Sentenza n. 37/1983
Altra decisione · depositata il 28/02/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 6d.P.R. 4/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 30 aprile 1975 e riapprovata il 4 dicembre successivo dal Consiglio
regionale della Lombardia, recante "Ammissione a scuole e corsi
professionali dei lavoratori in servizio presso gli enti ospedalieri
della Regione Lombardia" promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 24 dicembre 1975, depositato in
cancelleria il 3 gennaio 1976 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi
1976.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, che ha operato, secondo che
recita il suo stesso titolo, il "trasferimento alle regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed
uffici", stabilisce tuttavia all'art. 6, n. 21, che "restano ferme le
attuali competenze degli organi statali in ordine", fra l'altro, "alla
determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e
delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie", nonché "alla
determinazione delle materie fondamentali di insegnamento". Senonché,
la legge della regione Lombardia 4 dicembre 1975, n. 5, recante
"ammissione a scuole e corsi professionali di lavoratori in servizio
presso gli enti ospedalieri", ha stabilito all'art. 1, primo comma, che
i lavoratori ospedalieri, ivi in servizio alla data di entrata in
vigore della legge, "che svolgano o abbiano svolto mansioni superiori a
quelle relative alla propria qualifica possono essere ammessi, senza
limiti di età, ai corsi ed alle scuole abilitanti all'esercizio delle
mansioni stesse, fino all'anno 1980" e, secondo comma, che "il
consiglio regionale può stabilire con propria deliberazione
particolari modalità per lo svolgimento dei corsi di cui al primo
comma".
2. - Il Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del
Consiglio dei ministri, impugnava tramite l'Avvocatura dello Stato, con
ricorso in data 23 dicembre 1975, la summenzionata legge regionale,
assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. in relazione
all'art. 6, n. 21, del menzionato d.P.R. n. 4 del 1972. Limitando,
infatti, l'accesso alle suddette scuole ed ai conseguenti esami di
Stato ai lavoratori degli enti ospedalieri di quella regione, si
configurerebbe - osserva l'Avvocatura - un ingiustificato trattamento
privilegiato a favore di tali lavoratori (onde la violazione dell'art.
3 Cost.). E determinando i requisiti di ammissione a quelle scuole,
nonché la durata dei corsi e dei programmi fondamentali
d'insegnamento, avrebbe ignorato che l'art. 6, n. 21, del d.P.R. n. 4
del 1972 stabilisce al riguardo una esplicita riserva al legislatore
statale (onde la violazione dell'art. 117 Cost.).
La regione Lombardia, costituitasi in giudizio, nega che sia
irrazionale ed ingiustificato favorire la preparazione di personale che
ha già svolto o svolge le mansioni cui aspira e derogare a loro favore
al limite di età; tanto che analogo precedente si rinviene, per
esempio, nell'art. 4 della legge statale n. 124 del 1971. Quanto
all'abolizione del limite di età, si tratta, in fondo, non già di un
requisito, bensì della rimozione di un limite, disposta per di più
"fino all'anno 1980", cioè in via del tutto temporanea. Ed ove si
ritenesse, viceversa, trattarsi di un vero e proprio requisito, la
difesa della regione chiede in primo luogo che "venga esaminata
esplicitamente la costituzionalità delle norme di legge... che pongono
siffatti limiti", in quanto confliggenti col diritto di ognuno di
accedere alla scuola (art. 34, primo comma, Cost.) col diritto - dovere
al lavoro (art. 4 Cost.) e col principio d'eguaglianza (art. 3 Cost.),
vulnerato dalla discriminazione dovuta esclusivamente all'età, ed in
secondo luogo una sentenza interpretativa, la quale chiarisca che non
è precluso alla regione di abolire in via temporanea il limite di
età. Da ultimo, la stessa difesa osserva che la riserva a favore dello
Stato concerne "la determinazione delle materie fondamentali", ma non
anche la durata dei corsi ed i programmi.
3. - Alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, la difesa dello
Stato, assente quella della regione, ha chiesto, in via principale, la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, in via
subordinata, l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :
La legge della regione Lombardia riapprovata il 4 dicembre 1975 e
recante "ammissione a scuole e corsi professionali di lavoratori in
servizio presso gli enti ospedalieri" ha testualmente stabilito la
propria operatività fino all'anno 1980. A parte allora ogni
considerazione ed indagine sulla sorte in quella regione degli enti
ospedalieri conseguentemente alla riforma operata con la legge 23
dicembre 1978, n. 833 ("istituzione del servizio sanitario nazionale"),
che ha previsto la perdita della personalità giuridica dei predetti
enti, si deve ritenere egualmente che, trattandosi di una legge a
termine, la quale non ha potuto, né può trovare applicazione, è
cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse
a ricorrere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
di legittimità costituzionale promossa dal Governo
- in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., in relazione all'art. 6, n.
21, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - con ricorso in data 23 dicembre
1975 avverso la legge della regione Lombardia riapprovata il 4 dicembre
1975, recante "ammissione a scuole e corsi professionali di lavoratori
in servizio presso gli enti ospedalieri della regione Lombardia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte