Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/2001

Altra decisione · depositata il 28/11/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4,

e 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 9 giugno 2000 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a

carico di A.B. ed altri, iscritta al n. 589 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 giugno 2000, il tribunale

di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., "nella parte in cui

consentono all'imputato - che rivesta anche la qualità di persona

offesa, nell'ambito dello stesso procedimento, in relazione ad un

distinto capo di imputazione - di non rispondere alle domande sulle

circostanze relative al reato di cui è persona offesa";

che il rimettente premette, in punto di fatto, che due degli

imputati nel giudizio a quo, dei quali era stato richiesto l'esame

dibattimentale, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere: e

ciò anche con riguardo alle domande concernenti il reato di tentata

estorsione aggravata in loro danno, per cui si procedeva

congiuntamente e relativamente al quale, nel corso delle indagini

preliminari, essi avevano reso dichiarazioni a carico di altro

coimputato;

che, ad avviso del giudice a quo, le nome denunciate -

riconoscendo all'imputato la facoltà di non rispondere anche quando

egli sia parte offesa di un reato connesso o collegato per il quale

si procede congiuntamente nei confronti di altro imputato -

accomunerebbero irragionevolmente in un medesimo regime processuale

situazioni del tutto differenti: posto, infatti, che la ragione del

riconoscimento del "diritto al silenzio" risiede nell'esigenza di

evitare che l'imputato debba "autoaccusarsi", tale esigenza non

ricorrerebbe nell'ipotesi considerata, nella quale l'imputato è

chiamato a rispondere soltanto sulle circostanze relative al reato

dal quale è stato offeso;

che sarebbero altresì compromessi i principi di soggezione

del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell'azione

penale, di cui agli artt. 101 e 112 Cost., in quanto l'esito della

decisione del giudice e la stessa attuazione della giurisdizione

verrebbero fatti sostanzialmente dipendere dall'atteggiamento

processuale dell'imputato;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è

intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale

e al codice di procedura penale in materia di formazione e

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente

innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione

della prova in dibattimento, incidendo, tra l'altro, sul campo di

applicazione delle disposizioni che formano oggetto dell'odierna

impugnativa;

che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche

il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti

devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché

verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte