pensione in forma contributiva, perché più
vantaggiosa nell'ammontare, il parametro anzidetto si applicava
ovviamente tanto ai contributi obbligatori che a quelli volontari, ai
fini della liquidazione di unica pensione.
Ben presto, però, fu dal legislatore avvertita l'esigenza di
restituire al prosecutore volontario la possibilità di mantenere
costante, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto
nella sua attività lavorativa. Infatti, nell'art. 35 della legge 30
aprile 1969, n. 153, che conferiva al Governo la delega per "riordinare
le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria", fu, tra i criteri direttivi,
enunciata, al n. 3 della lett. b, la finalità di "stabilire la
valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità
contributiva, sia ai fini della determinazione della retribuzione
pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione
volontaria a quella obbligatoria". In conseguenza, l'art. 9 della legge
delegata (citato decreto n. 1432 del 1971) ha, con il primo comma,
operato il ripristino della completa parificazione dei contributi
volontari a quelli obbligatori, inserendo così tale criterio nel nuovo
sistema di liquidazione in forma retributiva. Ed a proposito dei
contributi volontari versati in misura ridotta rispetto a quella
dovuta, ha dettato una norma di favore, stabilendo, nel suo ultimo
comma, che quelli versati anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto (1 luglio 1972), sono utili senza alcuna riduzione ai fini
del diritto alla prestazione e del computo dell'anzianità
contributiva, mentre gli stessi contributi non vengono presi in
considerazione ai fini della determinazione della retribuzione
pensionabile.
Tra le norme transitorie dello stesso decreto n. 1432 del 1971,
l'art. 14 ha inteso porre rimedio alla situazione di sperequazione che
poteva essersi creata, per effetto della ripristinata parificazione, a
danno di quegli assicurati che avevano già liquidato la pensione in
forma retributiva, a far tempo dal 1 maggio 1968, utilizzando i versati
contributi volontari soltanto per ottenere la "integrazione" calcolata
in forma contributiva, al sensi del più volte citato art. 11 del
decreto n. 488 del 1968. Tali assicurati potevano, invero, aver subito
danno a causa della mancata parificazione della contribuzione
volontaria a quella obbligatoria, soprattutto per l'eventuale
esclusione dal computo dell'anzianità contributiva (alla cui
determinazione i contributi volontari ora concorrono per effetto della
ristabilita parificazione) di lunghi periodi di prosecuzione volontaria
con versamenti effettuati in epoche remote. Si offriva, così, con la
menzionata norma, ai titolari di pensione retributiva, integrata con la
quota derivante dai versamenti volontari, la possibilità di trovar
ristoro del danno sofferto per la mancata parificazione, conseguendo,
se più vantaggioso, il trattamento calcolato sulla base delle nuove
disposizioni, con decorrenza dal 1 luglio 1972.
Pertanto, mentre con l'art. 9 del decreto n. 1432 del 1971 si
completava il nuovo sistema di liquidazione introdotto nel 1968,
disponendo per le future liquidazioni in forma retributiva
l'applicazione del principio di parificazione dei contributi volontari
a quelli obbligatori, l'art. 14 dello stesso decreto si rivolgeva alle
situazioni pregresse, al fine di sanare le eventuali sperequazioni
determinate dal confronto della normativa del 1968 con quella del 1971,
nell'ambito delle pensioni retributive liquidate ad assicurati che
avessero versato anche contributi volontari. Ma in siffatta
prospettiva, un'altra sperequazione, egualmente determinata dal
sopravvenire della normativa del 1971, meritava di venire anch'essa
sanata, come giustamente pongono in evidenza i giudici a quibus nel
deferire alla Corte la questione di legittimità costituzionale degli
stessi artt. 9 e 14. Si fa, cioè, riferimento alla situazione di
coloro che, liquidando la pensione sempre dopo il 30 aprile 1968,
avevano preso in considerazione, ai fini dell'esercizio della opzione
loro consentita dall'art. 14 del decreto n. 488 del 1968, la incidenza
dei contributi volontari sulla pensione retributiva così come
limitata, per effetto dell'art. 11 dello stesso decreto, alla sola
integrazione, e non rilevante ai fini dell'anzianità contributiva, ed
avevano perciò preferito la pensione contributiva, perché, a seguito
della effettuata comparazione, risultava più vantaggiosa nell'importo.
In proposito va ricordato che gli assicurati, i quali hanno potuto,
successivamente alla emanazione della normativa del 1971, esercitare,
fino al 31 luglio 1976, la consentita opzione tra i due sistemi, hanno
invece potuto effettuare la comparazione tra le due possibili
liquidazioni, alla stregua della diretta incidenza sulla pensione
retributiva spiegata dai contributi volontari per effetto della loro
parificazione ai contributi obbligatori.
Le denunciate norme hanno perciò operato una ingiustificata
discriminazione soprattutto nell'ambito di pensionati che,
anteriormente alla loro emanazione, si trovavano nella medesima
situazione (consistenza nei loro conti individuali di contributi
obbligatori e volontari), con riferimento al medesimo periodo di tempo
(pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968). Si
è, cioè, concesso a coloro ai quali la pensione era stata liquidata
secondo il nuovo sistema, e che perciò erano divenuti titolari di
pensione retributiva integrata, di conseguire, se più vantaggiosa, in
luogo della pensione integrata, una pensione unica, sempre retributiva,
ma con il concorso di contributi volontari parificati a quelli
obbligatori. Senonché la stessa possibilità, di conseguire, cioè, se
più vantaggiosa, la pensione retributiva con il concorso dei
contributi volontari, non è stata offerta a quegli altri pensionati
che, partendo dalla medesima situazione contributiva e sulla base della
normativa allora vigente, si erano, per lo stesso periodo di tempo,
avvalendosi della prevista facoltà di opzione, determinati in favore
della pensione contributiva.
Va, perciò, dichiarata la illegittimità costituzionale, per
violazione dell'invocato principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione (restando così assorbito il riferimento fatto dai
giudici a quibus anche all'art. 38 della Costituzione), del combinato
disposto degli artt. 9 e 14 del citato decreto n. 1432 del 1971, nella
parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma
retributiva a carico dell'A.G.O., sulla base dei nuovi criteri dalle
stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, ai
titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza
successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle
norme medesime.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 361 R.O. 1975, 101 R.O.
1976, 369 R.O. 1977 e 677 R.O. 1980,
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, con l'ordinanza emessa il 2 gennaio 1976 dal pretore di
Brescia (n. 101 R.O. 1976), dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n.
153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), la cui illegittimità costituzionale, nella parte
in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi
decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate
secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, è
stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del
1977;
dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento
della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi),
nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in
forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la
valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni
liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile
1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte