Sentenza n. 381/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, n. 2 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1981 dal
Tribunale di Agrigento, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1982
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116
dell'anno 1982;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ord. 19 giugno 1981, il Tribunale di Agrigento sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 n. 2 cod.
pen., con riferimento all'art. 3 Cost.
Rilevava il Tribunale l'irragionevole diversità di trattamento
che si verifica allorquando due condanne a pena detentiva per due
successivi delitti, ascritti allo stesso imputato, seguono secondo la
cronologia della commissione, e quando, invece, la condanna per il
delitto precedentemente commesso si verifichi dopo quella intervenuta
per il delitto successivo.
Infatti, mentre nel primo caso, ove fra la commissione dei due
delitti intercorra oltre cinque anni (e non sia applicabile la
disposizione di cui all'u.p. dell'art. 163 cod. pen.), il già
condannato a pena sospesa non potrà godere di altra sospensione
sulla condanna per il secondo delitto, ma conserverà la prima
sospensione in grazia del disposto di cui all'art. 167 cod. pen.,
nell'altra ipotesi (e sempre se non ricorra l'applicazione dell'u.p.
dell'art. 163 cod. pen.), non solo non potrà godere della
sospensione condizionale sulla condanna per il primo delitto perché
vi osta il secondo comma, n. 1. dell'art. 164 cod. pen., ma per di
più si vedrà revocata la sospensione concessa sulla condanna
intercorsa per il secondo delitto, ai sensi dell'art. 168 n. 2 cod.
pen.
Secondo il Tribunale rimettente, tale effetto lesivo del principio
di uguaglianza sarebbe dovuto a quest'ultimo disposto, in quanto non
prevede che la revoca di diritto sia esclusa quando colui che ha
beneficiato della sospensione condizionale riporti altra condanna per
un reato commesso in epoca antecedente al quinquennio che precede la
prima sentenza di condanna (rectius: la commissione del reato per cui
ebbe a seguire la prima condanna - art.167, primo co., cod. pen.).
Nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio. Considerato in diritto Sembra effettivamente sussistere l'irrazionale diverso trattamento
di due situazioni eguali, così come rilevato dal Tribunale di
Agrigento, in quanto, nel caso in esame, la revoca di diritto della
concessa sospensione condizionale non deriva dal comportamento del
condannato che denoti carenza di resipiscenza, sordità al precedente
intervento della Giustizia e insensibilità al beneficio ricevuto, ma
soltanto dal fatto occasionale che la condanna per il delitto
precedentemente commesso segua nel tempo a quella inflitta per il
reato successivo. Ma non può essere condiviso l'assunto del
Tribunale, secondo cui l'irragionevole disparità troverebbe la sua
causa nel disposto di cui all'art. 168, n. 2 cod. pen.
Infatti, come lo stesso Tribunale di Agrigento ha correttamente
messo in luce, se le due condanne avessero seguito l'ordine
cronologico dei commessi reati, la condanna per il reato
successivamente commesso, fatta salva l'ipotesi di cui all'u.p.
dell'art. 163 cod. pen., non avrebbe potuto beneficiare della
sospensione condizionale della pena perché vi ostava la condanna
precedente a pena detentiva (art. 164, secondo comma, n. 1, cod.
pen).
È giusto, pertanto, che, ove successivamente si verifichi
condanna a pena detentiva per un reato commesso precedentemente alla
prima condanna, si proceda a revoca della condizionale, concessa in
occasione della precedente condanna, perché in quel momento si
accerta che in realtà, all'epoca del processo precedente, l'imputato
aveva già commesso altro reato per cui si è avuto in seguito
condanna a pena detentiva: condanna che sarebbe stata ostativa, se si
fosse avuta tempestivamente, secondo l'ordine dei commessi reati.
L'art. 168, n. 2, pertanto, lungi dal creare irragionevoli
disparità, elimina, anzi, col suo disposto un irrazionale
trattamento di due situazioni eguali, che veniva a verificarsi a
causa della mancata correlazione fra il tempo della commissione di
due delitti successivi e le rispettive condanne.
Non può esservi, quindi, censura d'illegittimità costituzionale
in ordine a questo articolo.
La disparità di trattamento, invece, è causata
dall'indiscriminato disposto di cui all'art. 164, secondo co., n. 1,
che vieta la concessione della sospensione condizionale della pena a
chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per
delitto, senza distinguere se la precedente condanna si riferisca a
delitto commesso in epoca precedente o successiva al reato per cui si
infligge attualmente condanna: e sopratutto - giacché è ciò che
rileva - se in questa seconda ipotesi fra la commissione dell'uno e
dell'altro delitto sia trascorso il termine di cui agli art.li 163,
primo co. cod. pen.
Se l'art. 164 cod.pen. operasse tale distinzione, sarebbe
possibile al giudice che pronuncia condanna per il delitto commesso
precedentemente alla prima condanna, e in epoca antecedente al
quinquennio intercorrente fra l'uno e l'altro reato, concedere la
sospensione condizionale, magari contestualmente revocando quella
precedentemente concessa, e così ripristinando a posteriori gli
effetti di quell'ordine temporale correlativo fra commissione del
reato e condanna, che giustamente è stato invocato dal Tribunale di
Agrigento.
Ma l'art. 164, secondo co., n. 1 cod. pen. non è stato impugnato,
né d'altra parte lo avrebbe potuto il Tribunale di Agrigento,
chiamato a revocare, in sede esecutiva, la condizionale concessa, su
una condanna concernente reato successivamente commesso.
Avrebbe potuto sollevarla, invece, in sede di cognizione, nel
momento in cui condannava per il reato precedentemente commesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 168, n. 2 cod. pen, sollevata dal Tribunale di Agrigento,
con ordinanza 19 giugno 1981, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte