Sentenza n. 371/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 16legge 155/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle
pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in
materia previdenziale e pensionistica), e 1 della legge 31 maggio
1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico
e di intervento della GEPI S.p.a.), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Boero Marisa ed altra e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale
dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1988 dal Pretore di Taranto nel
procedimento civile vertente tra Colombo Giuseppina e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Boerio Marisa ed altra e
dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avv.ti Luciano Ventura per Boerio Marisa ed altra e
Pasquale Vario per l'I.N.P.S., e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Boero Marisa e Viglione Maria, già dipendenti della S.p.A.
Nuova Italsider, avendo interrotto il rapporto di lavoro
rispettivamente in data 31/1/1986 e 31/7/1986, dopo aver raggiunto i
cinquanta anni di età previsti dalla legislazione in materia per il
pensionamento anticipato, hanno chiesto al Pretore di Genova che
fosse dichiarato il proprio diritto all'attribuzione dell'anzianità
contributiva fino alla data del compimento del sessantesimo anno di
età.
Il giudice adito, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 (R.O.
n. 62 del 1989), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37, primo
comma, della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 1 della
legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'art. 16 della legge 23 aprile
1981, n. 155, in quanto tali norme non consentono alla lavoratrice
del settore siderurgico di conseguire la medesima anzianità
contributiva massima riconosciuta al lavoratore.
Ha osservato che l'art. 16 della legge n. 155 del 1981 prevede,
per i dipendenti di aziende industriali che abbiano compiuto l'età
di cinquanta anni, se donne, ovvero di cinquantacinque, se uomini, e
che possano far valere una determinata anzianità contributiva, di
usufruire del pensionamento anticipato con un "accredito" di tale
anzianità per un periodo pari a quello compreso fra la data del
collocamento a riposo ed il compimento del sessantesimo anno di età
per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne, e cioè, in
ogni caso, per un periodo pari a non oltre cinque anni.
L'art. 1 della legge n. 193 del 1984 ha anticipato, per i
lavoratori, uomini e donne, del settore siderurgico, l'età per il
prepensionamento ai cinquanta anni, senza, peraltro, modificare la
restante disciplina di cui all'art. 16 della legge n. 155 del 1981,
con la conseguenza che, mentre per i lavoratori è previsto, ai fini
della determinazione della pensione, un aumento dell'anzianità
contributiva fino al compimento del sessantesimo anno di età, pari,
quindi, ad un massimo di dieci anni, per le lavoratrici l'aumento è
limitato al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, e
cioè, ad un periodo massimo di cinque anni.
L'evidenziata differenziazione di trattamento, basata solo sul
sesso, ad avviso del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, oltre a porsi in contrasto con la rimanente
legislazione in materia di prepensionamento (legge 23 aprile 1981, n.
155, e decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619) la quale prevede un
aumento dell'anzianità contributiva per un uguale periodo sia per
gli uomini che per le donne.
Essendo l'età lavorativa uguale per l'uomo e per la donna, come
chiarito dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, è
irragionevole che per l'uno possa essere fittiziamente considerata
una determinata anzianità lavorativa e per l'altra una diversa
anzianità.
Inoltre, la normativa in questione si porrebbe in contrasto con
l'art. 37, primo comma, della Costituzione, inteso quale specifica
applicazione, nel campo dell'attività lavorativa, del principio di
uguaglianza fra uomo e donna, in riferimento alla possibilità per
entrambi di conseguire i medesimi benefici per effetto dell'identità
dell'età lavorativa.
2. - Nel giudizio si sono costituite le parti private, che si sono
richiamate alle conclusioni del giudice remittente, e l'I.N.P.S., che
ha sostenuto la infondatezza della questione, rilevando la
ragionevolezza della disciplina differenziata, dettata dall'art. 1
della legge n. 183 del 1984, in relazione al disomogeneo limite
anagrafico pensionabile.
Poiché, in materia di pensionamento anticipato non esiste un
principio generale assunto a tertium comparationis, è riservata al
legislatore la scelta degli strumenti normativi che meglio si
adeguino alle particolarità delle singole situazioni: la ravvisata
necessità di adozione di misure di sostegno sociale, ai fini
dell'attuazione del piano di risanamento del settore siderurgico, ha
suggerito in tale comparto l'emanazione di provvedimenti legislativi
particolari.
3. - Nel giudizio è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione,
osservando che la differenza di trattamento tra uomo e donna
censurata dal giudice a quo altro non sarebbe che un semplice
riflesso di quella differenza della normale età pensionabile, cui ha
fatto riferimento la sentenza della Corte costituzionale n. 498 del
1988.
Ha, inoltre, rilevato che la legge n. 193 del 1984 è intesa a
favorire la ripresa del settore siderurgico, attraverso una riduzione
dei posti di lavoro in esubero soprattutto nelle attività
direttamente collegate con il ciclo produttivo, nelle quali più
difficilmente presta servizio la lavoratrice, proprio per quelle
esigenze di tutela cui si riferisce l'art. 37 della Costituzione.
4. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal
Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 16 dicembre 1988 (R.O. n.
76 del 1989), nel corso del procedimento civile promosso nei
confronti dell'I.N.P.S. da Colombo Giuseppina, già dipendente della
Nuova Italsider S.p.A., la quale, compiuti i cinquanta anni, aveva
rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 22 luglio 1985, per
godere dei benefici di cui agli artt. 16 legge n. 155 del 1981 e 1
legge n. 193 del 1984, ed aveva chiesto di poter fruire di una
contribuzione virtuale pari alla misura massima di dieci anni, come
previsto per gli uomini.
Ad avviso del giudice a quo, il combinato disposto degli artt. 16
della legge n. 155 del 1981 e 1 della legge n. 193 del 1984, si
porrebbe in contrasto con l'art. 3, in relazione all'art. 38 della
Costituzione, secondo quanto si desume dalla motivazione della
sentenza della stessa Corte costituzionale n. 137 del 1986.
5. - Anche in tale giudizio si è costituito l'I.N.P.S., che ha
concluso per la inammissibilità della questione, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, perché il relativo richiamo sarebbe
stato apodittico e privo della individuazione dell'oggetto della
questione.
Quanto alla violazione dell'art. 38 della Costituzione, la
questione sarebbe manifestamente infondata, non essendo in
contestazione l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali alle
esigenza di vita dei lavoratori.
6. - Nel giudizio è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, che ha rassegnato le conclusioni già riferite in ordine al
precedente giudizio.
Nell'imminenza della udienza pubblica, la difesa dell'I.N.P.S. ha
prodotto una memoria, con la quale insiste nelle conclusioni già
rassegnate, osservando che il meccanismo delineato nella norma
impugnata è conseguenziale alla diversificazione - nell'ordinamento
pensionistico privato, a differenza degli ordinamenti previdenziali
del settore pubblico - dell'età pensionabile per l'uomo e per la
donna, che giustifica una differente anzianità contributiva
allorché il legislatore, nell'esercizio di insidacabile scelta di
politica socio-economica, allinei l'età lavorativa dell'uomo e della
donna al cinquantesimo anno di età. Del resto, si rileva nella
memoria, l'abbassamento dell'età lavorativa dell'uomo a 50 anni,
attestato eccezionalmente al livello ordinariamente previsto per la
donna lavoratrice nelle ipotesi di prepensionamento, rispetta il
principio costituzionale della parità lavorativa tra uomo e donna,
sul rilievo che "non si rinviene nell'ordinamento giuridico una
regola generale rispetto alla quale la normativa denunciata contenga
un regolamento arbitrariamente derogatorio". Considerato in diritto
1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico
provvedimento siccome prospettano la stessa questione.
I Pretori di Genova e di Taranto dubitano della legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155, e dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n.
193, il quale non consente alla lavoratrice del settore siderurgico,
in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo
anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva
massima riconosciuta al lavoratore, in quanto risulterebbero violati:
gli artt. 3 e 37 della Costituzione, creandosi un differente
trattamento basato solo sul sesso e una disuguaglianza fra
lavoratrici e lavoratori, in riferimento alla possibilità per
entrambi di conseguire i medesimi benefici per effetto della
identità dell'età lavorativa; nonché, secondo il Pretore di
Taranto, l'art. 38 della Costituzione, attesa la pari età
pensionistica dell'uomo e della donna.
2. - La questione è fondata.
L'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, consente ai
lavoratori che abbiano raggiunto i cinquantacinque anni di età e
alle donne che, invece, abbiano raggiunto i cinquanta anni di
chiedere il pensionamento anticipato e conferisce loro il trattamento
di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione e quella
del compimento di sessanta anni se uomini o di cinquantacinque se
donne.
L'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, ha fissato il
requisito dell'età a cinquanta anni sia per i lavoratori che per le
lavoratrici fermo restando, secondo la interpretazione dei giudici
remittenti, il riconoscimento dell'anzianità contributiva fino a
sessanta anni per gli uni e a cinquantacinque per le altre.
Tale diversità di trattamento è fondata sull'erroneo presupposto
che la donna possa lavorare fino a cinquantacinque anni e l'uomo fino
a sessanta anni.
Invece, come questa Corte ha più volte affermato, l'età
lavorativa è uguale sia per l'uomo che per la donna (sentenze nn.
137 del 1986 e 498 del 1988).
Non rileva che la donna possa ottenere il pensionamento al
compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Trattasi di una mera
possibilità la quale trova adeguata giustificazione nelle necessità
della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa,
che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo, senza che
sussista violazione del principio di parità che non esclude speciali
profili fondati sulla condizione propria della lavoratrice (ordinanza
n. 703 del 1988).
Del resto, non vi è dubbio che il prepensionamento sia una forma
di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per cause eccezionali
e che, quindi, esso incida sull'età lavorativa (sentenza n. 1108 del
1988). In tale situazione l'anzianità contributiva non può non
riconoscersi in misura uguale per l'uomo e per la donna avendo essi
pari diritto a lavorare fino alla stessa età.
Pertanto, delle norme censurate, siccome manifestano violazione
degli artt. 3 e 37 della Costituzione e quindi prevedono un
differente e ingiustificato trattamento della donna rispetto
all'uomo, va dichiarata la illegittimità costituzionale.
Resta assorbita la violazione dell'art. 38 della Costituzione
denunciata dal Pretore di Taranto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155
(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e
misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 della
legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del
settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.), nella parte
in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in
caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno
di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a
sessanta anni come per il lavoratore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte