Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 655 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984

dal Pretore di Busto Arsizio, iscritta al n. 1133 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Busto Arsizio, in sede di opposizione a

decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo - in forza del quale il

creditore aveva iscritto ipoteca giudiziale ex art. 655 del codice di

procedura civile - ha sollevato, con ordinanza emessa il 31 maggio

1984, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 655

del codice di procedura civile, nella parte in cui detta che i

decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 del codice

di procedura civile, costituiscono titolo per l'iscrizione

dell'ipoteca giudiziale;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata

verrebbe a creare un meccanismo gravemente pregiudizievole per il

debitore e per i terzi creditori di quest'ultimo in contrasto con il

principio di uguaglianza e per l'assenza del contraddittorio con il

diritto di difesa;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v. sentt. n. 185 del 16 dicembre 1980, n. 94 del 14 giugno

1973 e n. 89 del 10 maggio 1972), nei procedimenti speciali, quale è

quello d'ingiunzione, al legislatore è consentito differenziare le

forme della tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità

del rapporto da regolare;

che, pertanto, appare razionale e del tutto conforme ai principi

costituzionali invocati il trattamento riservato al creditore nel

rito monitorio ove si fa più intenso l'interesse pubblico alla

protezione del credito;

che, per gli stessi motivi, si giustificano la particolare

struttura del procedimento e l'applicazione di regole del

contraddittorio diverse da quelle del processo ordinario;

che, comunque, nel suddetto rito, il contraddittorio non è

precluso bensì soltanto eventuale e differito, poiché è sempre

possibile, per il debitore, provocarne l'instaurazione proponendo una

tempestiva opposizione;

che, per le suesposte ragioni, la norma impugnata non appare in

contrasto con il principio di uguaglianza né vulnera il diritto di

difesa;

che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente non

fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 655 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte