Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 426 lettera c)

del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13

giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Colli

Antonio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Reggio Emilia, nel richiamare la sentenza di questa

Corte n. 233 del 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 426 lett. c)

del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di

sentenza di non luogo a procedere per infermità psichica, preclude

al giudice per le indagini preliminari di tener conto delle

circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione di

cui all'art. 69 del codice penale, ai fini dell'applicazione della

misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222

del codice penale;

Considerato che pregiudiziale all'esame della questione sollevata

dal giudice a quo è la verifica della legittimità costituzionale

dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui

stabilisce che il giudice, all'esito della udienza preliminare,

pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando "risulta evidente

.. che si tratta di persona non imputabile";

che il nesso di pregiudizialità che lega la norma oggetto di

impugnativa e l'art. 425 del codice di rito può agevolmente

desumersi dalla circostanza che, mentre l'art. 426 dello stesso

codice disciplina i requisiti della sentenza di non luogo a procedere

ed enuncia, fra questi, l'imputazione, così da aver indotto il

remittente a intravedere la "estensibilità" dei princi'pi affermati

da questa Corte nella sentenza n. 233 del 1984, con la quale venne

dichiarata l'illegittimità costituzionale del corrispondente art.

384 n. 2 del codice abrogato, è l'art. 425 del nuovo codice che

disciplina le formule e la regola di giudizio con le quali viene

adottata la sentenza di non luogo a procedere; sicché, solo dopo

aver verificato la legittimità costituzionale della norma, che

consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere

per difetto di imputabilità, è possibile affrontare la questione

che ha dato vita al presente giudizio e, per l'effetto, esaminare la

fondatezza del petitum che il giudice a quo mostra di perseguire;

che, al riguardo, non appare manifestamente infondato il dubbio

che l'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui

stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere

quando risulta evidente il difetto di imputabilità, applicando le

misure di sicurezza nei casi e nei modi previsti dalla legge,

contrasti con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

che in proposito deve infatti rilevarsi come il giudice, alla

stregua della regola di giudizio delineata dalla norma qui

sospettata, sia chiamato ad apprezzare il merito della imputazione

con esclusivo riferimento ad un parametro di "non evidenza" che il

fatto non sussista, l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto

non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato, con

la conseguenza di imporre la pronuncia di una sentenza di non luogo a

procedere per difetto di imputabilità ed applicare, se del caso, le

misure di sicurezza, all'esito di un accertamento di responsabilità

che tiene conto solo della non manifesta infondatezza dell'addebito;

che dal quadro normativo appena delineato scaturisce, quindi, il

sospetto di una irragionevole compressione del diritto di difesa che

non può certo ritenersi bilanciato da contrapposte esigenze di

economia processuale, in quanto la persona non imputabile viene ad

essere perciò solo privata del dibattimento e della conseguente

possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito

della regiudicanda;

che tutto ciò potrebbe determinare, altresì, una

ingiustificata disparità di trattamento tra quanti versano nella

identica situazione di non imputabilità, dal momento che per costoro

la possibilità di fruire dell'epilogo dibattimentale e delle

conseguenti garanzie viene fatta dipendere esclusivamente dal tipo di

modulo processuale adottato, giacché la preclusione a quell'epilogo

non si realizza in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel

giudizio direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase

dell'udienza preliminare;

che nella specie appare infine prospettabile anche il dubbio di

eccesso di delega, posto che nel numero 52), sesto periodo, dell'art.

2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, tra le cause che

legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, non

v'è menzione di quella relativa al difetto di imputabilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, la questione di

legittimità dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia

sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che

l'imputato è persona non imputabile;

Ordina la sospensione del giudizio introdotto con l'ordinanza

iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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