Sentenza n. 374/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 164/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario),
promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di
Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Bertuzzi Domenico
e l'I.N.P.S., iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 del 1982;
Visti gli atti di costituzione di Bettuzzi Domenico e
dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avv. Franco Agostini per Bettuzzi Domenico e l'Avvocato
dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 12 febbraio 1979, Bettuzzi Domenico
chiedeva al Pretore di Reggio Emilia l'accertamento del suo diritto
all'accreditamento della contribuzione figurativa relativamente a
taluni periodi di intervento della Cassa integrazione guadagni per
contrazione dell'orario di lavoro, eccependo l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui limita la
possibilità di tale accreditamento ai soli casi di totale
sospensione dell'attività lavorativa, ammessi ad integrazione
salariale.
Il giudice adito, con ordinanza in data 16 ottobre 1981, ha
dichiarato l'eccezione non manifestamente infondata, rimettendone
l'esame a questa Corte.
Ha osservato, in particolare, che la suddetta limitazione comporta
un'arbitraria disparità di trattamento, a fini previdenziali, di
situazioni simili nella sostanza (sospensione dell'attività
lavorativa e contrazione dell'orario di lavoro, entrambe produttive
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni), in quanto, sia
nell'una che nell'altra, si verifica il medesimo evento consistente
in una incolpevole perdita di retribuzione.
Ha poi rilevato che tale disparità di trattamento risulta
aggravata dall'art. 21 del d.l. 11 dicembre 1979, n. 624 che ha
disposto, soltanto per gli interventi della Cassa successivi alla sua
entrata in vigore, l'accreditamento della contribuzione figurativa
anche in ipotesi di contrazione dell'orario di lavoro.
Ha infine ritenuto che la norma impugnata contrasti con l'art. 38
Cost., il quale vuole la tutela del lavoratore anche nelle ipotesi in
cui egli sia privato della retribuzione per fatto a lui non
imputabile.
2. - Si è costituito l'I.N.P.S. senza prendere posizione espressa
circa il fondamento della questione e limitandosi a valutarne vari
aspetti nei seguenti termini:
a) con deliberazione n. 125 del 1979 il consiglio di
amministrazione dell'Istituto ha escluso la possibilità di concedere
l'accredito in questione nelle ipotesi di contrazione dell'orario di
lavoro ammesse ad integrazione salariale, pur esprimendo l'auspicio
di un intervento legislativo in senso opposto;
b) questo si è dapprima tentato con l'art. 21 del ricordato
d.-l. n. 624/1979, poi decaduto per mancanza di conversione, e può
ritenersi oggi realizzato con l'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155;
c) ove si ritenga che carattere precipuo della contribuzione
figurativa è il suo collegamento all'erogazione di una prestazione
previdenziale per gli eventi tassativamente stabiliti dalle vigenti
norme di legge (delle quali la difesa dell'Istituto procede ad una
puntuale elencazione), ed ove si ammetta che il trattamento di
integrazione salariale ha natura di prestazione previdenziale,
dovrebbe correlativamente riconoscersene la cumulabilità con l'altra
prestazione di identica natura consistente nell'accredito della
suddetta contribuzione in ogni caso di attribuzione della prima,
essendo entrambe giustificabili con l'identica ratio dell'incolpevole
perdita di retribuzione, totale o parziale, cui corrisponde un
maggiore o minore onere di copertura assicurativa della C.I.G.;
d) per converso, può osservarsi che rientra nella
discrezionalità del legislatore la gradualità dell'ampliamento
della tutela previdenziale, il quale richiede una pluralità di atti
ed una successione di tempi, come riconosciuto in più occasioni
anche da questa Corte;
e) va anche riconosciuto che il difetto di contribuzione
figurativa nei casi di Cassa integrazione corrispondente a semplice
contrazione dell'orario di lavoro può ripercuotersi sulla
retribuzione pensionabile da portare a base di computo dell'entità
della pensione secondo il sistema di cui all'art. 26 della legge 3
giugno 1975, n. 160.
3. - Si è costituita anche la parte privata del giudizio a quo
rilevando preliminarmente che la norma censurata non sembra, nella
sua formulazione, tale da imporre l'interpretazione restrittiva che
costituisce il presupposto da cui muove la questione in esame.
Subordinatamente, la difesa di detta parte sollecita la
declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata.
4. - Infine, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, la cui difesa ha concluso nel senso dell'infondatezza della
questione, osservando in primo luogo che i casi di integrazione
salariale per totale sospensione dell'attività lavorativa e quelli
per semplice contrazione dell'orario di lavoro non sono assimilabili
in quanto nei secondi il datore di lavoro continua a versare una
retribuzione, ancorché in misura corrispondentemente ridotta.
D'altra parte, tale riduzione non implica necessariamente un
pregiudizio per il lavoratore, tenuto conto del periodo limitato in
riferimento al quale si esplica l'intervento della Cassa integrazione
e, per contro, dell'ampiezza del periodo preso in considerazione
dalle vigenti disposizioni ai fini della determinazione della
retribuzione pensionabile.
Inefficace viene poi giudicato l'argomento svolto nell'ordinanza
di rinvio in riferimento all'art. 21 del d.-l. n. 624/1979, dettato
in vista di talune ipotesi di intervento straordinario della Cassa,
protrattosi per periodi eccezionalmente lunghi, durante i quali,
quindi, il riferimento alle settimane di contribuzione effettiva, a
fini della determinazione dell'entità del trattamento pensionistico,
non sarebbe più possibile.
Nell'imminenza dell'udienza ha depositato memoria Bettuzzi
Domenico deducendo preliminarmente che le disposizioni censurate sono
state restrittivamente interpretate dal giudice a quo, mentre
appaiono tali da giustificare la possibilità di accredito dei
contributi figurativi anche nel caso di cassa integrazione con
semplice contrazione dell'orario di lavoro. In sostanza, al
lavoratore in cassa integrazione il legislatore tende a garantire
tutti i diritti di cui prima godeva, equiparando il periodo di
trattamento integrativo a quello di prestazione effettiva di lavoro,
in guisa tale da impedire che sulla condizione in cui versa il
lavoratore possano ripercuotersi effetti negativi.
Ciò giustifica l'intervento in via di interpretazione autentica
operato con l'art. 4 del d.-l. n. 463/1983 per chiarire la necessaria
equiparazione, ai fini de quibus, dei periodi di integrazione
salariale con orario ridotto a quelli con sospensione totale
dell'attività lavorativa.
Solo ove si accedesse all'interpretazione restrittiva fatta
propria dal giudice a quo dovrebbe ritenersi fondata la questione in
esame, per la disparità di trattamento cui resterebbero assoggettati
i periodi di integrazione salariale rispettivamente antecedenti e
successivi alla data del 6 settembre 1972 nonché tra coloro che
possono far valere la sospensione del lavoro a fini pensionistici e
coloro che, avendo subito la semplice riduzione dell'orario di
lavoro, non possono, relativamente a questa, utilizzare i contributi
figurativi per la misura della pensione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Reggio Emilia dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164 il
quale, escludendo dalla contribuzione figurativa i periodi di
intervento della Cassa integrazione guadagni per contrazione
dell'orario di lavoro, violerebbe, a suo avviso, gli artt. 3 e 38
Cost. perché i lavoratori che subiscono la riduzione di orario
risulterebbero discriminati arbitrariamente rispetto ai lavoratori
sospesi in toto dall'attività lavorativa, ammessi a contribuzione
figurativa, sebbene in entrambi i casi si verifichi il medesimo
evento della perdita incolpevole della retribuzione ed, inoltre,
sarebbero privati della tutela previdenziale, pur in presenza di una
perdita di retribuzione dovuta a fatto ad essi non imputabile.
1.1 - La questione non è fondata.
La posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori che
continuavano a lavorare, sia pure ad orario ridotto, e subivano una
diminuzione della retribuzione, compensata, però, dalla integrazione
salariale a carico della Cassa integrazione guadagni e, quindi, dello
Stato, per molti anni e, quindi, anche nella vigenza della legge n.
164/1975, è stata tenuta distinta da quella dei lavoratori sospesi
in toto dall'attività lavorativa, per i quali la perdita della
retribuzione era anche essa compensata dall'integrazione salariale di
cui innanzi.
Per i primi, il versamento dei contributi per l'assicurazione
generale obbligatoria contro la vecchiaia, l'invalidità e i
superstiti continuava, sia pure con contribuzione ridotta,
commisurata alla retribuzione effettivamente corrisposta; per gli
altri, invece, siccome il rapporto di lavoro era sospeso e, quindi,
anche la contribuzione obbligatoria, ad evitare il rischio della
perdita dell'anzianità contributiva, della stessa assicurazione
obbligatoria e financo del trattamento minimo di pensione, erano
riconosciuti a carico dello Stato contributi figurativi.
La contribuzione figurativa è appunto un beneficio concesso agli
assicurati della previdenza sociale nel caso in cui essi, per motivi
indipendenti dalla loro volontà, non possono lavorare e, quindi, non
possono ricavare dal lavoro i mezzi per far fronte alla contribuzione
volontaria. Lo Stato contribuisce totalmente al funzionamento della
previdenza sociale sotto forma di integrazione delle prestazioni,
mentre il lavoratore è esonerato. Si ricorre alla finzione di
considerare quei periodi di inattività lavorativa coperti da
assicurazione con l'effetto pratico di consentire la liquidazione
della pensione mediante il raggiungimento del minimo contributivo
oppure, in via mediata e sussidiaria, di garantire la misura della
pensione in corrispondenza di aumenti periodici di contribuzione.
Con l'art. 8, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, le
posizioni previdenziali ed assicurative dei due gruppi di lavoratori
sono state parificate con il riconoscimento per entrambi dei
contributi figurativi.
La norma ha dato luogo a dubbi interpretativi in ordine alla sua
applicabilità alle situazioni pregresse non definite.
L'art. 4, n. 16, del d.-l. n. 463 del 1983, convertito nella legge
n. 638/1983 ha normativamente stabilito che i periodi di sospensione
o di lavoro ad orario ridotto, successivi al 6 settembre 1972,
ammessi ad integrazione salariale, erano riconosciuti utili di
ufficio ai fini del diritto e della misura della pensione e dei
supplementi di pensione, da liquidare a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti con decorrenza successiva all'entrata in vigore della
legge 23 aprile 1981, n. 155 (13 maggio 1981).
Ed anche l'indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto ha
escluso la possibile estensione della parificazione alle pensioni
liquidate prima dell'entrata in vigore della legge anzidetta,
limitandola solo alle pensioni da liquidare dopo la sua entrata in
vigore.
2. - Il legislatore ha agito con gradualità. Trovano, quindi,
applicazione i principi più volte affermati da questa Corte secondo
cui, in materia di revisione o di riforma del sistema previdenziale,
attesi anche i conseguenti oneri finanziari, la gradualità si
presenta, proprio per le difficoltà finanziarie da superare, come un
modo di essere necessario ed interamente coerente del fenomeno visto
nel suo pratico atteggiarsi e appare come caratteristica, del pari
necessaria e, comunque, compatibile del fenomeno stesso nella sua
rilevanza costituzionale.
È riservato al legislatore ordinario il compito di determinare,
con una razionale considerazione delle esigenze di vita dei
lavoratori e delle effettive disponibilità finanziarie, l'ammontare
delle prestazioni o le modifiche della loro misura allo scopo di
rendere sempre più attuale e costante il rapporto tra quei termini
che subiscono variazioni nonché la scelta dei tempi e dei modi, la
completa parificazione dei trattamenti e delle discipline delle
situazioni meritevoli di tutela che, fino a quel momento, erano state
trattate in modo differente.
E tanto più non sussiste la violazione degli invocati precetti
costituzionali se la diversa disciplina, per il tempo precedente alla
parificazione, aveva anche essa una ragionevole giustificazione. Il
che è nella specie.
2.1 - Invero, la situazione dei lavoratori che continuavano a
prestare la loro opera, sia pure ad orario ridotto, era diversa da
quella dei lavoratori sospesi dal lavoro, onde la diversità dei
trattamenti previdenziali non era del tutto arbitraria ed
irrazionale. Per i primi sussisteva solo il rischio della riduzione
della misura della pensione. Rischio, peraltro, molto limitato sia
perché la diminuzione del salario poteva trovare compenso in
eventuali aumenti retributivi per la progressione per anzianità o
per meriti o per la dinamica salariale, sia perché, in base all'art.
26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ai fini della determinazione
della misura della pensione sono assunti tre gruppi di retribuzione
più favorevoli di 52 settimane scelte tra le ultime 520 (10 anni) di
retribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.
Di contro, però, attesa la limitata durata dei trattamenti di
integrazione salariale e di corresponsione dei contributi figurativi,
il lavoratore che continuava a lavorare ad orario ridotto, che avesse
beneficiato dei suddetti trattamenti, era esposto al rischio, non del
tutto impossibile, di non potere più avere i trattamenti predetti
nel caso in cui alla riduzione di orario fosse succeduta la
sospensione del lavoro. E, per avere consumato già i benefici
previsti, poteva subire finanche il danno, certamente gravissimo,
della perdita del trattamento minimo di pensione, non compensabile
con la incerta garanzia della misura della pensione.
Diversa, fin dall'inizio, la situazione dei lavoratori sospesi.
Per essi la contribuzione figurativa era necessitata dalla perdita
dell'assicurazione obbligatoria conseguente alla inattività
lavorativa ed alla cessazione dell'obbligo contributivo. Onde era
più attuale il pericolo della perdita del trattamento minimo di
pensione, mentre meramente secondario era il rischio della riduzione
della misura della pensione.
La diversa incidenza sui trattamenti previdenziali esigeva
sopratutto la tutela della situazione di maggior bisogno in cui
versavano i lavoratori sospesi rispetto a quelli che continuavano a
lavorare ad orario ridotto, sicché aveva giustificazione la
manifestazione di solidarietà sociale che si attuava in maggior
misura.
Rimaneva, pertanto, giustificata la diversità della disciplina
normativa ed irrilevante la sola identità del presupposto, cioè la
perdita incolpevole della retribuzione che, però, per un gruppo di
lavoratori era solo parziale e per l'altro, invece, era totale.
Successivamente, prima l'avvenuto aumento della durata
dell'integrazione salariale e l'abolizione, poi, dei limiti
temporali, hanno fatto venir meno ogni pericolo ed hanno reso
attuabile la piena parificazione dei trattamenti per i due gruppi di
lavoratori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la
garanzia del salario), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte