Sentenza n. 376/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/11/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per
l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le
prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti
dell'Amministrazione regionale), promosso con ordinanza emessa il 5
ottobre 1993 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la
Regione Sicilia - sui ricorsi riuniti proposti da Drago Domenico ed
altre contro la Presidenza della Regione Sicilia, iscritta al n. 64
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 5 ottobre 1993, la Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge regionale
siciliana 24 luglio 1978 n. 17, recante "Nuove norme per
l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le
prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti
dell'Amministrazione regionale", che stabilisce il divieto di cumulo
di più indennità di contingenza (o analoghe maggiorazioni collegate
alle variazioni del costo della vita) sia per il titolare di più
pensioni sia per il pensionato che svolga attività lavorative alle
dipendenze di altre amministrazioni. L'ordinanza di rimessione
prospetta la violazione dell'articolo 36 della Costituzione per la
parte in cui la norma impugnata "implica la sospensione
dell'indennità di contingenza senza stabilire il limite minimo della
retribuzione di attività o del complessivo trattamento
pensionistico, in relazione al quale si giustifichi e possa divenire
operante la decurtazione dell'indennità di contingenza..". Il
giudice a quo richiama le sentenze di questa Corte n. 566 del 1989 e
n. 204 del 1992, sulle quali erano basate le domande dei ricorrenti
(tutti pensionati della Regione Sicilia e titolari di due trattamenti
pensionistici ovvero di un trattamento pensionistico e di un
trattamento retributivo), osservando che, alla fattispecie dedotte in
giudizio non era applicabile l'articolo 99, quinto comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973 n. 1092, nel testo risultante dalla dichiarazione di
parziale illegittimità costituzionale, bensì il citato articolo 4
della legge regionale siciliana n. 17 del 1978, in ordine al quale
ricorrevano, peraltro, le stesse ragioni di incostituzionalità che
la Corte aveva riconosciuto nei confronti dell'analoga normativa
statale: l'indennità di contingenza e l'indennità integrativa
speciale assolvono al fine di adeguare i trattamenti retributivi e
pensionistici al costo della vita, sicché, il divieto di cumulo
posto in via generale ed assoluta dalla norma impugnata, senza
prevedere l'inoperatività del divieto stesso, allorquando il
trattamento retributivo concorrente con quello pensionistico ovvero
(nel caso di più pensioni) il trattamento pensionistico complessivo
si collochino al di sotto di un determinato ammontare, viola il
criterio della sufficienza di cui all'articolo 36 della Costituzione.
Entrambe le norme contenute nella disposizione impugnata (divieto
di cumulo di più indennità di contingenza per il titolare di più
pensioni e divieto di cumulo di più indennità di contingenza per il
pensionato che presti opera retribuita) sono applicabili nel giudizio
a quo, trattandosi di un procedimento in cui sono stati riuniti
ricorsi proposti da titolari di più pensioni e ricorsi proposti da
pensionati che prestano opera retribuita. Donde la rilevanza di
entrambe le questioni prospettate.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione
delle parti del giudizio a quo né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - La legge regionale siciliana 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove
norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per
le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti
dell'Amministrazione regionale), dopo aver disciplinato, con i suoi
primi articoli, la misura degli adeguamenti retributivi derivanti da
variazioni del costo della vita, da corrispondere, a titolo di
indennità di contingenza, ai dipendenti dell'Amministrazione
regionale (articoli 1 e 2) nonché ai titolari di pensioni ed assegni
vitalizi a carico del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza
per il personale regionale (articolo 3), stabilisce, all'articolo 4,
che "Al titolare di più pensioni o assegni vitalizi, l'indennità di
contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento
al costo della vita competono ad un solo titolo, e non sono
cumulabili con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al
costo della vita, connesse a trattamenti di attività di servizio o
di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il
diritto di opzione per il trattamento più favorevole".
La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana - ritiene che quest'ultima norma sia in contrasto con
l'articolo 36 della Costituzione, per i motivi e nei limiti affermati
dalle sentenze n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, rese da questa
Corte a proposito di analoghe norme statali: l'indennità di
contingenza ha la funzione - alla pari dell'indennità integrativa
speciale - di adeguare i trattamenti retributivi e pensionistici al
costo della vita, sicché, il divieto di cumulo, posto in via
generale ed assoluta dalla norma impugnata, senza prevedere
l'inoperatività del divieto stesso, allorquando il trattamento
retributivo concorrente con quello pensionistico ovvero (nel caso di
più pensioni) il trattamento pensionistico complessivo si collochino
al di sotto di un determinato ammontare, viola il criterio della
sufficienza di cui all'articolo 36 della Costituzione.
2. - Il giudice a quo prospetta in realtà due distinte questioni
di legittimità costituzionale, entrambe peraltro rilevanti, essendo
stata disposta, nel procedimento al suo esame, la riunione di un
ricorso proposto da un pensionato che svolgeva attività retribuita
con due ricorsi proposti da titolari di due pensioni.
Le questioni stesse sono fondate.
È da ricordare che questa Corte si è pronunziata più volte su
entrambe, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale sia
di norme della legislazione statale che stabiliscono il divieto di
cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di
titolarità di più pensioni sia di altre norme che statuiscono la
sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti del
titolare di pensione o assegno vitalizio che presti opera retribuita.
In particolare, con la sentenza n. 566 del 1989 la Corte ha
ribadito la legittimità in via di principio della riduzione della
pensione nel caso di concorso con altra prestazione retribuita, ma ha
precisato che tale riduzione può essere giustificata e compatibile
col principio stabilito dall'articolo 36, primo comma, della
Costituzione, "solo ove sia correlata ad una retribuzione della nuova
attività lavorativa che ne giustifichi la misura". Conseguentemente
la pronunzia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 -
che disponeva la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei
confronti dei pensionati che prestavano opera retribuita presso lo
Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici - in quanto
tale norma implicava una sostanziale decurtazione del complessivo
trattamento pensionistico, senza dare alcun rilievo alla misura
dell'emolumento ricevuto per la nuova attività e cioè senza
stabilire un limite minimo al di sotto del quale la percezione di una
retribuzione non fosse idonea a determinare la decurtazione del
trattamento pensionistico.
Con la successiva sentenza n. 204 del 1992, la Corte ha esaminato
l'articolo 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843,
modificato dall'articolo 15 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663
(convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33), che avevano ampliato
il divieto di cumulo estendendolo alle ipotesi in cui il pensionato
percepisse una retribuzione in virtù di rapporti di lavoro
subordinato con privati, ma avevano imposto di far comunque salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto
per i lavoratori dipendenti. Le due norme furono dichiarate
costituzionalmente illegittime "nella parte in cui non determinano la
misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti
l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale".
Con sentenza n. 172 del 1991, lo stesso articolo 17 della legge
843 del 1978 è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo
nella parte in cui non prevedeva anche nei confronti del titolare di
due pensioni - così come invece disponeva per il titolare di
pensione che presta opera retribuita alle dipendenze di terzi - che,
pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali,
dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento
minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori
dipendenti. E la sentenza n. 307 del 1993 ha adottato identica
soluzione con riferimento al sistema normativo delle pensioni erogate
dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
geometri.
Anche la sentenza n. 494 del 1993, infine, esaminando l'articolo
99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - secondo cui
"Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa
speciale compete a un solo titolo" - ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di tale norma "nella parte in cui non prevede che, nei
confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il
cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi
salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
Secondo i principi affermati da questa Corte, quindi, la riduzione
del trattamento pensionistico spettante al lavoratore, mediante
l'esclusione dell'indennità integrativa speciale ad esso afferente,
in caso di titolarità di più pensioni o di prestazione di attività
retribuita da parte del pensionato, in tanto è compatibile con il
dettato costituzionale - ed in particolare con gli articoli 3 e 36
della Costituzione - in quanto la prestazione pensionistica o
retributiva concorrente sia di ammontare tale da giustificare tale
misura.
Specificando tali principi si è statuito, in primo luogo, che la
regola per cui al titolare di più pensioni l'indennità integrativa
speciale compete ad un solo titolo ed è costituzionalmente legittima
solo se e nella misura in cui sia fatto salvo l'importo di detta
indennità eventualmente occorrente a non ridurre la prestazione
pensionistica al di sotto del trattamento minimo I.N.P.S.. In secondo
luogo, questa Corte ha stabilito, con riferimento all'ipotesi del
pensionato che presti attività lavorativa retribuita, che la
sospensione o il congelamento dell'indennità integrativa speciale
relativa alla pensione non è legittima ove sia operante qualunque
sia l'ammontare della retribuzione percepita, spettando peraltro alla
discrezionalità del legislatore - che non risulta essere stata in
concreto esercitata - stabilire quale sia la soglia retributiva oltre
la quale abbia vigore tale decurtazione.
È evidente che tali rationes decidendi debbono trovare
applicazione anche con riferimento alla censura di illegittimità
costituzionale in esame, posto che le norme regionali impugnate
dettano una disciplina sostanzialmente analoga a quella prevista
dalle norme legislative statali che la Corte ha rettificato con le
pronunzie qui ricordate. Le questioni sollevate dal giudice a quo
devono quindi essere accolte nei termini e nei limiti precisati da
tali pronunzie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della
legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per
l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le
prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti
dell'Amministrazione regionale) nella parte in cui non prevede che,
nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma
restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di
contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento
al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché nella parte in cui,
riguardo al pensionato che presta
attività retribuita, non determina la misura della retribuzione
complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo
dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico
con le indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del
trattamento di attività.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte