Sentenza n. 373/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/10/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
con n. 11 ordinanze emesse il 26 ed il 24 gennaio 1994 dal Tribunale
di Venezia nei procedimenti di riesame nei confronti di Major Radames
ed altri, iscritte ai nn. da 162 a 172 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con cinque ordinanze, pronunciate nel corso del procedimento
per il riesame dei mandati di cattura emessi dal giudice istruttore
nei confronti di Radames Major e altri, il Tribunale di Venezia ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e
245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art.
309 codice di procedura penale nei procedimenti che proseguono con il
rito disciplinato dal codice abrogato. L'art. 309 consente, ai sensi
dell'art. 127 codice procedura penale, di dare avviso dell'udienza in
camera di consiglio al difensore dell'imputato e di depositare gli
atti in cancelleria a disposizione delle parti fino al giorno
dell'udienza. I procedimenti in questione, invece, proseguono con le
norme del codice abrogato ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. c),
delle disposizioni transitorie; norme che si applicano anche ai
procedimenti incidentali relativi ai provvedimenti sulla libertà
personale adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del
nuovo codice. Gli artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie, di
cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, non comprendono il già
citato art. 309 tra le norme di immediata vigenza riguardanti i
procedimenti che proseguono con il vecchio rito.
2. - Secondo il giudice a quo la disciplina applicabile al caso di
specie, costituita dagli artt. 263- bis e 263- ter codice di
procedura penale abrogato, violerebbe il diritto alla difesa, in
quanto prevede la partecipazione del difensore all'udienza e non il
suo accesso agli atti processuali, il cui deposito e la cui
conoscibilità sono vietati. Di qui, la menomazione del diritto di
difendersi sia attraverso la confutazione di ciò che risulta dagli
atti sia attraverso la prova di ciò che non risulta. Essa, inoltre,
farebbe sì che due fatti identici, commessi nello stesso periodo, a
seconda che siano regolati dalla vecchia o dalla nuova disciplina dei
procedimenti di riesame, sarebbero irragionevolmente trattati in modo
difforme. Tanto più che l'inserimento di una misura cautelare in un
procedimento regolato dalle norme del vecchio rito potrebbe dipendere
da dati occasionali, quali le ragioni di connessione e le proroghe
legislative (l'ultima delle quali scade il 31 dicembre 1994). Altra
ipotesi di illegittimità costituzionale - ad avviso del rimettente -
è possibile cogliere, poi, anche con riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
La Corte costituzionale - ricorda il Tribunale di Venezia - ha
stabilito che il silenzio dell'art. 6 della legge delega, quanto a
principi e criteri direttivi, non potrebbe intendersi come "una
indiscriminata rimessione al legislatore delegato dell'apprezzamento
del se e del come" raccordare gli istituti già esistenti alle norme
del nuovo codice, mentre esse dovrebbero armonizzarsi con i principi
e i criteri richiamati nell'art. 2 della medesima legge delega, "su
cui il codice è stato costruito" (sent. n. 68 del 1991). E
nell'emanare le disposizioni transitorie - prosegue l'ordinanza - il
legislatore delegato ha previsto la sopravvivenza degli artt. 263-bis e 263- ter che sarebbero incompatibili con i canoni regolatori
del nuovo codice contenuti, nella materia de qua, nell'art. 309
codice di procedura penale e riassumibili nel principio del
contraddittorio da farsi ugualmente valere nel procedimento di
riesame.
3. - La questione sarebbe rilevante, in quanto il Tribunale
dovrebbe decidere, in camera di consiglio, senza dare avviso al
difensore d'ufficio (nei casi in cui manchi quello di fiducia) e
senza che siano stati depositati gli atti in cancelleria, a
disposizione della difesa. L'accoglimento consentirebbe di fissare la
nuova udienza camerale per l'esame dei ricorsi, nel merito, con le
forme dell'art. 309.
4. - Con altre sei ordinanze di pari data, si è, altresì,
eccepita l'incostituzionalità delle norme in esame anche con
riferimento all'art. 13 della Costituzione. La mancata previsione
nell'art. 309 - riguardante il regime delle impugnazioni dei
provvedimenti cautelari - inciderebbe "sull'inalienabile diritto alla
libertà personale".
5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità e, in linea subordinata, per
l'infondatezza della questione.
Essa sarebbe inammissibile, perché sollevata dalle parti private
(e fatta propria dal collegio giudicante) a seguito del diniego del
rilascio di copia degli atti trasmessi dal giudice istruttore al
Tribunale per la decisione sull'istanza di riesame. Ma l'art. 309
codice procedura penale non riconoscerebbe alla difesa il diritto di
estrarre copia degli atti depositati dal pubblico ministero: il
tribunale rimettente - sostiene l'Avvocatura - avrebbe perciò potuto
legittimamente negare la pretesa sulla base delle conformi
disposizioni contenute nella vecchia e nella nuova disciplina.
Sotto il diverso profilo della conoscibilità degli atti
depositati, la questione sarebbe invece rilevante, ancorché
manifestamente infondata, riguardando una materia che rientra nella
discrezionalità del legislatore, il quale soltanto potrebbe
stabilire il momento in cui una nuova disciplina processuale debba
entrare in vigore: il che non comporterebbe disparità, trattandosi
di casi ascrivibili al principio generale di successione della legge
processuale nel tempo.
Non vi sarebbe, poi, neppure violazione del diritto di difesa,
essendo questo comunque esercitabile dal difensore anche nella
vigenza della precedente disciplina di cui all'art. 263- ter codice
procedura penale. Al difensore sarebbe infatti garantita la facoltà
di depositare memorie e scritti a supporto delle tesi sulle quali si
fonda la richiesta di riesame, e sarebbe consentito l'intervento in
camera di consiglio al fine di illustrarla. Non è d'altronde un caso
che la dottrina - valutando le innovazioni introdotte nell'art. 263-ter codice procedura penale dalla legge 5 agosto 1988, n. 330 -
avrebbe superato i propri dubbi nei confronti della precedente
disciplina del procedimento di riesame. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte, per l'ipotizzato contrasto con
gli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella
parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 codice di
procedura penale ai procedimenti, i quali - proseguendo con le regole
stabilite dal codice abrogato - non consentono di dare avviso
dell'udienza in camera di consiglio al difensore d'ufficio
dell'imputato e, soprattutto, di depositare gli atti in cancelleria
mettendoli a disposizione delle parti fino al giorno dell'udienza.
Le questioni sollevate con le undici ordinanze sono
sostanzialmente identiche e, pertanto, vanno congiuntamente trattate
e decise.
Secondo il giudice a quo, la mancata estensione della disciplina,
più garantista, dell'udienza camerale comporterebbe:
a) ingiustificata disparità di trattamento di situazioni
identiche, anche in relazione a fatti commessi nello stesso periodo
temporale, dipendendo la diversa disciplina (vecchio o nuovo rito per
il riesame dei provvedimenti cautelari) da fatti accidentali, quali
proroghe legislative o ragioni di connessione;
b) compressione del diritto alla libertà personale;
c) violazione del diritto di difesa dell'imputato, che non può
altresì non estrinsecarsi nella facoltà di conoscere gli atti posti
a base del provvedimento e di estrarne copia;
d) contrasto con l'art. 6 della legge delega, in relazione ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della medesima legge
(riferimento alla sent. n. 68 del 1991).
2. - La disciplina del riesame dei provvedimenti riguardanti la
libertà personale dell'imputato ha conosciuto una rapida evoluzione
legislativa.
Introdotta dalla legge 12 agosto 1982, n. 532, con chiaro
riferimento all'istituto anglosassone dell'habeas corpus, la
"richiesta di riesame" avanti il cosiddetto tribunale della libertà
non consentiva tuttavia al difensore, sul piano procedurale, di
interloquire nella pienezza del contraddittorio e di superare il muro
del segreto istruttorio, ma permetteva soltanto di contestare gli
indizi di colpevolezza come enunciati nel provvedimento "impugnato".
Con la legge 5 agosto 1988, n. 330, fu prevista la possibilità, per
il difensore, "di intervenire in camera di consiglio, per illustrare"
la richiesta di riesame. Tale intervento doveva essere, però,
preventivamente richiesto al presidente del tribunale, competente a
fissare la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento
degli atti e a diramare gli avvisi, almeno due giorni prima, al
difensore ed al pubblico ministero (che avevano facoltà di
partecipare all'udienza camerale).
La disciplina testé richiamata è completamente superata
dall'art. 309, comma 8, del codice procedura penale del 1988. La
nuova normativa, infatti, comporta sempre la trattazione nelle forme
indicate dall'art. 127 dello stesso codice: la possibilità di
audizione diretta delle parti e dei loro difensori (oltre che del
pubblico ministero) e il deposito degli atti in cancelleria a loro
disposizione fino al giorno dell'udienza. Il che permette
all'imputato - diversamente dal passato - di avere diretta conoscenza
degli elementi a suo carico e, quindi, di correlare a quelli la sua
linea difensiva. Questa disciplina più garantista non si applica,
però, a quei procedimenti che, ai sensi dell'art. 242, comma 1,
lett. c), delle disposizioni transitorie, proseguono con le norme del
codice abrogato, il che costituisce precipuo oggetto della menzionata
censura di incostituzionalità.
3. - La questione è inammissibile.
Per quanto possano apparire comprensibili le doglianze espresse
dal giudice a quo, non si può prescindere dalla natura e funzione
della disciplina transitoria che, in più occasioni, questa Corte ha
ritenuto compatibile con la Costituzione. Tale disciplina,
condizionata com'è dalle esigenze connesse al passaggio dal vecchio
al nuovo ordinamento processuale, non irragionevolmente consente la
ultrattività di norme che sono espressione di un sistema
caratterizzato dalla segretezza istruttoria, dall'unicità del
fascicolo processuale e da tutte quelle "anomalie" connaturate alla
figura (scomparsa) del giudice istruttore.
L'eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre
dunque questa Corte al meccanico trasferimento della disciplina del
codice del 1988 ai procedimenti instaurati con il vecchio rito e
contraddistinti dai suddetti elementi ostativi. Per soddisfare il
petitum del giudice a quo sono infatti profilabili varie soluzioni,
necessariamente appartenenti alla sfera di discrezionalità del
legislatore, tutte volte a graduare, e modulare, sia l'intervento
delle parti all'udienza camerale sia la conoscenza degli atti
relativi al fascicolo processuale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76
della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte