Sentenza n. 375/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 38legge 1168/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge
18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice
brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri),
promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Carleo
Giuseppe contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 310 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 18 ottobre 1961,
n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non
contempla alcun termine di decadenza per il promovimento del
procedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari
di truppa dell'Arma dei carabinieri, conseguente a condanna penale
irrevocabile.
L'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, dispone, invero, che
il procedimento disciplinare debba essere proseguito o promosso entro
180 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della
sentenza irrevocabile di condanna; ad avviso del rimettente, tale
norma riguarda, peraltro, soltanto il personale civile ed è perciò
inapplicabile a quello militare. Il Tribunale richiama quindi la
sentenza n. 104 del 1991, successiva alla citata legge n. 19 del
1990, con la quale la Corte ha ritenuto illegittime le norme della
legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che non prevedevano
alcun termine per l'avvio di detto procedimento.
Identica questione si propone nel caso in esame: esigenze di
civiltà giuridica - conclude il giudice a quo - richiedono che
l'azione disciplinare sia promossa senza ritardo per gli impiegati
civili e per i militari, non essendovi ragioni tali da giustificare
una disparità di trattamento. Considerato in diritto È sollevata questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, dell'art. 38
della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei
vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri),
nella parte in cui non contempla alcun termine di decadenza per il
promovimento del procedimento disciplinare a carico dei vice
brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri,
conseguente a condanna penale irrevocabile.
La questione è fondata.
I termini per promuovere l'azione disciplinare - e concludere,
quindi, il procedimento - mirano a garantire la posizione del
dipendente e, al tempo stesso, il buon andamento dell'amministrazione
(nella giurisprudenza di questa Corte, v. le sentenze nn. 197 del
1999, 104 del 1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, la sentenza
n. 1129 del 1988).
L'azione disciplinare si deve iniziare tempestivamente, senza
ritardi ingiustificati - o, peggio, arbitrari - rispetto al momento
in cui l'amministrazione ha conoscenza della pronuncia irrevocabile
di condanna: tale principio ha trovato pieno riconoscimento nella
disciplina del pubblico impiego (da ultimo, nella legge 7 febbraio
1990, n. 19) e va affermato anche con riguardo ai corpi militari;
questa Corte ha quindi dichiarato - nella citata sentenza n. 104 del
1991 - l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge
n. 599 del 1954, sullo stato giuridico dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, perché non
garantivano all'incolpato il sollecito svolgimento della procedura.
Anche l'art. 38 della legge n. 1168 del 1961, concernente i
procedimenti disciplinari per i vice brigadieri e i militari di
truppa dell'Arma, incorre in analoga censura, e ne va dichiarata
l'illegittimità, nella parte in cui non prevede che la procedura sia
soggetta al termine di decadenza di 180 giorni contemplato
dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19: non è
infatti ammissibile, alla luce dei parametri indicati dal rimettente,
che per i soli carabinieri permanga una disciplina lesiva della loro
posizione giuridica, che determina una disparità di trattamento del
tutto ingiustificata rispetto agli altri dipendenti, civili e
militari, e che contrasta, altresì, con il principio di buon
andamento e di efficienza che deve informare anche l'ordinamento dei
corpi militari dello Stato (cfr. le sentenze nn. 240 del 1997, 363
del 1996, 356 del 1995, 126 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 della legge
18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice
brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella
parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla
cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il
promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice
brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte