Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 85 del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo

Statuto degli impiegati civili dello Stato), 247 del regio decreto 3

marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale),

nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, e 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal T.A.R. della Lombardia

- Sezione staccata di Brescia - sul ricorso promosso da Albertini

Simone contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritto al n.

76 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1987 dal T.A.R. - Sezione

staccata di Brescia - sul ricorso proposto da Patti Giovan Vito

contro il Provveditorato agli Studi di Brescia e il Ministero della

pubblica istruzione, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dal T.A.R. della

Lombardia - Sezione staccata di Brescia - sul ricorso proposto da

Pini Primo contro il Comune di Pieve D'Olmi, iscritta al n. 399 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Albertini Simone nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di

Brescia -, nel procedimento instaurato da Albertini Simone contro il

Ministero della pubblica istruzione per l'impugnazione della

destituzione di diritto inflittagli a seguito di condanna a pena

detentiva per il reato di estorsione, con ordinanza del 10 luglio

1987 - pervenuta alla Corte costituzionale il 26 febbraio del 1988 -

(R.O. n. 76 del 1988), ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui prevede la

destituzione di diritto dell'impiegato condannato per determinati

delitti con sentenza passata in giudicato, con esclusione del

procedimento disciplinare, e, quindi, con preclusione, in danno della

pubblica amministrazione, dell'esercizio dei poteri disciplinari e

della relativa autonoma valutazione dei fatti;

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede che la

Corte, quando ritenga fondata una questione, non possa, prima di

dichiarare la illegittimità costituzionale di una norma, assegnare

un termine per il riesame da parte del legislatore facendo poi

seguire alla sua inerzia la detta declaratoria di illegittimità

costituzionale;

che, a parere del giudice rimettente, risulterebbero violati gli

artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 della Costituzione, in quanto

sussisterebbe una palese disparità di trattamento tra impiegati

pubblici e impiegati privati; sarebbero lesi il diritto del cittadino

al lavoro, il suo diritto di difesa nei confronti di atti della

pubblica amministrazione, e l'esigenza di imparzialità della stessa

pubblica amministrazione;

che nel giudizio si è costituita la parte privata la quale ha

svolto deduzioni analoghe a quelle del giudice rimettente;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità delle questioni;

che lo stesso T.A.R., con ordinanza del 18 dicembre 1987,

pervenuta alla Corte l'8 luglio del 1988 (R.O. n. 398 del 1988), nel

procedimento tra Patti Giovan Vito, il Provveditorato agli Studi di

Brescia e il Ministero della pubblica istruzione, ha sollevato

identica questione;

che lo stesso T.A.R., con ordinanza del 13 novembre 1987,

pervenuta alla Corte l'8 luglio 1988 (R.O. n. 399 del 1988), nel

procedimento tra Pini Primo e il Comune di Pieve d'Olmi, ha sollevato

analoga questione di legittimità costituzionale relativamente

all'art. 247, terzo comma, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con riferimento agli

artt. 3, 24, 35 e 97 della Costituzione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nei due

giudizi ha preso conclusioni identiche a quelle sopra riferite;

Considerato che i tre giudizi, siccome prospettano questioni

sostanzialmente identiche, devono essere riuniti e decisi con un

unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 971 del 1988, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 85, lett. a), del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3, e 247 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 -

nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851 - nella parte

in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di

diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare;

che, a seguito e per effetto della ricordata sentenza, le norme

impugnate sono state espunte dall'ordinamento;

che, quindi, la questione sollevata è da dichiararsi

manifestamente inammissibile;

che, a seguito e per effetto della intervenuta declaratoria di

illegittimità costituzionale, la questione sub b) deve ritenersi

priva di rilevanza nel giudizio a quo e, pertanto, a sua volta,

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili:

a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85

del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni

concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), e 247 del

regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale

e provinciale), nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n.

851, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 della

Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Lombardia Sezione staccata

di Brescia - con le ordinanze in epigrafe, perché già dichiarati

costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 971 del 1988;

b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt.

3, 4, 35, 97 e 113 della Costituzione, sollevate dallo stesso T.A.R.

per la Lombardia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte