Sentenza n. 37/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, n.
1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 marzo 1977 dal Pretore di Bolzano nel
procedimento esecutivo promosso da Del Monego Assunta contro la
Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 211 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 148 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 4 giugno 1981 dal Pretore di Roma nel
procedimento esecutivo promosso da Dini Elda ed altra contro Pia Marisa
ed altro, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento esecutivo promosso dalla
creditrice Del Monego Maria Assunta, in proprio e quale rappresentante
della figlia minore, nei confronti del debitore Mair Adolfo, il Pretore
di Bolzano, con ordinanza del 16 marzo 1977 (in G. U. n. 148 del 1
giugno 1977; reg. ord. n. 211 del 1977) sollevava questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dell'art. 2, n. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il quale - facendo
eccezione alla regola della impignorabilità degli stipendi, salari,
pensioni ed altri emolumenti spettanti ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, contenuta nel precedente art. 1 - stabilisce la
sottoponibilità a sequestro ovvero a pignoramento dei crediti suddetti
"fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per
causa di alimenti dovuti per legge".
Il Pretore premetteva che nella specie il credito per cui si
procedeva esecutivamente aveva per oggetto il risarcimento del danno da
omicidio colposo, commesso dal Mair a danno del marito della Del Monego
e che la norma denunciata impediva di sottoporre a pignoramento lo
stipendio del debitore, dipendente della Provincia di Bolzano.
Ciò premesso, il giudice rimettente osservava che le ragioni a
favore della intangibilità delle retribuzioni dei pubblici dipendenti
non sembravano giustificare la disparità di trattamento, consistente
nell'avere il legislatore disposto un'eccezione a favore dei creditori
per alimenti dovuti ex lege e nel non averla disposta anche a favore
dei creditori per danno da reato, i quali, al pari degli alimentandi,
versassero in stato di bisogno. Ad avviso del Pretore, anzi, tale
seconda obbligazione, con sostanziale finalità alimentare, avrebbe
dovuto essere maggiormente tutelata qualora avesse tratto causa da una
altrui condotta illecita invece che dalla legge.
La stessa questione, ma in riferimento al solo art. 3 Cost., veniva
sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza 4 giugno 1981 (in G. U. n.
325 del 25 novembre 1981; reg. ord. n. 550 del 1981), emessa nel corso
del procedimento esecutivo promosso dalla creditrice Dini Elda contro
la debitrice Pia Marisa, dipendente dello Stato e responsabile del
reato di omicidio colposo di Profili Loris, marito della Dini.
Il Pretore rilevava che la finalità perseguita dall'ordinanza di
rimessione del Pretore di Bolzano non contrastava con l'interesse dello
Stato, tutelato già dagli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 180 del 1950, a che i
suoi dipendenti espletassero le loro mansioni in modo sereno e con
tutta tranquillità.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in
entrambe le cause sostenendo la non fondatezza della questione. Essa
afferma la non equiparabilità del credito per alimenti a quello per
risarcimento del danno, essendo soltanto il primo legato allo stato di
bisogno del creditore, nonché alla sussistenza di un vincolo di
parentela tra i due soggetti del rapporto obbligatorio, tutelato anche
dall'art. 30 Cost.
L'interveniente osserva poi che la dichiarazione di fondatezza
della questione porterebbe ad estendere la pignorabilità delle somme
spettanti ai dipendenti pubblici a favore di qualsiasi credito, con la
conseguente obliterazione delle finalità perseguite dal legislatore
del 1950. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe prospettano sostanzialmente la
medesima questione di costituzionalità: pertanto i relativi giudizi
vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Precisamente i Pretori di Bolzano e di Roma impugnano, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 2, n. 1, d.P.R. 5
gennaio 1950 n. 180, il quale - ponendo un'eccezione alla regola,
contenuta nel precedente art. 1, dell'impignorabilità degli stipendi,
salari, pensioni ed altri emolumenti spettanti ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni - stabilisce, tra l'altro, che sono soggetti
a sequestro ed a pignoramento i crediti suindicati, fino alla
concorrenza di un terzo, per causa di alimenti dovuti per legge.
Secondo i predetti giudici l'eccezione ora ricordata, limitata agli
alimenti ex lege, non sarebbe razionale perché dovrebbe essere estesa
anche alle ipotesi di crediti per il risarcimento del danno da reato,
ove il creditore versi in istato di bisogno: rispetto a tali crediti,
la limitazione, così come attualmente prevista, risulterebbe quindi
in contrasto, a loro avviso, con l'art. 3 Cost.; il Pretore di Bolzano
aggiunge inoltre, senza però addurre alcun elemento a sostegno, che la
norma suddetta violerebbe anche l'art. 24 Cost.
3. - La questione non è fondata sotto nessuno dei due profili
indicati.
Rispetto al primo, già questa Corte ha avuto modo di osservare che
la disposizione della generale impignorabilità, posta dall'art. 1, l.
cit., è in realtà giustificata, più che dalla natura del rapporto,
dall'intento di tutelare il buon andamento della pubblica
amministrazione, espressamente considerato nell'art. 97 della
Costituzione, che potrebbe essere turbato dalla mancanza di
tranquillità economica del pubblico dipendente, conseguente alla
decurtazione della sua retribuzione (cfr. sentt. n. 88 del 1963, 49 del
1976 e 105 del 1977). A tale disciplina il legislatore ha ritenuto di
porre tre deroghe, di cui due, che qui non interessano, riguardano,
rispettivamente, i debiti derivanti dal danno cagionato all'ente da cui
il debitore dipende e quelli in materia tributaria (art. 2, nn. 2 e
3), per i quali è ammesso il pignoramento fino alla concorrenza di un
quinto; l'altra (art. 2, n. 1) - ricorrente nella specie - concerne le
obbligazioni aventi ad oggetto alimenti dovuti per legge, per le quali
è consentita l'esecuzione forzata nella misura di un terzo degli
emolumenti spettanti al pubblico dipendente. Al riguardo è evidente
come, nel dettare la disciplina suddetta, il legislatore abbia
discrezionalmente valutato, secondo valori etici e criteri
socio-economici, le varie situazioni prese in considerazione,
procedendo al bilanciamento dei contrastanti interessi ad esse
inerenti. In particolare, la previsione delle obbligazioni alimentari,
limitata agli alimenti ex lege e non estesa perciò a quelle
convenzionali (vitalizio alimentare, legato di alimenti), è diretta
alla tutela dei beni essenziali della vita e della dignità dell'uomo:
tutela dovuta, per ragioni di solidarietà, ai soggetti della comunità
familiare i quali si trovino in istato di bisogno (artt. 30 Cost., 438
cod. civ. e vedi anche sent. 209 del 1984).
Ora, appunto in relazione a tale precipua funzione dell'istituto il
relativo diritto, per certi aspetti, non è stato ricompreso da
autorevole dottrina ed (indirettamente) dalla giurisprudenza ordinaria
nella categoria dei diritti di credito, ma è stato considerato come
inerente allo status familiare del soggetto e pertanto avvicinato ai
diritti della personalità. Da ciò la più energica tutela che
l'ordinamento ha tradizionalmente accordato all'alimentando per
assicurargli la concreta soddisfazione del suo diritto, tutela di cui
la disposizione in esame costituisce chiaramente un profilo
particolare.
4. - Con l'obbligazione alimentare, che le ordinanze di rimessione
utilizzano come tertium comparationis, non può intuitivamente
considerarsi omogenea, in linea generale (salvo quanto verrà precisato
nel paragrafo successivo), quella concernente il risarcimento del danno
cagionato da atto illecito, e cioè il risarcimento diretto ad
eliminare il pregiudizio sofferto ed a reintegrare perciò il
patrimonio del creditore nella medesima situazione in cui si trovava
prima della commissione dell'illecito stesso. Né in proposito potrebbe
rilevare la moderna tendenza a modificare i tratti caratteristici della
tradizionale figura del risarcimento da illecito, sostituendola con
quella di riparazione, che meglio sembra giustificare sia la
sussistenza dell'obbligo sancito dalla legge in alcuni casi di assenza
di colpa del debitore, sia il contenuto dell'obbligo stesso,
allorquando questo è esteso oltre la rigorosa reintegrazione della
diminuzione patrimoniale subita (ciò che, ad esempio, si verifica, per
i c.d. danni morali).
Rimane, invero, pur sempre tra le due obbligazioni (alimentare, da
un lato, e risarcitoria, dall'altro) un'intrinseca diversità, che non
consente di porle in linea di principio sullo stesso piano: e di ciò
si rendono, in verità, conto i giudici a quibus, che peraltro
vorrebbero elevare ad elemento comune caratterizzante lo stato di
bisogno del creditore, e pervenire così all'applicabilità della
disciplina prevista nell'art. 2, n. 1, d.P.R. n. 180 del 1950
attraverso una pronuncia additiva di questa Corte.
Ma, posto il problema in tali termini, deve escludersi sicuramente
il preteso contrasto con il principio di cui all'art. 3, primo comma,
della Costituzione, dato che l'invocato stato di bisogno del creditore,
il quale può ricorrere rispetto a tutte le obbligazioni in relazione
alle più disparate fattispecie concrete, ha rilievo, secondo una
valutazione discrezionale del legislatore, soltanto nei casi stabiliti
dalla legge e con gli effetti da essa previsti; esso non è quindi
idoneo a incidere sostanzialmente sul contenuto delle ricordate
obbligazioni ed a conferire ad esse quel carattere di omogeneità che
intrinsecamente non hanno.
5. - Ciò che è stato rilevato in via generale non esclude però
che una particolare considerazione meriti l'ipotesi in cui l'atto
illecito abbia direttamente leso il credito agli alimenti (lato sensu e
comprensivo anche del diritto al mantenimento), ciò che, tra l'altro,
si verifica nel caso di omicidio della persona tenuta a prestarli: e le
ordinanze di rimessione si riferiscono appunto a due processi per
risarcimento del danno cagionato dall'omicidio colposo dei rispettivi
marito e padre delle attrici. La Corte non si nasconde che qualche
ostacolo di natura teorica potrebbe essere addotto contro
l'ammissibilità del risarcimento per lesione del diritto agli
alimenti: ma, tenuta principalmente presente la sopra ricordata natura
giuridica di esso, ritiene, seguendo il prevalente orientamento
dottrinale e giurisprudenziale, che possa propendersi per la soluzione
positiva. Se così è, il diritto al risarcimento del danno, anche se
disposto per equivalente (e non in forma specifica), deve porsi sul
medesimo piano dell'originario diritto agli alimenti, leso dall'atto
illecito, ed assumere così una funzione sostitutiva di esso.
L'ipotesi in discorso ben può rientrare quindi nella previsione
del cit. art. 2, n. 1, essendo chiaramente riconducibile alla sua ratio
e compatibile con la sua formulazione letterale, in quanto anche le
obbligazioni da atto illecito non hanno carattere volontario ma trovano
nella legge il loro fondamento.
È appena il caso di aggiungere che rientra nei compiti del giudice
del processo principale accertare la correlazione tra il danno subito,
a cui si riferisce il risarcimento, e la perdita del diritto agli
alimenti (o al mantenimento); e, una volta che tale correlazione sia
stata stabilita (il che può avvenire anche interpretando la sentenza
di condanna nel processo esecutivo) e nei limiti di essa, spetta ancora
al giudice a quo stabilire se non sia contrario ad esigenze di logica
giuridica e di equità escludere l'ipotesi considerata dalla previsione
della norma in oggetto.
Naturalmente, se la qui indicata interpretazione della norma
impugnata non venisse accolta, il problema di costituzionalità,
limitato, ben s'intende, alla lesione del diritto agli alimenti, si
porrebbe in una prospettiva diversa da quella ora formulata dalle
ordinanze di rimessione.
6. - Palesemente non conferente è infine il richiamo all'art. 24
Cost., genericamente contenuto nell'ordinanza del Pretore di Bolzano
senza neppure un cenno di specificazione delle varie previsioni di tale
norma.
L'impugnativa si esaurisce infatti nella dedotta disparità di
trattamento sopra esaminata e quindi risulta all'evidenza fuor di
proposito il richiamo al parametro ora indicato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondata nei sensi di cui in
motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n.
1, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 sollevata in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost. dai Pretori di Bolzano e di Roma con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte