Sentenza n. 372/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 576/1980
- art. 2legge 175/1983
- art. 24legge 175/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale
forense), come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n.
175 (Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e
modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente
la riforma della previdenza forense), promosso con ordinanza emessa
il 3 gennaio 1992 dal Pretore di Genova nel procedimento civile
vertente tra De Benedictis Pasquale e la Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori,
iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione di De Benedictis Pasquale nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1992
nel corso del giudizio promosso dall'avv. Pasquale De Benedictis
contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli
avvocati e procuratori, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576
(Riforma del sistema previdenziale forense), come modificato
dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione
autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della
legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente la riforma della
previdenza forense), "nella parte in cui limita la base di computo
per il calcolo della pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati
escludendo da tale base l'ammontare dei redditi risultanti dai
successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali e dalle successive definizioni con gli stessi".
Il giudice rimettente premette che la misura della pensione a
carico della Cassa è determinata, per quanto riguarda il reddito
professionale, con riferimento alla media decennale dei redditi
risultanti dalle dichiarazioni a suo tempo presentate dall'iscritto
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei
quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto alla
pensione. Osserva quindi che il sistema previdenziale forense fissa
secondo criteri irragionevolmente diversi la base di computo della
pensione e quella relativa al contributo soggettivo obbligatorio, che
è invece dovuto in una percentuale "del reddito professionale netto
prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai
fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni".
Il Pretore di Genova ricorda che altre volte la Corte
costituzionale ha ravvisato un contrasto tra l'art. 36 della
Costituzione e le disposizioni che sancivano la perdita o la
riduzione della pensione quale sanzione conseguente ad un reato
(sentenze n. 3 del 1966, n. 78 del 1967, n. 112 del 1968, n. 144 del
1971, n. 25 del 1972). Nel caso prospettato il calcolo dell'ammontare
della pensione sulla base del reddito dichiarato, e non anche di
quello successivamente definito, verrebbe ad assumere carattere
sanzionatorio.
L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato in quanto la norma
denunciata stabilirebbe una irragionevole disparità di trattamento
fra gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
gli avvocati e procuratori e gli altri titolari di pensione che, a
seguito della legge 8 giugno 1966, n. 424, non vedono limitato il
loro diritto alla pensione per effetto di sanzioni. La legge n. 424
del 1966, che ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito
di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la
sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente
pubblico al conseguimento e al godimento della pensione, trova
applicazione, in forza dell'art. 3, "anche nei riguardi delle persone
diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a
norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano comunque titolo
alla pensione ( ..)".
2. - Si è costituito l'avv. Pasquale De Benedictis, unendosi ai
dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Pretore di Genova
e rilevando che, al fine di garantire al cittadino i mezzi adeguati
alle esigenze di vita, l'ammontare della pensione deve essere
determinato in proporzione all'effettivo reddito percepito in
costanza di attività lavorativa.
La difesa della parte privata segnala che la legge 11 febbraio
1992, n. 141, recante modifiche alla legge n. 576 del 1980, non ha
mutato la norma oggetto del sindacato di costituzionalità,
continuando a prevedere che la pensione sia calcolata in base ai
redditi dichiarati dall'iscritto alla Cassa e senza alcun riferimento
agli eventuali redditi successivamente accertati.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto
che la questione sia dichiarata non fondata.
4. - In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato
una memoria, argomentando ulteriormente in ordine alle tesi già
prospettate. In particolare si riafferma che l'art. 36 della
Costituzione risulterebbe violato dal criterio di determinazione
della base di computo della pensione erogata dalla Cassa, criterio
che si risolve in una sanzione inflitta al professionista che abbia
reso, ai fini dell'IRPEF, una dichiarazione non veritiera. La
diversità dei criteri dettati dal legislatore per determinare la
base di calcolo della pensione e quella della contribuzione
previdenziale si tradurrebbe in una riduzione della prima rispetto
non soltanto ai redditi effettivamente percepiti dall'iscritto, ma
anche alla base di calcolo dell'obbligazione contributiva, che è
fissata in relazione ai redditi successivamente accertati.
5. - Ha depositato una memoria anche l'Avvocatura dello Stato,
ribadendo la richiesta di dichiarazione di infondatezza della
questione ed ipotizzando una eventuale interpretazione che non
escluda dal calcolo della pensione i redditi accertati dagli organi
fiscali ed assoggettati a contribuzione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Genova dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del
sistema previdenziale forense), modificato dall'art. 2 della legge 2
maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e
integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n.
576 concernente la riforma della previdenza forense), "nella parte in
cui limita la base di computo della pensione di vecchiaia ai soli
redditi dichiarati escludendo da tale base l'ammontare dei redditi
risultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali e
dalle successive definizioni con gli stessi".
La questione è stata sollevata esclusivamente in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione. Quanto al primo profilo, la
disposizione denunciata determinerebbe, ad avviso del Pretore di
Genova, una irragionevole disparità di trattamento fra gli iscritti
alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e
procuratori ed i titolari di pensione a carico dello Stato o di altro
ente pubblico, per i quali la legge 8 giugno 1966, n. 424, esclude la
riduzione del diritto al godimento della pensione a seguito di
condanna penale o di provvedimento disciplinare.
Il contrasto con l'art. 36 della Costituzione è prospettato su un
duplice presupposto: che si sia in presenza di una sanzione per la
non veritiera denuncia resa ai fini della liquidazione e del
pagamento della imposta sui redditi delle persone fisiche; che
ancorare al reddito denunciato, e non a quello successivamente
definito, il calcolo dell'ammontare della pensione inciderebbe sulla
equiparazione della stessa ad una retribuzione differita.
2. - La questione, nei termini in cui è stata sollevata, non è
fondata.
L'art. 3 della Costituzione è richiamato dal giudice a quo
esclusivamente per valutare una asserita disparità di trattamento in
danno degli avvocati e procuratori. A tal fine viene indicato un
elemento di comparazione non utile, non tanto per la non
assimilabilità, ai fini della generale disciplina pensionistica, tra
le categorie dei lavoratori dipendenti (dallo Stato e dagli altri
enti pubblici) e dei liberi professionisti, quanto piuttosto sotto il
profilo oggettivo. Non vi è difatti utile comparabilità di
situazioni: nel caso in esame si versa non già in una riduzione del
trattamento pensionistico per effetto di sanzioni penali o
disciplinari (situazione presa in considerazione dalla legge n. 424
del 1966), ma nel calcolo dell'ammontare della pensione sulla base
dei redditi dichiarati dall'interessato e dei contributi per essi
corrisposti nell'anno di riferimento. La irrilevanza dei redditi
successivamente ed eventualmente accertati esula dal meccanismo della
"riduzione" della pensione per sanzione penale o disciplinare.
Il riferimento all'art. 36 della Costituzione (e non ad altre
norme volte a fissare i principi del sistema di previdenza per la
generalità dei cittadini che vivono con il proprio lavoro) non può
egualmente portare ad una pronuncia di accoglimento, trattandosi di
una disposizione che ha trovato applicazione anche in materia
pensionistica, con la equiparazione della pensione alla retribuzione
differita, ma esclusivamente per i rapporti di lavoro dipendente.
La questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore
di Genova non può quindi essere accolta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del
sistema previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 della
legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e
integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n.
576 concernente la riforma della previdenza forense), sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di
Genova con ordinanza emessa il 3 gennaio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte