Sentenza n. 380/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 91/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma
primo, e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 (Norma per
l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito in legge
31 marzo 1977, n. 91, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre
1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da S.p.a. Zust-
Ambrosetti contro Maravigna Ernestina iscritta al n. 173 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Maravigna Ernestina;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso dalla S.p.a. Zust-Ambrosetti
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova 21 giugno
1989, confermativa della sentenza del Pretore con cui era stata
respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla detta società
contro la dipendente Ernestina Maravigna per ottenere la restituzione
delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di
contingenza in relazione agli scatti maturati dopo il 1° febbraio
1977, la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 novembre 1990, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma,
e 4 del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo
1977, n. 91, nella parte in cui escludono, senza limiti temporali e
con comminatoria di nullità delle clausole contrattuali contrarie,
la computabilità dell'indennità di contingenza sulle mensilità
aggiuntive a quelle previste dalla contrattazione collettiva
prevalente nel settore dell'industria.
2. - Si è costituita la resistente rilevando che questa Corte,
con sentenza n. 124 del 1991, ha già dichiarato la sopravvenuta
illegittimità costituzionale della prima delle norme impugnate.
Atteso che l'altra norma, cioè l'art. 4, secondo comma, del citato
decreto, è una norma sanzionatrice delle clausole contrattuali stipulate in deroga ai massimi legali imperativamente stabiliti dal
decreto, la parte costituita in giudizio conclude nel senso che "o
l'art. 4 è già caduto e qualsiasi ulteriore sanzione formale dovrà
ritenersi superflua, oppure tale norma dovrà essere fatta cadere
anche formalmente". Considerato in diritto
1. - Sono impugnati dalla Corte di cassazione, per contrasto con
gli artt. 3 e 36 della Costituzione, gli artt. 2, primo comma, e 4,
secondo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge
31 marzo 1991, n. 91, nella parte in cui escludono, senza limiti di
tempo e con comminatoria di nullità delle clausole difformi di
regolamento o di contratto, la computabilità degli incrementi
dell'indennità di contingenza maturati dopo il 1° febbraio 1977
nelle mensilità di retribuzione ulteriori alla tredicesima, previste
in settori diversi da quello dell'industria.
2. - In riferimento all'art. 2, primo comma, del d.-l. n. 12 del
1977, la questione è manifestamente inammissibile perché tale
disposizione è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima
in parte qua, a decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124
del 1991.
3. - Conseguentemente la questione deve essere dichiarata
inammissibile anche in relazione all'art. 4, secondo comma, sebbene
non investito dal dispositivo della citata sentenza, perché questa
norma, non essendo suscettibile di applicazione autonoma, non può
formare oggetto di un autonomo giudizio di legittimità
costituzionale. Si tratta, infatti, di norma secondaria o
strumentale, avente funzione di sanzione (nella forma della nullità)
delle disposizioni di regolamento o di contratto in contrasto con le
norme imperative primarie del decreto. Come tale, essa è applicabile
solo congiuntamente a tali norme, e quindi diventa inapplicabile
nella misura in cui venga meno, in forza di una dichiarazione di
illegittimità costituzionale, l'efficacia delle norme primarie.
Diversamente dall'invalidità conseguenziale prevista dall'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'inapplicabilità di una norma
secondaria, legata da un nesso di complementarità e insieme di
subordinazione funzionale alla norma primaria dichiarata
costituzionalmente illegittima, è una conseguenza automatica, che
non va dichiarata dalla Corte, ma deve essere valutata volta per
volta dal giudice del merito. In questo senso la questione relativa
all'art. 4 del decreto n. 12 del 1977 è assorbita dalla questione,
già risolta, relativa all'art. 2, primo comma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 1°
febbraio 1977, n. 12 (Norma per l'applicazione dell'indennità di
contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, perché
già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua, a
decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124 del 1991,
questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del citato decreto-legge, sollevata, in
riferimento alle stesse norme, dalla Corte sopra nominata con la
medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte