Sentenza n. 374/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, terzo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dalla
Corte dei Conti sul ricorso proposto da Cappugi Giuseppe e il
Ministero dei Trasporti, iscritta al n. 11 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Cappugi Giuseppe nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Giulio Correale per Cappugi Giuseppe e l'Avvocato
dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei Conti, con ordinanza 21 ottobre 1987 (R.O. n. 11
del 1989) - emessa nel corso di un giudizio promosso da un dipendente
statale dimissionario, il quale chiedeva che gli fosse attribuito il
trattamento di pensione, previo riconoscimento del suo diritto ad
usufruire, in quanto coniugato, del beneficio previsto dall'art. 42,
terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della norma ivi contenuta,
nella parte in cui non prevede che spetti anche al dipendente di
sesso maschile dimissionario, coniugato o con prole a carico, ai fini
del compimento dell'anzianità minima necessaria per maturare il
diritto a pensione, un aumento del servizio utile sino ad un massimo
di cinque anni.
Secondo il giudice a quo la norma impugnata, col limitare detto
beneficio alle sole dipendenti statali, contrasterebbe innanzitutto
con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, introducendo una
discriminazione ingiustificata, fondata su una concezione superata
sul ruolo dell'uomo e della donna nella famiglia e nella società.
Contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 29, secondo comma, 31, primo
comma, e 37 della Costituzione, in quanto violerebbe il principio di
uguaglianza fra i coniugi nella famiglia e fra i sessi nel lavoro.
Discriminerebbe, infine, le famiglie in cui dipendente statale è
l'uomo rispetto a quelle in cui dipendente statale è la donna.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata, in base ai principi affermati nella sentenza n. 498 del
1988 e nell'ordinanza n. 868 del 1988.
Si è costituita pure la parte privata, prospettando la
possibilità di un'interpretazione della norma impugnata, dopo
l'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, nel senso che
il beneficio concesso alle dipendenti debba ritenersi esteso ai
dipendenti statali.
Ove non si ritenga di poter aderire a tale interpretazione, la
parte privata ha insistito per la declaratoria d'illegittimità
costituzionale della norma impugnata nei sensi prospettati con
l'ordinanza di rimessione. Si sottolinea l'esistenza di profili
diversi da quelli esaminati nell'ordinanza n. 868 del 1988 di questa
Corte. Nella memoria depositata si deducono, in particolare, una
"discriminazione tra i nuclei familiari nei quali il dipendente
pubblico è la donna e quelli nei quali il dipendente pubblico è
l'uomo", nonché una discriminazione nell'ambito delle famiglie in
cui entrambi i coniugi siano dipendenti pubblici, impedendosi ad
essi, "in relazione alle esigenze della famiglia ed alle scelte
personali, di decidere quale dei due debba assumersi l'onere
dell'andamento familiare e quale debba, invece, continuare a
lavorare". La normativa impugnata pregiudicherebbe non soltanto il
dipendente di sesso maschile, ma, in alcuni casi, "la stessa donna
coniugata ad altro dipendente pubblico, la quale è posta nella
condizione di operare - nell'interesse della famiglia - la scelta
forzata di dimettersi dal servizio, anche nel caso in cui tale
interesse sarebbe meglio salvaguardato, dal punto di vista economico
e da quello della disponibilità personale, dalle dimissioni del
marito". Pregiudicherebbe, inoltre, la prole, allorché questa non
possa "usufruire dell'assistenza di uno dei genitori, perché il
dipendente pubblico è il padre, anziché la madre, con l'ulteriore
conseguenza che il dipendente pubblico vedovo, ove lo impongano
imprescindibili necessità familiari, deve scegliere se sacrificare
la cura dei figli o compromettere la sicurezza economica della
famiglia, dimettendosi prima di aver maturato il diritto alla
pensione". Considerato in diritto
1. - La Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che spetti anche al
dipendente statale di sesso maschile dimissionario, coniugato o con
prole a carico, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita dal
secondo comma dello stesso articolo per il conseguimento del diritto
a pensione, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di
cinque anni.
Il giudice a quo ha dedotto che la norma impugnata, limitando il
beneficio alle sole dipendenti statali, introdurrebbe una
discriminazione in base al sesso, in contrasto con gli artt. 3 e 51
della Costituzione. Contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 29,
secondo comma, e 31, primo comma, della Costituzione, violando il
principio di uguaglianza fra i coniugi nella famiglia e discriminando
le famiglie in cui dipendente statale è l'uomo, rispetto a quelle in
cui dipendente statale è la donna. Violerebbe, infine, l'art. 37
della Costituzione, ponendosi in contrasto con il principio di
uguaglianza fra i sessi in materia di lavoro.
2. - La parte privata, costituitasi, ha chiesto che la questione
sia dichiarata inammissibile, per essere stato l'art. 42, terzo
comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 modificato dalla l. 9 dicembre
1977, n. 903 (sulla parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di lavoro), la quale avrebbe esteso il beneficio concesso
alle dipendenti anche ai dipendenti statali.
L'assunto, peraltro, è già stato disatteso dal giudice a quo e
questa Corte non ha motivo per discostarsi dal suo orientamento,
tenuto conto che la l. n. 903 del 1977 ha inteso parificare la
posizione dell'uomo e della donna nel lavoro, ma ha esplicitamente
previsto che possano sussistere normative differenziate in materia
pensionistica (cfr. art. 4), così da doversi escludere l'abrogazione
implicita di tutte le norme che - come quella oggetto del giudizio di
costituzionalità - stabiliscono un trattamento più favorevole per
la donna.
In proposito, del resto, questa Corte con la sentenza n. 498 del
1988 - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4
della l. n. 903 del 1977, nella parte in cui subordinava
all'esercizio di un'opzione il diritto delle lavoratrici, in possesso
dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare
la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini
- ha ritenuto che la norma presuppone, in materia di età
pensionistica, una disciplina differenziata tra lavoratori e
lavoratrici, non illegittima.
3. - Venendo all'esame del merito della questione, va ricordato
che, con ordinanza n. 868 del 1988, questa Corte ha già affermato
che l'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non
contrasta con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui
limita alle sole dipendenti statali coniugate, o con prole a carico,
il beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di
cinque anni per il compimento dell'anzianità necessaria a maturare
il diritto a pensione. Con l'anzidetta ordinanza è stato ribadito il
principio - enunciato in via generale nella sentenza n. 498 del 1988
- secondo il quale la previsione, per la donna, di un trattamento di
maggior favore rispetto all'uomo circa l'età pensionistica, non
contrasta col principio di parità in materia di lavoro:
l'attribuzione di benefici, ai fini del collocamento anticipato in
pensione della lavoratrice, rispetto al lavoratore, trova razionale
giustificazione nella particolare vocazione familiare della donna,
riconosciutale dall'art. 37 della Costituzione.
Detta giustificazione appare di significativa pertinenza anche con
riguardo al beneficio previsto dall'art. 42, terzo comma, del d.P.R.
n. 1092 del 1973, in quanto esso tende a consentire alla donna una
sua scelta, che la proietta più intensamente nell'ambito familiare,
attenuandone il conseguente disagio economico.
In relazione ai riflessi della società in evoluzione sul rapporto
di pubblico impiego ed alle relative implicazioni retributive, spetta
esclusivamente al legislatore determinarne contenuti e limiti di
incidenza e, per quanto riguarda la fattispecie, l'opportunità di
abrogare o modificare la norma impugnata. In questa linea si è
infatti già inserito l'art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17,
conv. nella legge 25 marzo 1983, n. 79, in materia di trattamento
pensionistico nei casi di quiescenza anticipata.
Con questa disciplina il legislatore - anziché sopprimere o
limitare la facoltà del dipendente statale, volta a conseguire il
pensionamento anticipato a domanda - l'ha confermata riducendo,
però, il trattamento di quiescenza, con l'attribuzione
dell'indennità integrativa speciale non più per intero, ma soltanto
in proporzione agli anni di servizio prestato.
Il beneficio attribuito dall'art. 42, terzo comma, del d.P.R. n.
1092 del 1973, ha subito, così, una diminuzione nella sua
consistenza economica, ma è stato conservato dalla rinnovata
valutazione normativa, confermandosi alla donna la facoltà di
scegliere tra l'attività lavorativa e il più ampio impegno
familiare.
4. - Sulla base delle su dette considerazioni, la questione va
dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3, 37 e 51 della
Costituzione.
La valutazione di non fondatezza è da riferire anche alla
deduzione del giudice a quo, relativa agli artt. 29, secondo comma, e
31, primo comma, della Costituzione.
L'art. 29, secondo comma, dispone che il matrimonio è fondato
sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Questa Corte
ha affermato che la norma attiene essenzialmente alla disciplina
dello status di coniuge, che deve avere base paritaria in relazione
ai connessi diritti e ai doveri.
L'art. 31, primo comma, a sua volta, si riferisce soltanto alle
situazioni legate da un rapporto di necessità con la formazione
della famiglia (sentenza n. 252 del 1983) e con l'adempimento dei
compiti relativi e non anche alle situazioni ad incidenza indiretta
su essi.
Spetta alla discrezionalità del legislatore, con la salvaguardia
dei valori costituzionali, apprestare le misure atte ad agevolare
l'adempimento, da parte dei coniugi, dei loro compiti nella famiglia,
e di valutare i riflessi della disciplina degli aspetti economici,
eventualmente implicati, in relazione all'osservanza del principio di
parità. In questa linea assume particolare rilievo il già ricordato
precetto posto in materia di lavoro femminile dall'art. 37 della
Costituzione, che ha affermato l'"essenziale funzione familiare"
della donna. Peraltro, tale funzione non deve impedire la piena
realizzazione della donna in correlazione ad attività da esplicare,
a parità dell'uomo, al di fuori della famiglia, sì da non
circoscrivere soltanto in quest'ambito risorse preziose.
La norma impugnata, in quanto diretta ad agevolare tale scelta,
non si pone pertanto in contrasto né con l'art. 29, secondo comma,
né con l'art. 31, primo comma, della Costituzione, giacché il
beneficio da essa attribuito alle impiegate statali (e non
agl'impiegati) non è irragionevole o discriminatorio, ma è
giustificato dal perseguimento di un valore costituzionalmente
protetto, a fronte del quale appare di mero fatto il pregiudizio
lamentato, come tale inidoneo ad avere rilievo nel giudizio di
legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U.
delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti
civili e militari dello Stato), sollevata con l'ordinanza indicata in
epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31, primo
comma, 37 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte