Corte costituzionale

Ordinanza n. 374/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1990 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

citata

  • art. 442legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

l'8 febbraio 1990 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a

carico di Daigor Bic ed altri, iscritta al n. 273 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Isernia con ordinanza dell'8 febbraio

1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 566, ottavo comma,

del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la

sindacabilità, da parte del giudice, del dissenso del P.M. al

giudizio abbreviato";

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata

anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile

promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi

dell'art. 566 del codice di procedura penale;

e che l'art. 566, ottavo comma (più precisamente, la seconda

parte di tale comma, a norma del quale "Si applicano le disposizioni

dell'art. 452 comma 2°), risulta chiamato in causa erroneamente,

trovando nella specie diretta applicazione, in forza del rinvio

disposto dal comma denunciato, l'art. 452, secondo comma, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del

1990, proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del

giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le

ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Pretore di Isernia con ordinanza dell'8

febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte