Corte costituzionale

Ordinanza n. 372/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 423, primo

comma, 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento

penale a carico di Marchi Paolo ed altro, iscritta al n. 285 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che all'esito di un'udienza preliminare, nel corso della

quale il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione da lesioni

personali dolose gravissime a lesioni personali colpose gravissime

(di competenza pretorile), il giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona ha sollevato, con ordinanza del 15

novembre 1990, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

a) l'art. 425 del codice di procedura penale, "nella parte in cui

non specifica il concetto di evidenza" ai fini della pronuncia di

sentenza di non luogo a procedere e "non lo coordina con l'art. 422

dello stesso codice", violerebbe la parità di trattamento di cui

agli artt. 2 e 3 della Costituzione "rispetto al più favorevole

trattamento di cui all'art. 125 delle norme di attuazione" (che

indica le condizioni per la richiesta di archiviazione), nonché

l'art. 97 della Costituzione, poiché, limitandosi in tal modo le

ipotesi di proscioglimento ed incoraggiandosi eccessivamente il

rinvio a giudizio, l'udienza preliminare non adempirebbe alla sua

funzione di autentico filtro selettore e di deflazione

dibattimentale;

b) gli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di procedura

penale, in quanto non prevedono, data la loro formulazione tassativa,

tra i provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare la sentenza

dichiarativa di incompetenza per materia, si porrebbero in

"antitetico conflitto" con l'art. 22, terzo comma, dello stesso

codice (il quale prevede la pronuncia di detta sentenza "dopo la

chiusura delle indagini preliminari"), con la conseguenza di doversi

ritenere che il riconoscimento della propria incompetenza dopo la

chiusura delle indagini preliminari possa essere dichiarato dal

giudice esclusivamente nelle more tra la richiesta di rinvio a

giudizio e l'udienza preliminare (anteriormente al suo inizio): ciò

violerebbe gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, quest'ultimo

perché si penalizzerebbero gli sbocchi dell'udienza preliminare, con

conseguente inflazione dei dibattimenti;

c) l'art. 423, primo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non specifica se la diversità del fatto rispetto a come

è descritto nell'imputazione (ai fini della modificazione

dell'imputazione) "attenga alla materialità del fatto con differenti

conseguenze giuridiche od anche all'ipotesi in cui detta differente

conseguenza scaturisca da un fatto materialmente identico ma

diversamente qualificabile sotto il profilo del diritto", violerebbe

gli artt. 2 e 3 della Costituzione, "stante il più favorevole

trattamento di cui all'art. 521 dello stesso codice", il quale

attribuisce al giudice del dibattimento il potere di dare al fatto

una definizione giuridica diversa da quella enunciata

nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza;

d) il medesimo art. 423, primo comma, in quanto "vincola il

g.i.p. alla riduzione della sfera dell'azione penale effettuata dal

pubblico ministero tramite il pur legittimo ed incontestabile diritto

di richiedere la derubricazione dell'imputazione", violerebbe da un

lato l'art. 112 della Costituzione, poiché si finalizzerebbe

l'udienza preliminare ad uno sbocco limitato ed unilaterale quale la

obbligatoria declaratoria di incompetenza, e, dall'altro, l'art. 101,

secondo comma, della Costituzione, vincolando il giudice alla

volontà di una delle parti;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, osservando che le questioni sub a) e b) - a parte la loro

dubbia rilevanza - sono in realtà questioni interpretative la cui

soluzione è demandata esclusivamente al giudice a quo, mentre quelle

sub c) e d) sono manifestamente infondate, in quanto, da un lato, la

diversità dei criteri di valutazione fissati negli artt. 423 e 521

del codice di procedura penale ben si spiega con la diversità delle

funzioni attribuite al giudice dell'udienza preliminare e a quello

del dibattimento, e, dall'altro, la scelta del pubblico ministero di

"derubricare" l'imputazione resta pur sempre sottoposta al controllo

giudiziale e può anche dar luogo, a seguito della dichiarazione

d'incompetenza, ad un contrasto negativo tra pubblici ministeri;

Considerato che, per quanto attiene alla rilevanza delle proposte

questioni, tale requisito deve ritenersi sussistente unicamente per

quella sopra indicata al punto b), relativa al potere del giudice di

dichiarare la propria incompetenza all'esito dell'udienza

preliminare;

che, infatti, a seguito della "derubricazione" dell'imputazione

operata dal pubblico ministero - la quale comporterebbe la competenza

del pretore -, il giudice a quo, affrontando la pregiudiziale

questione della competenza, mostra chiaramente, nel lamentare che le

norme impugnate non gli consentono di pronunciare la sentenza

dichiarativa di incompetenza, di voler emettere, in adesione alla

detta "derubricazione", una tale decisione: con la conseguenza che

tutte le altre questioni sopra indicate ai punti a), c) e d),

fondandosi sul contrario presupposto che il giudice non condivida la

modifica dell'imputazione e intenda procedere, devono ritenersi

sollevate in via meramente ipotetica ed astratta e vanno, pertanto,

dichiarate manifestamente inammissibili;

che, in ordine alla questione sub b), va respinta l'eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato - ad avviso

della quale con la medesima si prospetterebbero meri dubbi

interpretativi -, poiché il giudice remittente, nel proporre tale

questione, sembra chiaramente fondarla sull'interpretazione secondo

cui dalle "dizioni tassative" dell'art. 22, da un lato, e degli artt.

424 e 425 del codice di procedura penale dall'altro, deriverebbe che

non è consentito al giudice di pronunciare sentenza dichiarativa di

incompetenza all'esito dell'udienza preliminare, bensì soltanto

nelle more tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'inizio di tale

udienza;

che la questione, così intesa, è chiaramente infondata, in

quanto la riferita interpretazione è palesemente erronea;

che, infatti, non vi è dubbio che l'art. 22, terzo comma, del

codice di procedura penale, attribuendo al giudice il potere di

dichiarare con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa

"dopo la chiusura delle indagini preliminari", sia pienamente

applicabile - ed anzi si riferisca essenzialmente - proprio alla fase

dell'udienza preliminare (cfr. sent. n. 347 del 1991), come risulta

anche espressamente dalla relazione al progetto preliminare, nella

quale si sottolinea la ratio di favorire la soluzione delle questioni

di competenza fin da tale udienza;

che, in contrario, a nulla rileva che l'art. 424 del codice,

nell'indicare i provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare,

non richiami espressamente la sentenza dichiarativa d'incompetenza,

dovendosi ritenere un tale richiamo del tutto superfluo, in

considerazione del fatto che il citato art. 22 ha indubbiamente

portata generale, come si evince anche dalla sua collocazione nel

codice;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 425 del codice di procedura penale, in riferimento

agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;

b) dell'art. 423, primo comma, del codice di procedura penale,

in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

c) del medesimo art. 423, primo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 112 e 101, secondo comma, della

Costituzione;

Sollevate dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della

Costituzione, sollevata dallo stesso giudice con la medesima

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte