Sentenza n. 380/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/10/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343 e dell'art.
598 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 settembre
1997 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di
Marcello Campisani, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale promosso, con l'imputazione di
oltraggio a un magistrato in udienza, nei confronti di un avvocato
che nella discussione finale del dibattimento avrebbe pronunciato
frasi ritenute offensive nei confronti del pubblico ministero, il
pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 26 settembre 1997, ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 343 del codice penale, nella parte in cui prevede
che le offese arrecate nel corso del dibattimento dal difensore al
pubblico ministero integrino il reato di oltraggio a un magistrato in
udienza. Questa previsione di reato violerebbe gli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, perché non sarebbe giustificato
il differente trattamento sanzionatorio delle offese arrecate dal
difensore al pubblico ministero, rispetto al trattamento delle offese
arrecate nelle medesime circostanze dal pubblico ministero al
difensore, le quali integrano, invece, il meno grave delitto di
ingiuria (art. 594 cod. pen.). Si tratterebbe, difatti, di condotte
identiche, tenute da soggetti che si trovano in condizioni di
parità, giacché nell'udienza il pubblico ministero ed il difensore
rivestirebbero la medesima qualifica di "parte" e parteciperebbero al
processo penale "su basi di parità" (art. 2, comma 1, n. 3, della
legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega legislativa al Governo per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale). Posta questa
sostanziale identità di posizione e di poteri, non troverebbe
ragionevole giustificazione il differente trattamento sanzionatorio
del pubblico ministero e del difensore, i quali hanno tenuto
identiche condotte, non potendo avere rilievo la loro diversa
qualificazione soggettiva (il pubblico ministero è considerato
pubblico ufficiale, mentre il difensore esercita un servizio di
pubblica necessità);
b) in subordine, dell'art. 598 del codice penale, nella parte in
cui non prevede la non punibilità, stabilita per le offese contenute
negli scritti o discorsi difensivi delle parti o dei loro
patrocinatori, anche per le offese verso il pubblico ministero in
interventi del difensore nel corso di una udienza penale. La mancata
estensione dell'esimente anche a questo caso violerebbe sia il
principio di eguaglianza sia il diritto di difesa (artt. 3 e 24,
secondo comma, Cost.), giacché sarebbe consentito al pubblico
ministero pronunciare affermazioni che ledono l'onore dell'imputato o
del suo difensore, godendo della immunità, mentre il difensore,
nell'ambito della stessa udienza penale e nell'esercizio del mandato
difensivo, se pronuncia le stesse frasi nei confronti del pubblico
ministero non solo incorrerebbe nel reato di oltraggio, ma non
godrebbe neppure dell'esimente prevista all'art. 598 cod. pen. Questo
sistema sarebbe del tutto incoerente, perché alla libertà del
dibattito in giudizio potrebbe essere sacrificato l'onore o la
reputazione della persona, che è un bene di rango costituzionale, ma
non il prestigio della pubblica amministrazione, che sarebbe un bene
estraneo alla Costituzione. Considerato in diritto
1. - Le due questioni di legittimità costituzionale investono:
a) la disciplina dell'oltraggio a un magistrato in udienza,
prevista dall'art. 343 del codice penale, che troverebbe applicazione
anche alle frasi offensive dell'onore o del prestigio del pubblico
ministero pronunciate nel corso della discussione in una udienza
penale dal difensore dell'imputato, mentre le stesse offese, se
arrecate dal pubblico ministero al difensore, sarebbero punite più
lievemente, perché configurerebbero il reato di ingiuria (art. 594
cod. pen.);
b) la disciplina della non punibilità delle offese contenute
negli scritti e nei discorsi delle parti o dei loro patrocinatori nel
processo, prevista dall'art. 598 del codice penale, nella parte in
cui non consente l'applicazione della stessa esimente alle offese
arrecate dal difensore al pubblico ministero nel corso della
discussione in un processo penale.
Il pretore di Brescia indica quali parametri per la verifica della
legittimità costituzionale delle disposizioni denunciate gli artt.
3 e 24, secondo comma, della Costituzione e propone la seconda
questione, concernente la mancata estensione della esimente,
denominata anche "immunità giudiziaria", come subordinata al mancato
accoglimento della prima, relativa alla estensione del reato di
oltraggio a un magistrato in udienza.
Quanto alla prima questione, sarebbe ingiustificata la disparità
di trattamento tra pubblico ministero e difensore, i quali
nell'udienza penale, nell'ambito e ai fini dello svolgimento di
tipiche attività processuali, hanno entrambi la qualifica di "parte"
e partecipano al procedimento in condizioni di parità.
Quanto alla seconda questione, oltre allo stesso profilo relativo
alla parità delle parti nel processo penale, la mancata estensione
dell'esimente alle offese arrecate dal difensore al pubblico
ministero in udienza inciderebbe sulla libertà del dibattito
giudiziale, che la "immunità giudiziaria" tende a salvaguardare,
venendo così ad intaccare il diritto di difesa.
2. - La prima delle due questioni di legittimità costituzionale,
relativa all'art. 343 cod. pen., non è fondata.
Questa disposizione è rimasta inalterata nella configurazione del
reato di oltraggio a magistrato in udienza, per il quale, in
occasione della più recente legge di depenalizzazione, è stata solo
diminuita la entità della sanzione (art. 18 della legge 25 giugno
1999, n. 205). La previsione del fatto come reato è quindi tuttora
vigente, nonostante sia stata abrogata la figura di "genere" del
delitto di oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale (art. 341 cod.
pen.).
L'art. 343 cod. pen., punendo chiunque offende l'onore o il
prestigio di un magistrato in udienza, si riferisce, secondo la
comune interpretazione recepita dal giudice rimettente, ad ogni
magistrato che svolga le funzioni del suo ufficio nel contesto,
appunto, dell'udienza, sia esso giudicante o requirente: viene così
assicurata una specifica protezione del prestigio degli organi di
giustizia, particolarmente nel momento formale e solenne della
celebrazione del processo. Risponde, del resto, ad una remota
tradizione, comune a paesi di antica e consolidata democrazia (cfr.
sentenza n. 313 del 1995), salvaguardare la dignità di chi compie
atti nei quali si manifesta la giurisdizione.
La scelta del legislatore di rispondere a questa esigenza,
configurando come apposita figura di reato l'oltraggio a un
magistrato in udienza e comprendendo in tale figura il pubblico
ministero, non contrasta con i parametri di valutazione della
legittimità costituzionale indicati dal giudice rimettente. Lo
strumento penale intende proteggere la dignità della funzione
giurisdizionale e non è arbitrario o irragionevole avere esteso la
medesima protezione anche all'attività del pubblico ministero in
udienza.
D'altra parte la questione di legittimità costituzionale, relativa
all'art. 343 cod. pen., è prospettata non già con riguardo ai
profili oggettivi, per escludere che sia legittimo sanzionare
penalmente come oltraggio le espressioni offensive dell'onore e del
prestigio del pubblico ministero in udienza, ma è invece proposta
per attribuire rilievo a profili soggettivi, attinenti alla qualità
ed alla funzione dell'autore del fatto, quando egli sia il difensore
di una delle parti in giudizio. Proprio questo dimostra che i dubbi
di legittimità costituzionale non riguardano la figura di reato, ma
la punibilità del difensore per le espressioni usate nel corso
dell'udienza e nello svolgimento dell'ufficio difensivo, ciò al fine
di salvaguardarne la funzione.
Sotto il profilo del principio di eguaglianza, la parità delle
parti, pubblica e privata, che è inerente al processo, non implica
necessariamente che sia identica la qualificazione soggettiva di
esse, né impone la eguaglianza del loro stato e della loro
condizione, al di là della "parità delle armi" che è propria del
processo.
3.1. - La questione di legittimità costituzionale relativa alla
estensione della esimente per offese in scritti e discorsi
pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi
all'autorità giudiziaria (art. 598 cod. pen.) non è fondata, nei
sensi di seguito precisati.
La non punibilità per le offese contenute negli scritti presentati
o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei
procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria è tradizionale,
prevista già dal primo codice unitario (art. 398 del codice penale
del 1889), e si fonda sull'esigenza di assicurare una libera e piena
esplicazione della difesa, senza le remore che possono derivare dal
rischio di incriminazione per espressioni, eventualmente considerate
offensive, usate nel contesto difensivo. La non punibilità copre un
campo più ristretto di quello sanzionato penalmente dall'art. 343
cod. pen.: dal punto di vista soggettivo l'esimente non riguarda
tutti i soggetti ma solo le parti del processo, siano esse quelle
pubbliche o quelle private, ed i patrocinatori di queste ultime; dal
punto di vista oggettivo l'esimente è circoscritta esclusivamente
nell'ambito dell'oggetto della causa. Ciò rende evidente che la non
punibilità, prevista dall'art. 598 cod. pen., tende a salvaguardare
esclusivamente la libertà di discussione delle parti ed ha, quindi,
una funzione strumentale rispetto alla formazione del giudizio.
La tutela della libertà della difesa, che potrebbe non essere
efficiente se non fosse libera dalla preoccupazione di possibili
incriminazioni per offese all'altrui onore e decoro (sentenza n. 128
del 1979; ordinanza n. 889 del 1988), non attribuisce tuttavia una
singolare facoltà di offendere. Tutti gli atti ed ogni condotta nel
processo debbono rispecchiare il dovere di correttezza, anche nelle
forme espressive usate dalle parti. L'esimente per le offese arrecate
non ne elimina il disvalore, né esclude sanzioni di tipo diverso da
quelle penali. Difatti il dovere di correttezza, decoro e rispetto
della reciproca dignità nel rapporto tra le parti rimane integro e
trova sanzione tanto nel processo quanto fuori di esso, nell'ambito
degli strumenti preordinati all'osservanza delle regole di
deontologia professionale. Sotto il primo aspetto la disciplina
dell'udienza e la direzione del dibattimento, affidati al presidente
(art. 470 cod. proc. pen.), comprendono il potere che questi ha di
intervenire per contenere e ricondurre nell'ambito della correttezza
le modalità espressive usate dalle parti, disponendo anche la
eliminazione di quanto è offensivo ed assegnando alla persona offesa
una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (art.
598, secondo comma, cod. pen.). Sotto il secondo aspetto è compito
degli organi preposti ad assicurare il rispetto delle regole di
deontologia professionale procedere disciplinarmente nei confronti di
chi venga meno al dovere di correttezza, dignità e decoro cui deve
essere sempre improntata anche l'attività difensiva nella dialettica
con le altre parti e nel rispetto di esse.
3.2. - Il giudice rimettente considera l'esimente stabilita
dall'art. 598 cod. pen. non applicabile alle offese arrecate dal
difensore dell'imputato all'onore o al prestigio del pubblico
ministero in udienza. Essa riguarderebbe, secondo la interpretazione
prevalente, solo i delitti di ingiuria e di diffamazione, ma non
anche quello di oltraggio a un magistrato in udienza.
Questa interpretazione trae argomento dalla collocazione della
norma e, storicamente, dalla intenzione del legislatore, quale si
può ricavare dalla Relazione ministeriale al Progetto definitivo di
nuovo codice penale (II, n. 691). La disposizione che prevede
l'esimente è, difatti, inserita nel contesto dei delitti contro
l'onore (ingiuria e diffamazione), mentre il reato di oltraggio a un
magistrato in udienza è compreso tra i delitti contro la pubblica
amministrazione.
Così interpretata, la disposizione denunciata verrebbe
incoerentemente a limitare la garanzia cui essa stessa è
preordinata. Per un verso l'assoluta libertà di espressione sarebbe
assicurata ad una sola delle parti in giudizio, giacché l'esimente
opererebbe per le espressioni usate dal pubblico ministero ma non per
quelle del difensore; per altro verso la libertà difensiva, che lo
stesso legislatore ha voluto fosse esercitata senza remora alcuna,
verrebbe garantita solo parzialmente e nei confronti di alcuni
soggetti.
È tuttavia possibile dare dell'art. 598 cod. pen. una diversa
interpretazione, che porti ad escludere la lesione del principio di
eguaglianza e del diritto di difesa.
Difatti non manca un altro, sia pur minoritario, orientamento
interpretativo, che non attribuisce rilievo decisivo alla
collocazione della disposizione, ma valorizza elementi che riguardano
la struttura del reato e le finalità dell'esimente. Sotto il primo
profilo le offese contenute in discorsi pronunciati dalle parti o dai
loro patrocinatori dinanzi all'autorità giudiziaria e concernenti
l'oggetto della causa non differiscono, quanto alla condotta, a
seconda che il destinatario delle espressioni offensive sia una parte
privata o il pubblico ministero; per altro verso, la finalità
perseguita dal legislatore non potrebbe essere efficacemente
realizzata, se la portata dell'esimente fosse circoscritta in
relazione ai soggetti destinatari delle offese. La diversa intenzione
del legislatore non è decisiva ai fini della interpretazione della
norma, tenuto conto di questi elementi oggettivi e teleologici, da
considerare, tra l'altro, in un contesto normativo, relativo
all'oltraggio, ampiamente mutato.
Essendo, dunque, possibile una interpretazione che rende la norma
compatibile con i principi costituzionali, essa deve essere
preferita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 343 del codice penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di
Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 598 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, dal pretore di Brescia con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte