Sentenza n. 38/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1970 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 545,
quarto comma, e 553 del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 21 giugno 1968 dal pretore di Pinerolo nel
procedimento di esecuzione vertente tra Mauro Mario e Socratini Barreca
Michelina, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 21 giugno 1968 emessa nel corso del procedimento
di esecuzione promosso da Mauro Mario contro Socratini Barreca
Michelina, il pretore di Pinerolo ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di
procedura civile in relazione al terzo comma dello stesso articolo,
nella parte in cui, in ordine ai crediti non alimentari "assoggetta a
pignoramento la quota fissa di un quinto dello stipendio dovuto da
privati, anziché quella quota variabile che il pretore ritenga
pignorabile, come invece è consentito dal terzo comma citato per i
crediti alimentari".
Secondo il pretore, la norma denunziata violerebbe il principio di
eguaglianza dell'art. 3 della Costituzione perché potrebbe incidere in
misura più sensibile sulle retribuzioni meno alte e prossime al limite
minimo, che non su quelle di maggior importo; dando luogo, in questo
caso, ad una ingiusta sperequazione a danno dei lavoratori meno
abbienti: senza alcuna possibilità di riduzione discrezionale a quota
graduata e variabile.
Il giudice a quo ha sollevato contestualmente questione di
legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice di procedura
civile "considerato in collegamento col citato quarto comma dell'art.
545 dello stesso codice, nella parte in cui, imponendo al pretore di
assegnare, in pagamento del credito, la somma pignorata nella misura
richiesta, senza possibilità di graduazione, sarebbe suscettibile di
ridurre la retribuzione del debitore al di sotto del minimo (salariale)
necessario per garantire a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera
e dignitosa" violando così il principio stabilito in proposito
dall'art. 36 della Costituzione, che sarebbe applicabile anche a quei
casi di insufficienza della retribuzione derivante da decurtazioni
dovute a cause estranee al rapporto di lavoro.
Nessuna delle parti si è costituita in giudizio. Considerato in diritto :
1. - La prima questione sollevata con l'ordinanza di rinvio in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, riguarda l'articolo 545,
quarto comma, del codice di procedura civile, in quanto, riconoscendo
pignorabili, dai creditori in genere, nella misura fissa di un quinto,
gli stipendi ed i salari dovuti all'esecutato, la norma verrebbe ad
incidere in misura più sensibile sulle basse retribuzioni in confronto
a quelle di maggiore importo.
La questione non è fondata.
Questa Corte, con la sentenza n. 20 del 1968, si è già
pronunciata nel senso che il limite di un quinto pignorabile è stato
adottato dal legislatore in base ad un potere razionalmente esercitato
anche secondo gli insegnamenti della scienza economica. Tra i due
criteri, in astratto ammissibili, della proporzionalità rispetto alla
misura della retribuzione ovvero della progressività, per cui chi ha
una retribuzione più bassa viene colpito, in proporzione, con una
minore incidenza di misura, è stato preferito il secondo criterio,
che, secondo il suespresso giudizio della Corte, risulta immune da ogni
indizio di incostituzionalità.
Nell'ordinanza di rinvio non sono addotti, su questo punto, nuovi e
diversi argomenti, validi per addivenire a differente decisione.
L'ordinanza prospetta, tuttavia, sotto ulteriore profilo, l'ipotesi
di incostituzionalità dell'art. 545, quarto comma, del codice di
procedura civile se confrontato col terzo comma (pignorabilità in
misura variabile per i crediti alimentari).
La disparità di trattamento, a seconda della natura del credito,
si risolverebbe, stando all'ordinanza, in violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in quanto non sarebbe escluso che, in particolari
circostanze, un credito per alimenti, che pur meriterebbe in ogni caso
maggior tutela, possa essere garantito con pignoramento inferiore al
quinto, mentre un credito non alimentare sarebbe, sempre e comunque,
meglio tutelato mediante pignoramento mai inferiore al quinto.
L'ordinanza, così ponendo la questione, non considera che il
particolare trattamento disposto per i crediti alimentari dipende dalla
peculiare natura dell'obbligo corrispondente, condizionato sia al
bisogno dell'alimentando, sia alla capacità economica dell'obbligato,
quale residua, dopo soddisfatti i suoi propri debiti.
La variabilità dell'obbligo giustifica la variabilità della
misura esecutiva per effettuarne l'adempimento. Nemmeno sotto questo
profilo sussiste alcuna irrazionale differenziazione di trattamento.
2. - L'ordinanza, nel quadro generale della stessa materia, ha
sollevato anche una particolare questione riguardante l'art. 553 cod.
proc. civ. (assegnazione di crediti) come connesso e conseguenziale a
quanto sopra esaminato, inserendo anche al riguardo l'ipotesi che il
sistema di legge possa dar luogo a contrasto con l'art. 36 della
Costituzione.
La Corte osserva, in primo luogo, che, essendo la norma dell'art.
553 complementare della precedente di cui all'art. 545, valgono, per
escluderne l'incostituzionalità, le stesse considerazioni suesposte.
In secondo luogo osserva che il principio dettato dall'art. 36 vale
per regolare il rapporto di lavoro nell'ambito suo proprio attinente
alla sua conclusione ed attuazione e non si estende alle conseguenze
contingenti ed eventuali che possano essere occasionate da eventi che
da quel rapporto prescindano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 545, quarto comma, e 553 del codice di procedura civile
sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di Pinerolo
in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l' 11 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte