Corte costituzionale

Ordinanza n. 371/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice

di procedura penale, promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre

1994 dal Pretore di Cremona nei procedimenti penali a carico di

Piazzi Fabio Bruno, iscritte ai nn. 87, 88 e 89 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Cremona, prima ancora di aprire i

dibattimenti a carico della medesima persona imputata della

contravvenzione di possesso ingiustificato di valori prevista

dall'art. 708 del codice penale, ha, di fronte alla concorde

richiesta della parti di applicazione della pena a norma degli artt.

444 e seguenti del codice di procedura penale, con tre ordinanze dal

contenuto pressoché identico, tutte pronunciate il 21 novembre 1994,

denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

l'art. 445 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che "il giudice, pronunciando la sentenza di applicazione

della pena su richiesta delle parti, ordini la confisca delle somme e

degli oggetti di cui l'imputato della contravvenzione p. e p.

dall'art. 708 CP non giustifichi la provenienza";

che il giudice a quo, premesso che le somme in questione, non

costituendo prezzo ma profitto del reato, non rientrano fra le cose

assoggettabili a confisca ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del

codice penale, appositamente richiamato dalla norma denunciata,

ravvisa nel sistema così articolato una rinuncia "ad espropriare

cose che con alta probabilità ritorneranno nel circuito criminoso"

vanificando, per giunta, lo stesso precetto dell'art. 708 del codice

penale;

che, in tal modo, l'art. 445 del codice di procedura penale

vulnererebbe sia l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

ragionevolezza, consentendo all'imputato di ricavare utilità dal

proprio operare contra legem, sia l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, perché l'impossibilità di "espropriare il denaro e le

altre utilità provenienti dall'attività delinquenziale, pur nella

logica di premialità che ispira il patteggiamento, neutralizza la

funzione di tendenziale recupero sociale" che l'ora indicato

parametro costituzionale assegna alla pena;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che le tre ordinanze sollevano un'identica questione e

che, dunque, i relativi giudizi vanno riuniti;

che la questione è stata già dichiarata manifestamente

inammissibile con ordinanza n. 282 del 1995, in quanto la

realizzazione del petitum che il giudice a quo tende a conseguire

resta preclusa a questa Corte, "spettando interventi additivi di tal

genere al solo legislatore che, nella sfera della sua

discrezionalità, può operare scelte anche derogatorie rispetto a

quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di

patteggiamento" (v. anche ordinanza n. 334

del 1994);

che, non risultando adottati argomenti nuovi rispetto a quelli a

suo tempo esaminati, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Cremona con le tre

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte