Corte costituzionale

Ordinanza n. 381/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/11/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre ed il 29

dicembre 1997 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia,

iscritte ai nn. 65 e 248 del registro ordinanze 1998 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 16, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione avverso un

provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida -

irrogato nei confronti di un automobilista per l'accertata sua

violazione dell'obbligo di dare la precedenza sugli attraversamenti a

pedoni, i quali avevano in conseguenza riportato lesioni lievi - il

pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con ordinanza

emessa il 5 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt.

4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, secondo il rimettente - il quale riconduce la fattispecie de

qua sotto la disciplina dell'art. 221 di quest'ultimo decreto

legislativo, in cui l'esistenza del reato dipende dall'accertamento

di una violazione non costituente reato -, la norma censurata

attribuisce irragionevolmente all'autorità amministrativa un potere

afflittivo svincolato dal presupposto (reato accertato) che soltanto

dovrebbe giustificare l'applicazione della sospensione provvisoria:

la quale, per definizione dello stesso legislatore, costituisce

sanzione accessoria all'accertamento del reato, con il conseguente

pericolo del potenziale conflitto tra la decisione dell'organo

amministrativo e quella del giudicante in ordine all'an ed al quantum

di una pena accessoria, irrogata senza il previo accertamento del

reato;

che, dunque, la norma stessa - "nella parte in cui consente

all'autorità amministrativa di disporre provvisoriamente la

sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia

non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto

titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una

notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto

la qualifica di indagato" - si pone in contrasto: a) con la

presunzione di non colpevolezza; b) con la libertà economica e di

circolazione del soggetto che utilizza l'auto per motivi di lavoro;

c) con il diritto di difesa del soggetto medesimo, attesa

l'arbitrarietà del previsto automatismo, in base al quale

l'accertamento di lesioni personali conseguenti ad un incidente

stradale legittima sempre e comunque l'adozione in via preventiva di

una sanzione accessoria;

che, nel corso di un analogo procedimento, lo stesso pretore ha

sollevato - con provvedimento emesso il 29 dicembre 1997 - identica

questione di legittimità costituzionale, richiamando le

considerazioni svolte nella precedente ordinanza, allegata in copia.

Considerato che, comportando la soluzione di questioni riguardanti

la stessa norma e sollevate con le medesime motivazioni, i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il rimettente muove dal presupposto che la denunciata

disposizione contempli un procedimento, specificamente vo'lto

all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria,

avente come unico oggetto l'accertamento di un reato, la cui

esistenza dipende a sua volta dall'accertamento di una violazione non

costituente reato;

che, chiamata al vaglio di analoga questione, sia pure riferita

al comma 3 dello stesso art. 223, questa Corte ha avuto modo -

successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione - di

riaffermare (richiamando la sua precedente sentenza n. 194 del 1996,

ignorata dal giudice a quo) la radicale differenza di finalità e

presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione

provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente

di guida inflitta dal giudice penale all'esito del relativo processo

(v. ordinanza n. 170 del 1998);

che in questa sede è sufficiente ribadire che la sospensione

provvisoria costituisce provvedimento amministrativo di esclusiva

competenza del prefetto, avente natura innegabilmente cautelare e

dunque a carattere necessariamente preventivo rispetto

all'accertamento dell'ascritto illecito penale, essendo

strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza

l'incolumità e l'ordine pubblico, onde impedire che il conducente di

un veicolo, resosi responsabile di fatti configurabili come reati

inerenti alla circolazione stradale, continui nell'esercizio di

un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori

pericoli (cfr., altresì, la sentenza n. 330 del 1998);

che tutti gli asseriti profili d'incostituzionalità, dunque,

risultano denunciati esclusivamente sulla base di una premessa

ermeneutica palesemente erronea;

che, pertanto, le sollevate questioni sono manifestamente

infondate.

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), sollevate, in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35

della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di

Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte