Sentenza n. 379/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/10/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 333/1992
- art. 7legge 359/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 7, comma 7, della
legge 14 novembre 1992, n. 438 (esattamente: del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, recante: "Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali", convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del
1992), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno-18 luglio 1997 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti
proposti da Francesco Biancofiore ed altri contro il Ministero delle
finanze ed altro, iscritta al n. 836 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso, nei confronti del Ministero
delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza, da
numerosi appartenenti a quel Corpo, i quali chiedevano la
perequazione del loro trattamento retributivo, che sarebbe stato
inferiore a quello di colleghi con minore anzianità di servizio
(promossi allo stesso grado successivamente all'entrata in vigore del
d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, che ha stabilito nuovi criteri di
retribuzione e passaggi di qualifica), il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 25 giugno-18 luglio
1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante "Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica" (convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), e dell'art. 7,
comma 7, della legge 14 novembre 1992, n. 438 (esattamente: del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante "Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali", convertito, con modificazioni, nella legge n.
438 del 1992).
Le disposizioni denunciate hanno abrogato precedenti norme che
prevedevano l'allineamento stipendiale. L'art. 2, comma 4, del
decreto-legge n. 333 del 1992 ha soppresso l'art. 1, comma 7, secondo
periodo, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468), che attribuiva
a tutto il personale militare con un trattamento stipendiale
inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore
anzianità di servizio, ma promosso successivamente, lo stesso
trattamento stipendiale di quest'ultimo. L'art. 7, comma 7, del
decreto-legge n. 384 del 1992 prevede che l'art. 2, comma 4, del
decreto-legge n. 333 del 1992 va interpretato nel senso che dalla
data della sua entrata in vigore (11 luglio 1992) non possono essere
più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, anche se
aventi effetti anteriori a tale data.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel
corso di un giudizio nel quale i ricorrenti contestavano il sistema
di progressione del trattamento retributivo previsto per la Guardia
di finanza dal d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, che recepisce l'accordo
del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato, esteso
poi agli altri Corpi di polizia.
In particolare, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina dei
passaggi di livello stipendiale prevista dall'art. 18 del
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 1981, n. 432) avrebbe comportato benefici
economici non sempre equilibrati, conseguiti sulla base della
collocazione, nel nuovo livello, in classe o scatto con stipendio
immediatamente superiore a quello percepito nella precedente
posizione.
La sperequazione sarebbe aumentata con l'applicazione degli artt.
3 e 4 del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150. Per i militari promossi
successivamente all'entrata in vigore di tale accordo l'importo base
dello stipendio è separato dall'anzianità di servizio, che viene
retribuita a parte secondo il valore delle classi o degli scatti in
godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta delle classi e scatti
maturati dopo tale data.
Gli scatti gerarchici di carriera non verrebbero compresi, ai fini
della retribuzione individuale di anzianità, negli scatti in
godimento al 31 dicembre 1986, ed il sistema di avanzamento nel Corpo
della Guardia di finanza avrebbe fatto sì che a sottufficiali più
giovani nel grado e con minore anzianità di servizio sia stato
attribuito un trattamento economico più elevato di sottufficiali
più anziani, senza che possa essere applicato il meccanismo
perequativo dell'allineamento stipendiale.
Ne deriverebbe la violazione del principio costituzionale di
eguaglianza, giacché a parità di funzioni dovrebbe corrispondere un
trattamento stipendiale uguale, se non maggiore in relazione alla
maggiore anzianità di servizio. Inoltre, essendo la retribuzione
oggetto di particolare protezione costituzionale, secondo un
principio consolidato dovrebbero essere perequati i corrispettivi
delle categorie di lavoratori che esplicano le stesse funzioni o
attività lavorative, mentre dovrebbero essere esclusi privilegi
arbitrari e non giustificati. Il giudice rimettente, pur rilevando
che il criterio della progressione economica in base all'anzianità
non costituisce un precetto di rango costituzionale, ritiene che esso
rappresenti sempre uno degli elementi fondamentali del sistema.
2. - L'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,
prima serie speciale, del 3 dicembre 1997.
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in
giudizio con atto depositato l'11 febbraio 1998, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o, nel merito, infondata. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe le
disposizioni che, nel contesto di misure adottate per il risanamento
della finanza pubblica, hanno eliminato ogni allineamento automatico
dei trattamenti retributivi nell'ambito del pubblico impiego.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio denuncia, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione:
a) l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359),
che ha soppresso la disposizione che attribuiva a tutto il personale
militare con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al
pari grado, avente pari o minore anzianità di servizio ma promosso
successivamente, lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo
(art. 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre
1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1987, n. 468);
b) l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.
438), che ha interpretato l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 333
del 1992 nel senso che dalla data della sua entrata in vigore (11
luglio 1992) non possono essere più adottati provvedimenti di
allineamento stipendiale, anche se con effetti anteriori a tale data.
Ad avviso del giudice rimettente, la soppressione del meccanismo di
allineamento stipendiale automatico non avrebbe consentito di porre
riparo a sperequazioni retributive che si sarebbero verificate nel
Corpo della Guardia di finanza, in relazione al sistema di
avanzamento ed all'applicazione del nuovo regime retributivo.
Sottufficiali con minore anzianità di grado e di servizio, promossi
successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. 10 aprile 1987, n.
150, avrebbero percepito un trattamento economico più elevato di
quelli più anziani. Questa situazione manifesterebbe la violazione
dei principi costituzionali di eguaglianza (art. 3), di
proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto (art. 36) e di
buon andamento dell'amministrazione (art. 97).
2. - Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità
dell'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto
il relativo atto è stato depositato oltre il termine stabilito
dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo
quanto prevede l'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti
a questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 177 e n. 143 del 1999).
3. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.
Il contesto nel quale essa sorge è costituito dalla disciplina del
trattamento economico e dell'avanzamento di carriera del personale
della Guardia di finanza. Ad esso si applica (in forza del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472) il d.P.R. 10
aprile 1987, n. 150, che recepisce l'accordo del 13 febbraio 1987 per
il personale della Polizia.
Apportando complessivi miglioramenti al trattamento economico, il
d.P.R. n. 150 del 1987 ha separato lo stipendio base previsto per i
singoli livelli retributivi dalla progressione retributiva connessa
all'anzianità di servizio, che concorre a comporre la "retribuzione
individuale di anzianità". Quest'ultima è commisurata alle classi e
agli scatti di stipendio in godimento al 31 dicembre 1986, con
ulteriori aggiustamenti connessi all'applicazione del nuovo sistema
(art. 3). Nei passaggi di qualifica, per le promozioni che comportano
un livello retributivo superiore, viene attribuita, oltre al nuovo
stipendio, la retribuzione individuale di anzianità in godimento al
31 dicembre 1986; mentre per le promozioni alla qualifica superiore
nell'ambito dello stesso livello retributivo viene riconosciuto uno
scatto aggiuntivo dello stipendio in godimento (art. 4).
La nuova disciplina, ed in particolare il calcolo della
retribuzione individuale di anzianità in caso di passaggio di
qualifica, avrebbe determinato, ad avviso del giudice rimettente,
evidenti sperequazioni, in quanto gli scatti gerarchici di carriera
non sarebbero stati considerati ai fini della retribuzione
individuale di anzianità.
Ma la questione di legittimità costituzionale non viene proposta
per le norme che determinerebbero nella prima applicazione del nuovo
regime retributivo le ritenute sperequazioni, bensì per la mancanza
di quel permanente meccanismo di adeguamento stipendiale automatico
in precedenza previsto (art. 1, comma 7, secondo periodo, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379), venuto meno con la generale
soppressione dell'istituto dell'allineamento stipendiale, in quanto
esso stesso causa di distorsioni. Difatti l'applicazione di tale
istituto, che pur era diretto ad eliminare diseguaglianze, creava a
sua volta diseguaglianze ulteriori, alterava il principio secondo il
quale la progressione nel trattamento economico deve corrispondere a
criteri prefissati nella legge e nei contratti collettivi e finiva
con il determinare effetti irrazionali che ne hanno, appunto,
giustificato la generalizzata soppressione (sentenza n. 6 del 1994;
ordinanze n. 105 e n. 394 del 1994, n. 40 e n. 523 del 1995).
Gli inconvenienti o le distorsioni che si verificano per effetto
dell'eventuale irrazionalità o inadeguatezza di meccanismi
retributivi stabiliti o recepiti dal legislatore con un nuovo regime
retributivo non possono, dunque, trovare rimedio consolidando quegli
effetti mediante l'adozione di ulteriori meccanismi destinati, essi
pure, a determinare irrazionalità e diseguaglianze (cfr. sentenze n.
57 del 1993, n. 146 del 1994 e n. 386 del 1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e
dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
(Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico
impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte