Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560, 561 e

562 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 554,

comma 1, e 555 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 9 maggio 1995 dal Pretore di Torino nel procedimento penale

a carico di Tuorto Domenico, iscritta al n. 438 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Torino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 560, 561 e 562 del codice di

procedura penale, in relazione agli artt. 554, comma 1, e 555 dello

stesso codice, nella parte in cui consentono al pubblico ministero di

emettere direttamente ed autonomamente il decreto di citazione a

giudizio dell'imputato, deducendone il contrasto:

1) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'eventuale carenza

di indagini del pubblico ministero non può essere colmata, a

differenza di quanto avviene nei procedimenti di competenza del

tribunale, con nessun meccanismo di integrazione probatoria prima

della citazione a giudizio, con negativi riflessi sulla possibilità

di celebrare il giudizio abbreviato;

2) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto nel rito pretorile

sussiste una "impossibilità di integrazione probatoria da parte

della difesa prima del rinvio a giudizio" potendo l'imputato aver

appreso dell'esistenza del procedimento soltanto con la citazione a

giudizio;

3) con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla direttiva

numero 37) della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, giacché il

potere-dovere del pubblico ministero di compiere accertamenti anche a

favore dell'indagato dovrebbe comportare un adeguato potere di

controllo da parte del giudice;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo, nel censurare la disciplina che

regola il provvedimento di rinvio a giudizio nel procedimento

pretorile, omette di indicare quale dovrebbe essere la soluzione

costituzionalmente imposta, sicché il quesito risulta formulato in

termini tali da sollecitare l'adozione di una pronuncia sui generis

secondo linee che questa stessa Corte è invitata a ricercare e

costruire;

che, d'altra parte, è lo stesso rimettente ad aver

conclusivamente osservato come, per superare lo "sbarramento"

determinato dalla mancanza della udienza preliminare nel procedimento

davanti al pretore, si sarebbe potuto introdurre un meccanismo

analogo a quello stabilito per il giudizio immediato, ovvero

prevedere "altri sistemi di controllo da parte del giudice

sull'attività del pubblico ministero, prima del rinvio a giudizio

dell'imputato", rendendo così evidente la pluralità delle possibili

opzioni secondo le quali pervenire alla auspicata ricomposizione del

sistema;

che, pertanto, richiedendosi a questa Corte un intervento che

rientra nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa, la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 560, 561 e 562 del codice di

procedura penale, in relazione agli artt. 554, comma 1, e 555 dello

stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della

Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte