Sentenza n. 372/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2947Codice civile
- art. 2947legge 689/1981
- art. 9legge 689/1981
- art. 11legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo
comma, seconda parte, del codice civile e degli artt. 9, 11 (come
modificato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689) e 112, quinto comma,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1981 dal Tribunale di Pescara
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e l'E.N.E.L. ed
altro, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1982 dal Pretore di Verona nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Rotta Romeo, iscritta
al n. 161 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 219 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 19 maggio 1983 dal Pretore di Siena nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la ditta Saletti
Oreste ed altri, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno
1984;
4) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Rossi Antonio,
iscritta al n. 886 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;
5) ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Pretore di Trapani nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Pantalena Giuseppe ed
altro, iscritta al n. 1027 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 bis dell'anno 1985;
6) ordinanza emessa il 30 ottobre 1984 dal Pretore di Siena nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.A. Emerson
Electronics, iscritta al n. 1339 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis
dell'anno 1985;
7) ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 dal Tribunale di Nuoro nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Mulas Mariano,
iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Giorgi Antonio
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avv.ti Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e Stefano Varvesi
per Giorgi Antonio e gli Avvocati dello Stato Oscar Fiumara e Luigi
Siconalfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso al Pretore di Pescara l'I.N.A.I.L. evocava in
giudizio l'E.N.E.L. ex art. 1916 cod. civ. e Giorgi Antonio ex artt.
10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per ottenere dai medesimi
il rimborso delle somme erogate ex art. 85 dello stesso d.P.R.
1124/65, ai superstiti di Mardinocchi Pietro, deceduto nel 1964 per
folgorazione mentre, alle dipendenze del Giorgi, eseguiva lavori
commissionati dall'E.N.E.L.
Di entrambe le azioni, proposte nel 1979, il giudice adito
dichiarava l'estinzione per prescrizione, rispettivamente ai sensi
degli artt. 2947, terzo comma, ultima parte cod. civ., e 112, quinto
comma, ultima parte d.P.R. n. 1124/65, in quanto la sentenza penale
di accertamento della responsabilità nella produzione del suddetto
evento mortale era, alla data di tale proposizione, passata in
giudicato da oltre un quinquennio, così da risultare eccedenti i
termini (di cinque e tre anni) stabiliti da tali norme.
Il Tribunale di Pescara, adito dall'I.N.A.I.L. in via di gravame
avverso tale decisione, sollevava, con ordinanza in data 15 ottobre
1981 (R.O. n. 784/81) la questione di legittimità costituzionale
delle testé citate norme, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in
quanto determinano e fanno decorrere il termine di prescrizione
dell'azione, sia di surroga ex art. 1916 cod. civ. che di regresso ex
artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/65, in relazione al passaggio in
giudicato della sentenza penale di accertamento della responsabilità
anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al relativo giudizio
(come, nella specie, l'I.N.A.I.L.) perché non legittimati a
costituirsi in esso o, comunque, di fatto, non posti in grado di
parteciparvi: ciò che, ad avviso del giudice a quo, da un lato,
discrimina tali soggetti rispetto a quelli che, viceversa, hanno
avuto la possibilità di partecipazione a detto giudizio; e,
dall'altro lato, ne comprime il diritto di difesa costituzionalmente
garantito. Compressione particolarmente apprezzabile alla luce dei
principi posti in materia da questa Corte, sia in termini generali e
cioè con riguardo alla ritenuta impossibilità che il giudicato
penale produca gli effetti di cui agli artt. 25, 27 e 28 cod. proc.
pen. nei confronti di terzi che non hanno avuto facoltà di
concorrere alla sua formazione prendendo parte al relativo
procedimento (sentt. nn. 165/7/5; 99/73; 55/71); sia con specifico
riguardo alla ritenuta illegittimità costituzionale degli artt. 10 e
11 del d.P.R. n. 1124/65 nella parte in cui precludono l'esercizio
del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. contro il datore di lavoro,
qualora il processo penale promosso a carico di quest'ultimo o di suo
dipendente siasi concluso con la sentenza di proscioglimento,
malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare
al processo stesso.
La rilevanza della questione viene ritenuta osservando che
l'eventuale caducazione delle norme censurate comporterebbe
l'applicabilità alla fattispecie del più lungo e non ancora decorso
termine di prescrizione decennale, ai sensi dello stesso art. 2947
cod. civ. (parte prima del terzo comma, che fa riferimento alla
prescrizione stabilita per il reato).
1.1 - Identica questione, ma relativa al solo art. 112 d.P.R. n.
1124/65 (trattandosi, nella specie, della sola azione di regresso
promossa dall'I.N.A.I.L. contro il datore di lavoro oltre il termine
triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale
di accertamento della responsabilità), è stata sollevata anche dal
Pretore di Trapani, con ordinanza in data 6 aprile 1984 (R.O. n.
1027/84).
1.2 - Entrambe le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate,
sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte si è costituito
l'I.N.A.I.L. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri; in quello introdotto con l'ordinanza del Tribunale di
Pescara (R.O. n. 784/81) si è costituita altresì la parte privata.
La difesa dell'I.N.A.I.L. ha concluso nel senso della fondatezza
dell'eccezione osservando, in particolare, che, come la sentenza
penale non è opponibile ai terzi rimasti estranei al giudizio,
ugualmente essa non dovrebbe poter essere invocata nei confronti di
costoro, ai fini della decorrenza della prescrizione, in quanto
costoro, proprio per la loro qualità, non sono posti in grado di
conoscere l'esito del procedimento e, quindi, il dies a quo del
termine prescrizionale: donde la disparità di trattamento, in parte
qua, fra detti terzi e quanti sono stati parti in quel giudizio e la
compromissione del diritto di difesa, atteso che tale termine spesso
piuttosto breve - può essere già decorso nel momento in cui i terzi
stessi vengano a conoscenza del passaggio in giudicato della
sentenza.
La medesima difesa osserva, peraltro, che l'eventuale caducazione
delle norme censurate comporterebbe soltanto l'impossibilità di
decorso del termine prescrizionale in questione, non anche, come si
pretende dal giudice a quo, la sua sostituzione con uno diverso.
Di segno opposto sono le conclusioni dell'autorità intervenuta la
quale ha osservato che la ratio delle pronunzie di questa Corte,
ricordate dai giudici a quibus a fondamento della sollevata
questione, va ricercata nella esigenza di garantire al titolare di
una posizione giuridica la possibilità di farla comunque valere
autonomamente in giudizio, senza subire preclusioni derivanti da
accertamenti giudiziari cui detto titolare è rimasto estraneo:
viceversa, le norme censurate non escludono in modo alcuno la
possibilità di tale autonomo accertamento giurisdizionale e ne
disciplinano soltanto i limiti temporali in base alla ragionevole
esigenza di assicurare, in tempi non lunghissimi, la stabilità delle
varie situazioni giuridiche derivanti dallo infortunio sul lavoro.
Considerazioni non dissimili svolge, infine, la parte privata
costituitasi, per sostenere l'infondatezza della descritta questione.
2. - Con ordinanza in data 26 aprile 1983 (R.O. n. 886/83) il
Pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.,
prevede il termine di decadenza di tre anni dalla sentenza penale per
la proposizione in sede civile, ad iniziativa degli interessati - ed,
in particolare, dell'I.N.A.I.L. che intende agire in regresso ex art.
11 dello stesso d.P.R. n. 1124/65 - dell'azione di accertamento che
il fatto avrebbe costituito reato.
Nella specie, la Corte di Appello di Roma, con sentenza divenuta
esecutiva il 13 gennaio 1979, riformando la sentenza del giudice di
primo grado (di condanna del datore di lavoro per il delitto di
omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme
antinfortunistiche, in relazione alla morte di un dipendente), aveva
dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato sulla base
della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate
aggravanti. L'I.N.A.I.L., con ricorso depositato soltanto il 16 marzo
1982, aveva esercitato l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 d.P.R.
n. 1124/65, vedendosi eccepire dal datore di lavoro convenuto il
decorso del suddetto termine di decadenza: di qui l'asserzione, da
parte del giudice a quo, della rilevanza della questione.
Nel merito, lo stesso giudice ha preliminarmente osservato come
non possa l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. ritenersi estranea
all'operatività di tale termine di decadenza, nel caso in cui il
giudizio penale non si sia concluso con una pronunzia di colpevolezza
e manchi un corrispondente giudizio in tal senso reso nel
procedimento civile promosso ad istanza di altro interessato.
Ha, quindi, rilevato che, una volta configurato il diritto di
regresso dell'Istituto quale posizione giuridica scaturente
direttamente dall'illiceità penale del fatto e tutelabile
autonomamente, con pieno rispetto del diritto di difesa a prescindere
dalla sorte contingente del procedimento penale (ciò in base ai
principi posti da questa Corte con le sentt. nn. 102/81 e 22/67, alla
cui stregua l'accertamento in sede civile della dipendenza
dell'infortunio da un comportamento colpevole del datore di lavoro
dismette l'originario carattere eccezionale e meramente surrogatorio
dell'accertamento penale), diviene irrazionale, con conseguente
violazione dell'art. 3 Cost. la conservazione della norma istitutiva
della decadenza in questione, giustificabile esclusivamente in base
all'originaria configurazione del giudizio civile con i caratteri
testé menzionati, che ne imponevano anche una rigorosa limitazione.
La stessa norma è poi ritenuta dal giudice a quo illegittimamente
compressiva del diritto di difesa dell'I.N.A.I.L., essendo il dies a
quo del termine di decadenza posto in riferimento ad un evento non
facilmente conoscibile dall'interessato, che non è stato posto in
grado di partecipare al giudizio penale, né può evitare il rischio
della decadenza mediante atti interruttivi (a differenza del caso di
prescrizione), né, infine, può iniziare l'azione appena avuta
notizia dell'infortunio, dovendo, invece, attendere la conclusione di
tale giudizio (o almeno della relativa istruttoria).
2.1 - Identica questione è stata, poi, sollevata anche dal
Tribunale di Nuoro con ordinanza in data 12 dicembre 1984 (R.O. n.
298/85).
2.2 - Entrambe le ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali.
Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte si è costituito
l'I.N.A.I.L. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
La difesa dell'I.N.A.I.L. ha rilevato l'erroneità del presupposto
ermeneutico da cui muove l'esaminata censura, osservando che, secondo
il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di
cassazione, il termine di decadenza in questione opera con riguardo
all'azione penale esperibile dal lavoratore infortunato o dai suoi
eredi nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del
danno eccedente l'ammontare delle indennità erogate dall'I.N.A.I.L.;
mentre l'azione di regresso spettante all'Istituto è soggetta
soltanto alla prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124/65.
Solo nella denegata ipotesi in cui tale orientamento dovesse restare
disatteso, ad avviso dell'Istituto, andrebbero condivise le censure
svolte dal giudice a quo.
La difesa dell'autorità intervenuta ha concluso nel senso
dell'infondatezza della questione osservando che la norma impugnata
costituisce una scelta di opportunità riservata alla
discrezionalità del legislatore ed è, da un lato, coerente coi
principi dell'art. 2947 cod. civ. (che prevede deroghe, per talune
ipotesi particolari di fatti illeciti, alla disposizione generale in
materia di termine prescrizionale per l'esercizio del diritto al
risarcimento del danno) e, dall'altro, idonea per l'entità del
termine in essa fissato e decorrente dalla pubblicazione del
provvedimento giurisdizionale, ad assicurare sufficientemente la
tutela del diritto considerato.
3. - Con ordinanza in data 19 maggio 1983, R.O. n. 565/83), il
Pretore di Siena ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 30
giugno 1965 n. 1124, nel contenuto assunto dopo l'entrata in vigore
della legge 24 novembre 1981 n. 689 e nella parte in cui, richiamando
l'art. 10 dello stesso d.P.R. n. 1124, estende il richiamo stesso
anche al quarto comma di tale norma.
Nel giudizio a quo l'I.N.A.I.L. aveva convenuto un datore di
lavoro chiedendone la condanna al pagamento delle somme
corrispondenti alle prestazioni erogate in favore di un dipendente
del medesimo, che aveva riportato lesioni con postumi permanenti a
cagione di un incidente stradale nel quale era stato coinvolto un
automezzo condotto da altro dipendente. Il giudice adito ha ritenuto
(donde la rilevanza della questione) che l'accoglimento di tale
domanda è impedito dal contenuto dell'art. 11 del d.P.R. n. 1124/65
in relazione al precedente quarto comma dell'art. 10, per il quale il
diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. è escluso quando per la
punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia
necessaria la querela della persona offesa: in seguito alle modifiche
apportate all'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen. dall'art. 92 legge
24 novembre 1981 n. 689, il reato di lesioni colpose, anche gravi o
gravissime, è punibile d'ufficio solo quando si tratti di fatti
connessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, condizione
questa che non si era, nella fattispecie, realizzata.
Nel merito della questione, il giudice a quo ha poi osservato che,
prima delle suddette modifiche apportate all'art. 590 cod. pen.,
quando cioè la punibilità a querela delle lesioni colpose era
limitata alla ipotesi di lesioni non gravi, l'esonero del datore di
lavoro dalla responsabilità civile e, quindi, dall'azione di
regresso dell'Istituto assicuratore (esonero conseguente al combinato
disposto degli artt. 11 e 10, quarto comma, del d.P.R. n. 1124 del
1965) trovava la sua ragione giustificatrice nella minore gravità
delle conseguenze dannose patrimoniali del reato; ma dopo l'entrata
in vigore della citata legge n. 689/81 questo criterio di
discriminazione è venuto meno: può, infatti, verificarsi l'ipotesi
di lesioni gravissime nelle quali l'I.N.A.I.L. non abbia quell'azione
di regresso che, al contrario, può essergli riconosciuta in ipotesi
di più scarsa importanza patrimoniale rispetto alle quali, tuttavia,
sussista il requisito della perseguibilità di ufficio del reato
causativo del danno. Simile disciplina è sembrata al giudice
remittente irragionevole e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost.
3.1 - Lo stesso Pretore di Siena, con successiva ordinanza in data
30 ottobre 1984 (R.O. n. 1339/84), ha riproposto identica questione.
3.2 - Il Pretore di Verona (R.O. n. 161/83), rilevando che
l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. rimane esclusa nell'ipotesi in
cui il giudice penale ha prosciolto in dibattimento il datore di
lavoro o un suo dipendente per difetto di querela, con conseguente
limitazione del potere del giudice civile di qualificare il fatto
come reato perseguibile a querela o di ufficio, non trattandosi di
estinzione del reato per morte, amnistia o prescrizione, dubita della
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e
11 del d.P.R. n. 1224 del 1965 per violazione degli artt. 24, primo e
secondo comma, e 3 Cost., in quanto l'Istituto non ha partecipato al
processo penale e si è creata una disparità di trattamento rispetto
al prestatore di lavoro che può costituirsi parte civile nel
processo penale.
3.3 - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte si è
costituito l'I.N.A.I.L. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri; il primo limitandosi semplicemente a tale adempimento,
senza spiegare difese specifiche; il secondo sollecitando, invece, la
declaratoria di infondatezza della questione.
L'Avvocatura dello Stato ha all'uopo anzitutto osservato che ancor
oggi, nel caso di lesioni lievi, previsto dal primo comma dell'art.
590 cod. pen., la responsabilità civile del datore di lavoro ed il
diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. sono senz'altro esclusi e che
l'esclusione è già stata ritenuta da questa Corte
costituzionalmente legittima con la sentenza n. 22/67. Quanto
all'ulteriore esclusione nascente dalle ricordate modifiche apportate
all'art. 590 cod. pen. e concernente il caso di lesioni gravi o
gravissime cagionate indipendentemente dall'inosservanza di norme
antinfortunistiche, la sua legittimità costituzionale va
riconosciuta alla stregua dei principi che governano la
responsabilità civile del datore di lavoro assicurato presso
l'I.N.A.I.L., in caso di infortunio.
Il primo è quello della limitazione della responsabilità stessa
per effetto dell'assicurazione; l'altro fonda il diritto di regresso
dell'Istituto assicuratore verso il datore di lavoro. Entrambi
operano in senso derogatorio rispetto alla disciplina del comune
rapporto assicurativo, giustificandosi la deroga, come riconosciuto
anche da questa Corte con le sentenze n. 22/67 e n. 134/71, in
relazione alle peculiarità che caratterizzano il regime assicurativo
in materia di infortuni sul lavoro. Va, in particolare, riconosciuto
che il fondamento del diritto di regresso sta nell'intento di evitare
che un sistema assicurativo, il quale sollevi in ogni caso
l'imprenditore dalle conseguenze economiche degli infortuni, deprima,
per ciò stesso, se non elimini del tutto, l'incentivo ad attuare
misure di prevenzione antinfortunistica. Orbene, proprio in relazione
a siffatta ratio giustificatrice dell'istituto del regresso si
apprezza la profonda diversità della posizione dell'imprenditore nei
casi in cui l'infortunio sia dovuto a violazione delle suddette norme
di prevenzione, rispetto a quella dell'imprenditore stesso in caso di
lesioni colpose dovute a violazione di norme diverse: solo nella
prima situazione la realizzazione del descritto scopo dell'istituto
consente e giustifica quella deroga al regime assicurativo comune ex
art. 1917 cod. civ., altrimenti non consentita. Pertanto, con più
specifico riguardo al caso di specie, è da rilevare, secondo
l'Avvocatura, che anche le lesioni gravi o gravissime possono
assurgere a presupposto dell'azione di regresso solo quando si
ricolleghino ad un comportamento del datore di lavoro immediatamente
riconducibile alla sfera delle scelte organizzative attuate
nell'azienda, quali sono quelle concernenti l'attuazione delle misure
di prevenzione imposte dalla legge con previsioni specifiche oltre
che in termini generali ex art. 2087 cod. civ.: la disciplina
censurata dal giudice a quo risponde pertanto ad un criterio del
tutto razionale e coerente con le suddette peculiarità del regime
assicurativo o antinfortunistico.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione lo I.N.A.I.L. ha
depositato memorie difensive nei giudizi introdotti con le ordinanze
n. 784/81 e n. 1027/84. Ha in particolare osservato che appare
illogico considerare la sentenza penale assolutoria, pronunciata nei
confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, inefficace in
ordine all'esercizio del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. e nello
stesso tempo efficace ai fini della decorrenza della prescrizione di
quel medesimo diritto. Inoltre, appare discriminatorio alla difesa
dell'Istituto il trattamento riservato all'I.N.A.I.L. rispetto a
quello fatto all'infortunato o ai suoi superstiti che hanno potuto
partecipare al giudizio penale e sono stati perciò in grado di
conoscerne l'esito e di esercitare tempestivamente il loro diritto di
difesa.
La mancata partecipazione dell'I.N.A.I.L. a detto giudizio
comporta, invece, per quest'ultimo, un difetto di conoscenza
giuridica della sentenza penale, che non viene ad esso comunicata,
con conseguente impossibilità di far valere il diritto di regresso
subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza medesima.
Ad avviso della stessa difesa va, inoltre, considerato che la
sentenza penale si configura come una condizione di procedibilità
rispetto all'esercizio del diritto di regresso e non come una
condizione di esistenza del medesimo, sicché sembra ingiustificato
far decorrere i termini di prescrizione dal passaggio in giudicato di
tale sentenza. Considerato in diritto
1. - I sette giudizi, instaurati con le ordinanze di rimessione
(Tribunale Pescara: R.O. n. 784/81; Pretura Verona: R.O. n. 161/83;
Pretura Siena: R.O. nn. 565/83 e 1339/84; Pretura Roma: R.O. n.
886/83; Pretura Trapani: R.O.
n. 1027/84; Tribunale Nuoro: R.O. n. 298/85), possono essere riuniti
e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in
parte identiche ed in parte connesse.
1.1 - Il Pretore di Roma (R.O. n. 886/83) ed il Tribunale di Nuoro
(R.O. n. 298/85) hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124, il quale prevede il termine triennale di decadenza,
decorrente dalla sentenza di non doversi procedere o dalla data del
decreto di archiviazione, emessi dal giudice penale nei confronti del
datore di lavoro, in assenza dell'I.N.A.I.L., per la proposizione, in
sede civile, a iniziativa degli "interessati", tra cui, secondo i
giudici remittenti, anche l'I.N.A.I.L., dell'azione di accertamento
che il fatto addebitato al detto datore di lavoro costituisce reato e
che è il fondamento della prevista azione di responsabilità civile.
A parere dei remittenti, risulterebbero violati gli artt. 3 e 24
Cost. per la irrazionalità della normativa, posta in un contesto che
configura il diritto di regresso come situazione giuridica
autonomamente tutelabile in sede civile, e per la compressione del
diritto di difesa dei titolari di tali situazioni che non abbiano
potuto partecipare al giudizio penale conclusosi con i detti
provvedimenti giudiziali.
1.2 - La questione non è fondata.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, anche della
Corte di cassazione, l'I.N.A.I.L. non è da annoverarsi tra gli
"interessati" che, secondo la norma impugnata, nei casi in cui il
giudice penale non abbia proceduto a carico del datore di lavoro o
dei suoi preposti o altri, per morte dell'imputato, per amnistia, per
prescrizione, per mancanza di indizi, ecc..., entro tre anni dalla
data dei relativi provvedimenti giudiziali, possono proporre domanda
al giudice civile per fare accertare incidenter tantum che il fatto
causativo dell'infortunio costituisce reato e che, quindi, sussiste
la responsabilità civile dei suddetti.
Invero, la nozione di "interessati" è inserita in un contesto
normativo che disciplina la responsabilità civile del datore di
lavoro nei confronti dei lavoratori danneggiati o dei suoi eredi,
mentre l'azione di regresso che l'I.N.A.I.L. promuove, ai sensi degli
artt. 11 e 112 u.p. dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965 ha una sua
peculiarità ed autonomia. Essa è in funzione delle finalità
istituzionali dell'ente e tutela l'interesse dell'I.N.A.I.L. al
recupero delle somme pagate all'infortunato o ai suoi eredi per
indennità o per rendita, interesse che è di natura del tutto
diversa dall'interesse delle parti private.
L'autonomia della detta azione che, peraltro, ha un termine di
prescrizione proprio, trova fondamento, oltre che nell'interesse
pubblico gestito dall'ente assicuratore, anche nella natura del
credito fatto valere. L'Istituto può promuoverla direttamente, senza
attendere l'inizio, da parte dell'infortunato o dei suoi eredi,
dell'azione di responsabilità per la quale soltanto opera il termine
di decadenza.
Vero è che anche l'I.N.A.I.L. può giovarsi dell'accertamento,
incidenter tantum, effettuato dal giudice civile del fatto-reato e
che è condizione dell'azione di responsabilità, dato che la
decisione, intervenuta in quella sede, a norma dell'art. 11 del
d.P.R. n. 1224/65, è sufficiente a costituire l'Istituto in credito
verso la persona civilmente obbligata anche per le somme pagate a
titolo di indennità o di rendita; ma ciò non pregiudica affatto
l'autonomia dell'azione di regresso e, comunque, la eventuale inerzia
delle parti private non può assolutamente compromettere il diritto
dell'Istituto assicuratore.
2. - Il Pretore di Pescara (R.O. n. 784/81), in un giudizio
promosso dall'I.N.A.I.L. per regresso contro un datore di lavoro
ritenuto penalmente responsabile, con sentenza divenuta definitiva,
del fatto-reato che aveva causato l'infortunio e per surroga contro
l'E.N.E.L., committente dei relativi lavori, il cui dipendente,
però, era stato assolto nella stessa sede penale, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2947, terzo
comma, cod. civ. e dell'art. 112, quinto comma, u.p., del d.P.R. n.
1124/65, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Il Pretore di Trapani (R.O. n. 1027/84), in un giudizio promosso
dall'I.N.A.I.L. per regresso contro un datore di lavoro il cui
preposto ai lavori era stato condannato in sede penale, quale
responsabile del fatto reato causativo dell'infortunio, ha sollevato
del pari questione di legittimità costituzionale dell'art. 112,
quinto comma, u.p., del d.P.R. n. 1124 del 1965, sempre in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
I giudici remittenti sostengono che le norme censurate, facendo
decorrere il termine di prescrizione delle due azioni dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento della
responsabilità anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al
relativo giudizio, violerebbero i richiamati precetti costituzionali
in quanto riservano identico trattamento a situazioni diverse quali
sono quelle in cui versano, rispettivamente, i suddetti soggetti e
quelli che hanno partecipato al processo penale in cui si è formato
il giudicato, con conseguente compressione del diritto di difesa dei
primi.
2.1 - Le questioni non sono fondate.
L'azione di surroga è esperibile dall'I.N.A.I.L. nei confronti
del terzo responsabile del fatto-infortunio per ripetere quanto sia
liquidato all'assicurato o ai suoi eredi. Essa, pur disciplinata
dall'art. 1916 cod. civ., configura piuttosto una peculiare forma di
successione particolare nel diritto di credito, subentrando l'Ente
nella stessa posizione, sostanziale e processuale, in cui si sarebbe
trovato l'assicurato se avesse agito direttamente o succedendo a lui
nel processo. La surroga si realizza quando l'assicuratore comunica
al terzo, responsabile, l'avvenuto pagamento dell'indennizzo e
manifesta la sua volontà di avvalersi dell'azione concessagli dalla
legge.
Non deriva, quindi, dal contratto di assicurazione, al quale il
terzo è del tutto estraneo, per cui, in ispecie, per la prescrizione
non si applicano le norme sul contratto di assicurazione ma quelle
del codice civile (art. 2947 cod. civ.).
Il termine di prescrizione è, di solito, quinquennale con
possibilità di applicazione dell'art. 2953 cod. civ. (prescrizione
decennale dell'actio iudicati).
2.2 - L'azione di regresso, invece, è esperibile dall'I.N.A.I.L.
contro il datore di lavoro responsabile del fatto da cui è derivato
l'infortunio, sia direttamente che indirettamente, per la colpa dei
suoi preposti o del dipendente.
È ritenuta come attuativa di un autonomo diritto dell'Ente
derivante dal rapporto assicurativo e ha per oggetto la ripetizione
della indennità o della rendita pagata.
È soggetta al termine prescrizionale dell'art. 112, quinto comma,
u.p., d.P.R. n. 1124 del 1965 (tre anni).
2.3 - Entrambe le azioni hanno come presupposto l'accertamento
della responsabilità degli obbligati (terzo e datore di lavoro).
L'accertamento può avvenire in sede penale.
Il processo può terminare con sentenza di condanna del
responsabile penalmente.
Ora, secondo quanto questa Corte ha già ritenuto (sentt. nn.
102/81, 118/86) il giudicato fa stato a favore dell'I.N.A.I.L. ma non
fa stato contro il datore di lavoro che non ha partecipato al
processo penale per cause varie (impedimento giuridico ecc...).
In tal caso il giudice civile, incidenter tantum, può effettuare
il detto accertamento anche in maniera diversa dal giudice penale.
Egualmente per l'Istituto assicuratore non fa stato il giudicato
penale di assoluzione del datore di lavoro o del terzo o il giudicato
contenente limitazioni pregiudizievoli del diritto di regresso o di
surroga se non ha partecipato al processo penale. L'Istituto può
agire in regresso o in surroga e chiedere incidenter tantum al
giudice civile il relativo accertamento.
Peraltro, le azioni in sede civile, secondo l'indirizzo
giurisprudenziale anche della Corte di cassazione, possono essere
esperite automaticamente, salvo il riscontro della pregiudizialità
penale con tutte le conseguenze sul corso del processo civile.
Egualmente l'accertamento può essere chiesto dall'I.N.A.I.L. in
sede civile e anche nei casi in cui, in sua assenza dal processo
(penale), il giudice abbia emesso sentenza di non doversi procedere
per cause varie (morte, prescrizione ecc...), abbia concesso il
perdono giudiziale o abbia emesso decreto di archiviazione.
Il termine di prescrizione delle due azioni, surroga e regresso,
secondo le norme censurate, decorre dalla data dei provvedimenti
giudiziali penali.
3. - I principi affermati da questa Corte, siccome attengono alla
esistenza del diritto fatto valere, non trovano applicazione nella
fattispecie, che riguarda solo l'esercizio del diritto e il termine
per effettuarlo.
Né sussiste la dedotta violazione degli invocati precetti
costituzionali.
Invero, è prevista uguale decorrenza del termine prescrizionale
sia per coloro che hanno partecipato al processo, sia per coloro che
non vi hanno partecipato, i quali, però, possono iniziare
direttamente i relativi giudizi civili senza attendere l'esito di
quello penale, salvo, come si è detto, i possibili provvedimenti che
il giudice civile può emettere e che regolano il corso del giudizio
civile.
Inoltre, la previsione dei termini di prescrizione e di decadenza
è rimessa alla discrezione del legislatore e la determinazione della
loro durata, al fine di non lasciare indeterminatamente pendenti e,
quindi, incerte le situazioni giuridiche, specie quelle che hanno,
come nella materia degli infortuni sul lavoro, profili pubblicistici
per cui è maggiore l'esigenza di stabilità.
Sussiste anche la necessità di fissare un non lungo intervallo di
tempo tra la pronuncia in sede penale e l'inizio delle azioni civili
collegate ai possibili accertamenti effettuati in quella sede
affinché sia anche possibile l'apprestamento delle difese in epoca
non lontana dalla commissione dell'illecito. E affinché non risulti
violato il precetto dell'art. 24 Cost., occorre altresì che i limiti
temporali, e cioè il termine, non siano tali da rendere, per la loro
lunghezza, impossibile o vana la tutela dinanzi al giudice del
diritto preteso e ne sia, invece, garantita l'effettività. Il che è
nella specie, essendo i termini rispettivamente di cinque anni per
proporre l'azione di surroga e di tre anni per l'azione di regresso,
abbastanza lunghi e certamente congrui.
Le scelte discrezionali del legislatore restano insindacabili nel
giudizio di legittimità costituzionale perché non concretano un
mero arbitrio e non sono irragionevoli.
4. - Il Pretore di Siena (R.O. nn. 565/83 e 1339/84) dubita della
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e
11 del d.P.R. n. 1224 del 1965 che, dopo l'entrata in vigore della
legge 24 novembre 1984, n. 689, modificativa dell'art. 590 cod. pen.,
esclude, in danno dell'I.N.A.I.L., l'azione di regresso anche nel
caso in cui l'infortunato abbia riportato lesioni gravi o gravissime
cagionate per colpa non riconducibile ad inosservanza di norme di
prevenzione antinfortunistica, per essere anche tali lesioni
perseguibili solo a querela della persona offesa. Secondo il
remittente risulterebbe leso l'art. 3 Cost. per l'irrazionale
conseguenza di consentire l'esclusione del diritto di regresso in
casi nei quali la gravità delle lesioni ha prodotto conseguenze
dannose di rilevante entità sul piano patrimoniale e di conservarlo,
invece, in casi nei quali siffatte conseguenze sono meno
significative solo perché ricollegabili ad un comportamento lesivo
perseguibile di ufficio in quanto commesse in violazione delle norme
di prevenzione antinfortunistica.
Il Pretore di Verona (R.O. n. 161/83), rilevando che l'azione di
regresso dell'I.N.A.I.L. rimane esclusa nell'ipotesi in cui il
giudice penale ha prosciolto in dibattimento il datore di lavoro o un
suo dipendente per difetto di querela, con conseguente limitazione
del potere del giudice civile di qualificare il fatto come reato
perseguibile a querela o di ufficio, non trattandosi di estinzione
del reato per morte, amnistia o prescrizione, dubita della
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e
11 del d.P.R. n. 1224 del 1965 per violazione degli artt. 24, primo e
secondo comma, e 3 Cost., in quanto l'Istituto non ha partecipato al
processo penale e si è creata una disparità di trattamento rispetto
al prestatore di lavoro che può costituirsi parte civile nel
processo penale.
4.1 - Le questioni non sono fondate.
Anche la fattispecie sottoposta all'esame del Pretore di Verona
trova la sua regolamentazione nella nuova legge n. 689 del 1981 che
ha esteso l'ambito della necessità della querela per la
perseguibilità delle lesioni cagionate all'infortunato tranne che il
fatto concreti una violazione delle norme antinfortunistiche o di
tutela dell'igiene sul lavoro.
Il legislatore ha modificato indirettamente il precedente criterio
di differenziazione utilizzato per determinare l'effetto delle
lesioni sulla responsabilità civile del datore di lavoro anche ai
fini dell'azione di regresso spettante all'I.N.A.I.L.
Al criterio della gravità delle lesioni e del danno fisico
cagionato al lavoratore ha sostituito quello della violazione delle
norme di tutela antinfortunistica e dell'igiene sul lavoro.
Appare, però, indebolita la funzione espletata dalla precedente
normativa di incentivare il datore di lavoro, quale responsabile
dell'organizzazione aziendale, all'adozione di generiche misure di
prevenzione, sebbene risulti, invece, accentuata, nella sostanza,
l'osservanza delle norme di tutela antinfortunistica e dell'igiene
sul lavoro perché sia la responsabilità civile del datore di lavoro
che il regresso dell'Istituto assicuratore sono legati alla detta
tutela e conseguono anche a fatti di lieve entità allorché
importino violazione di dette norme. Allo stato, però, risultano
certamente ridotti l'ambito del recupero dell'I.N.A.I.L. delle somme
corrisposte all'infortunato per indennità nei confronti del datore
di lavoro e la possibilità del lavoratore di ottenere dal datore di
lavoro la differenza dei danni conseguenti alla sua responsabilità
civile essendosi aumentato l'ambito di applicazione del quarto comma
dell'art. 10 del d.P.R. n. 1224 del 1965.
In tale situazione si rende necessario il contemperamento degli
interessi, che è compito precipuo del legislatore il quale ha il
dovere di effettuarlo tutte le volte che possano risultare violati
precetti costituzionali ed, in particolare, diversi da quelli
invocati nella fattispecie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2947, terzo comma, cod. civ.; 10, quinto comma, 11 e 112,
quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., dai Tribunali di Pescara e di Nuoro e dai
Pretori di Siena, di Roma, di Trapani e di Verona con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte