Sentenza n. 376/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36d.P.R. 382/1980
- art. 119d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 119 del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), promossi con le seguenti ordinanze: 1)
ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Piemonte sul
ricorso proposto da Romano Silvio ed altri contro l'Università degli
studi di Torino ed altri, iscritta al n. 225 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,
prima serie speciale dell'anno 1987; 2) ordinanza emessa il 24 giugno
1986 dal T.A.R. per la Calabria - Catanzaro sul ricorso proposto da
Bellinello Pier Francesco contro l'Università degli studi della
Calabria ed altri, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Romano Silvio ed altri e di
Bellinello Pier Francesco nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Uditi l'avvocato Alessandro Nigro per Romano Silvio ed altri,
l'avvocato Carlo Rienzi per Bellinello Pier Francesco e l'Avvocato
dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa i l 15 ottobre 1986 (reg.ord. n.
225/1987) sul ricorso proposto dal prof. Silvio Romano ed altri
contro l'Università degli studi di Torino ed altri, il T.A.R. del
Piemonte sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
36 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza
universitaria"), nella parte in cui prevede a favore dei professori
universitari a tempo pieno la maggiorazione del 40% della
retribuzione spettante ai professori a tempo definito, senza
comprendervi anche l'indennità integrativa speciale. Così
omettendo, secondo il giudice a quo, di attuare compiutamente, in
riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il precetto della norma
delegante (art. 4, primo comma, lett. c, legge 21 febbraio 1980, n.
28).
Secondo il giudice rimettente il dubbio di costituzionalità
risiedeva nel fatto che, mentre il Governo era stato delegato a
rivedere lo stato giuridico dei professori a tempo pieno mediante la
previsione di un trattamento economico superiore di almeno il 40% del
trattamento economico complessivo del personale a tempo definito, la
norma impugnata non attuava integralmente la delega, in quanto
trovava applicazione solo con riguardo allo stipendio base, non
contemplando l'ipotesi di eventuali indennità aggiuntive, come
l'indennità integrativa speciale.
2. - Si costituivano in giudizio davanti alla Corte il prof.
Silvio Romano e gli altri ricorrenti chiedendo l'accoglimento della
questione e osservando al riguardo, tra l'altro, che la necessità di
calcolare la maggiorazione sulla base dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale discendeva dalla natura di
quest'ultima, che costituiva un emolumento diretto a preservare lo
stipendio dal rischio della svalutazione, e che come tale era parte
integrante dello stipendio stesso seguendone, salva espressa
disposizione contraria, la sorte.
3. - Interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata.
Osservava, in proposito, l'Avvocatura generale dello Stato come la
mancata previsione dell'indennità integrativa speciale nella
maggiorazione della retribuzione spettante ai professori a tempo
pieno si giustificasse con la particolare natura di essa, che entrava
a far parte della retribuzione solo per effetto di distinta
regolamentazione legislativa.
4. - Con ordinanza emessa il 24 giugno 1986 (reg.ord. n. 394/1987)
sul ricorso proposto da Bellinello Pier Francesco contro
l'Università degli studi della Calabria ed altri, il T.A.R. per la
Calabria - Catanzaro sollevava questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 76 e 77 Cost., degli
artt. 36 e 119 del d.P.R. 11 febbraio 1980, n. 382 cit., nella parte
in cui svincolano il trattamento economico degli assistenti
universitari da quello dei professori, per i quali è stato disposto
l'aggancio al trattamento dei dirigenti statali.
Secondo il giudice a quo, ne deriverebbe la violazione dell'art.
5, sesto comma, della citata legge delega 21 febbraio 1980, n. 28,
che vieta una modifica in peius della posizione degli assistenti,
nonché il mancato rispetto del principio costituzionale di
proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro (art. 36
Cost.).
5. - Si costituiva in giudizio davanti alla Corte Bellinello Pier
Francesco, chiedendo la dichiarazione di fondatezza della questione.
6. - Interveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata.
Osservava l'Avvocatura come, da un lato, non sussistesse alcuna
violazione della delega, attesa l'identica formulazione dell'art. 119
d.P.R. n. 382 del 1980 e dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 28
del 1980 e, dall'altro lato, come in nessun caso potesse dedursi la
inadeguatezza della retribuzione degli assistenti dal mancato
aggancio allo stipendio dei professori di ruolo, rientrando nella
discrezionalità del legislatore differenziare il trattamento
economico di categorie prima egualmente retribuite, senza per questo
incorrere nella violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano due questioni concernenti
la medesima normativa; pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Con la prima di dette questioni il T.A.R. del Piemonte ha
impugnato l'art. 36 d.P.R. 11 luglio 1980, n.382 ("Riordinamento
della docenza universitaria") nella parte in cui prevede a favore dei
professori universitari a tempo pieno la maggiorazione del 40% della
retribuzione spettante ai professori a tempo definito, senza
comprendervi anche l'indennità integrativa speciale, e così
omettendo - sempre ad avviso del giudice a quo - di attuare
compiutamente, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il precetto
della norma delegante (art.4, primo comma, lett. c, legge 21 febbraio
1980 n. 28).
La questione non è fondata.
È vero che la legge delega, nel citato art. 4, dispone che al
docente universitario a tempo pieno deve essere assicurato un
trattamento economico superiore di almeno il quaranta per cento del
"trattamento economico complessivo" del corrispondente personale a
tempo definito; mentre la norma delegata, oggetto dell'impugnazione,
non comprende nel calcolo della maggiorazione anche l'indennità
integrativa speciale.
Tuttavia non è possibile ritenere che sussista la lamentata
violazione della delega, in quanto deve escludersi che
nell'espressione "trattamento economico complessivo" possa rientrare
la detta indennità.
Questa Corte con la recente sentenza n. 220 del 1988 ha, con ampia
ed analitica motivazione, escluso che, allo stato della legislazione
vigente, l'indennità integrativa speciale possa costituire un
elemento della retribuzione spettante all'impiegato statale, avendo
invece di regola, per la sua natura e funzione, una propria
autonomia.
Né in contrario vale l'unico argomento addotto, che fa perno
sull'espressione "complessivo", usata, come s'è detto, dalla legge
delega.
Il rilievo, invero, si ancora ad un elemento puramente letterale,
trascurando quello logico, che per converso non può essere omesso in
un corretto procedimento ermeneutico.
Al riguardo è decisiva l'osservazione che, a seguire la tesi del
giudice a quo, il docente universitario a tempo pieno percepirebbe
due volte (una volta parzialmente, e cioè per il 40%, e, l'altra,
completamente per la sua qualità di pubblico dipendente)
l'indennità integrativa speciale. Per contro, quest'ultima, in
quanto strettamente e specificamente correlata all'esigenza di
compensare l'aumentato costo della vita, non può essere, per
definizione, percepita che una sola volta. Trattasi di una regola
generale che consegue di necessità alla funzione di detta indennità
e che peraltro è ribadita anche legislativamente (arg. ex art. 1,
quarto comma, e 2, sesto comma, legge 27 maggio 1959, n. 324).
Deve quindi concludersi che nell'espressione "trattamento
economico complessivo", usata dal citato art. 4, non rientra
l'indennità integrativa speciale e che la norma impugnata non si
discosta affatto dall'ambito della delega.
3. - Per quanto possa sembrare ultroneo, ritiene la Corte di
dover rilevare come la differenza del trattamento economico, che
forma oggetto di questo giudizio, abbia una consistenza minima, se
non addirittura irrisoria. Pertanto la sua esclusione non è affatto
idonea ad incidere negativamente su uno degli scopi essenziali della
riforma universitaria, ossia quello, autorevolemte posto in rilievo,
di ricondurre gli studiosi ai doveri primari della ricerca e
dell'insegnamento sulla base di una libera scelta, sostenendone anche
con un'adeguata retribuzione la vocazione esclusiva agli studi. La
mancata realizzazione di tale finalità, suscettibile di
compromettere l'effettivo progresso culturale e quindi l'evoluzione
socio-economica del Paese, si ricollega ad un complesso di cause, tra
cui rientra sicuramente anche la mancata previsione di una congrua
retribuzione, tale da compensare i mancati guadagni della libera
professione.
Perciò la Corte, pur non potendo riconoscere, per insuperabili
ragioni tecnico-giuridiche, la fondatezza della questione, relativa
ad un emolumento economicamente insignificante, non può non
auspicare che la riforma universitaria possa avere, nell'ulteriore
fase di attuazione, i necessari ed opportuni miglioramenti anche
sotto l'aspetto retributivo.
4. - Pure infondata è l'altra questione con cui il T.A.R. della
Calabria-Catanzaro, ha dedotto, in riferimento agli artt.36, 76 e 77
Cost., l'illegittimità costituzionale degli artt. 36 e 119 d.P.R. 11
febbraio 1980, n. 382 cit., nella parte in cui svincolano il
trattamento economico degli assistenti universitari da quello dei
professori, per i quali è stato disposto l'aggancio al trattamento
dei dirigenti statali; risulterebbe così violato l'art.5, sesto
comma, della citata legge delega 21 febbraio 1980, n.28, che vieta
una modifica in peius della posizione degli assistenti e non sarebbe
altresì osservato il principio di proporzionalità della
retribuzione alla qualità del lavoro, sancito dall'art. 36 Cost.
Per quanto concerne il primo profilo, è sufficiente notare come
la formula della legge delega ("gli assistenti dell'attuale ruolo ad
esaurimento... conservano il loro stato giuridico ed economico")
coincide esattamente con quella accolta dal cit. art. 119 del
provvedimento delegato ("gli assistenti del ruolo ad esaurimento...
conservano il loro stato giuridico ed economico").
Pertanto, data la corrispondenza addirittura letterale dei due
precetti, non si vede come possa adombrarsi una violazione della
delega.
In effetti, quel che viene in discussione non è un contrasto tra
la norma delegante e quella delegata, bensì il coordinamento della
intera normativa in dipendenza del sopravvenuto aggancio dei docenti
universitari ai dirigenti statali. In una tale ottica, si tratta
quindi di stabilire se l'indicata equiparazione debba avere
automaticamente effetto anche sugli assistenti ovvero se possa
rimanere circoscritta soltanto ai docenti. La scelta in questo
secondo senso rientra nei compiti del legislatore e non può certo
ritenersi viziata di illegittimità costituzionale, data la notevole
differenza esistente tra le due categorie, certamente non
equiparabili. Né regge l'altra censura, relativa all'art. 36 Cost.,
in quanto non può ritenersi che venga violato il principio della
proporzionalità della retribuzione per il solo fatto che non sia
esteso ad una categoria, ben differenziata e con funzioni certamente
di minor rilievo (quella degli assistenti universitari), un vantaggio
accordato ad altra categoria (dei professori), a cui è affidata la
funzione fondamentale nell'ambito del sistema universitario, ossia
quella della direzione della ricerca e della didattica.
Invero, non è sufficiente addurre un mutamento favorevole della
disciplina giuridica relativa a determinati soggetti (docenti)
perché ciò, di per sé, implichi necessariamente, nei confronti di
una altra e diversa categoria, la violazione del principio sancito
dall'art.36 Cost. Ed, in particolare, può aggiungersi che non è
affatto escluso che la retribuzione degli assistenti possa risultare
ancora proporzionata alla qualità e quantità del lavoro (peraltro
sul punto manca qualsiasi specifica contestazione).
Ne consegue che anche tale censura non può trovare accoglimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 36 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"),
sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal T.A.R. per il
Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 36 e 119 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
sollevata, in riferimento agli artt. 36, 76 e 77 Cost., dal T.A.R.
per la Calabria-Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte