Corte costituzionale

Ordinanza n. 371/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo

comma, e 445, primo comma, ultima parte del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel

procedimento penale a carico di Gentile Sandro, iscritta al n. 251

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona, nel

procedimento penale a carico di Gentile Sandro, con ordinanza emessa

il 5 dicembre 1990 (R.O. n. 251 del 1991), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, del

codice di procedura penale nella parte in cui esclude ogni facoltà

di intervento della parte civile a fronte della richiesta di

applicazione della pena concordata tra l'imputato e il P.M. e 445,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui nega

alla sentenza prevista dall'art. 444, secondo comma, del codice di

procedura penale efficacia nei giudizi civili per il risarcimento del

danno e nei giudizi amministrativi;

che a parere del remittente sarebbero violati gli artt. 2, 3 e

24 della Costituzione in quanto risulterebbero negati alla parte

civile il diritto di difesa e nei giudizi civili e amministrativi

sussisterebbe il rischio di un giudicato contrario a quello formatosi

nel giudizio penale;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri che

ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che manca del tutto l'esposizione di fatto e il

giudizio sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza della

questione sollevata e non è possibile il riscontro da parte di

questa Corte su di esso;

che quindi la questione è manifestamente inammissibile;

che comunque le questioni sollevate sono state già decise da

questa Corte (sent. 443 del 1990; e ord. nn. 129 e 564 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445,

primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 2, 3 e 24 della Costituzione sollevata dal G.I.P. presso il

Tribunale di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte