Sentenza n. 377/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Pretore
di Bari nel procedimento civile vertente tra Cassano Maria e Lombardi
Nicola, iscritta al n. 924 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento per convalida di sfratto per
morosità, avente per oggetto il mancato pagamento da parte del
conduttore degli oneri accessori della locazione, il Pretore di Bari
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 l. 27
luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., ritenendo che
il mancato pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore,
in misura superiore a quella di due mensilità del canone, oltre a
costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
1455 c.c., non consentirebbe al locatore il ricorso, ex art. 658
c.p.c., alla procedura di sfratto per morosità.
Il giudice remittente riteneva che, a seguito dell'entrata in
vigore della cit. legge n. 392 del 1978, l'obbligazione avente per
oggetto gli oneri accessori era divenuta parte essenziale del
sinallagma contrattuale della locazione, al pari del pagamento del
canone; pertanto, la impossibilità per il locatore di ricorrere, nel
caso di morosità nel pagamento dei suddetti oneri, alla procedura
per convalida di sfratto lo poneva in una situazione di
ingiustificata diseguaglianza rispetto al locatore che avesse agito
in giudizio sulla base della morosità nel versamento del canone.
Interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale
chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata, sulla base
della considerazione che le differenze normative esistenti tra
l'inadempimento relativo al canone e quello concernente le spese
accessorie facessero ritenere non irragionevole una diversa tutela
processuale. Considerato in diritto Il giudice remittente dubita della costituzionalità della norma
impugnata sul rilievo che questa non prevederebbe la possibilità per
il locatore di ricorrere alla procedura di convalida di sfratto nel
caso del mancato pagamento degli oneri accessori da parte del
conduttore: da ciò derivando - secondo lo stesso giudice - una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto al locatore che
agisca sulla base della morosità per il canone; ed inoltre la
violazione del principio sancito nell'art. 24, primo comma, Cost. per
l'impossibilità di utilizzare uno strumento più spedito ed agevole.
Secondo l'ordinanza di rimessione, dalla norma impugnata si
potrebbe solo desumere, infatti, che il mancato pagamento degli oneri
accessori, nella misura indicata, può costituire motivo di
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., mentre, in
assenza di una espressa indicazione, nulla potrebbe autorizzare ad
affermare la possibilità per il locatore di ricorrere anche alla
procedura della convalida di sfratto.
In proposito osserva la Corte che dal silenzio della norma non
può trarsi un concreto orientamento nel senso prospettato dal
giudice a quo, dovendosi invece rilevare come la Corte di cassazione
(superando il proprio iniziale diverso indirizzo) si è di recente
ripetutamente pronunciata nel senso di ammettere il ricorso alla
procedura di sfratto per morosità, al di là della stessa dizione
letterale dell'art. 658 c.p.c., anche nel caso di mancato pagamento
degli oneri accessori della locazione: e ciò considerando che
questi, ormai, sono divenuti parte essenziale nel quadro
sinallagmatico del contratto e, come tali, parificati, nel
trattamento processuale, al canone di locazione.
Conseguentemente deve ritenersi che sia inesatto il presupposto
ermeneutico da cui muove l'ordinanza di remissione, in quanto la
norma impugnata, secondo il diritto vivente, non esclude
l'utilizzazione del mezzo di tutela in esame.
Pertanto, la questione proposta, sotto entrambi i profili
prospettati, è priva di giuridico fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5 l. 27 luglio 1978 n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., dal Pretore di
Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte