Sentenza n. 382/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 217/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2,
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti) promosso con ordinanza emessa
il 26 gennaio 1995 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a
carico di Posa Gioanni ed altra, iscritta al n. 182 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Renato Granata.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 26 gennaio 1995, emessa in un procedimento
penale nel quale l'imputata aveva chiesto di essere ammessa al
patrocinio pubblico ex lege 30 luglio 1990, n. 217, il Pretore di
Padova - premesso che "secondo tale attuale normativa la domanda
avrebbe dovuto essere accolta" perché l'istante non risiedeva
anagraficamente con i genitori, dai quali pur aveva ammesso di essere
aiutata economicamente - ha reputato di conseguenza rilevante, e non
manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, terzo
comma, della Costituzione, onde ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della citata legge
n. 217 del 1990 "nella parte in cui limita ai familiari conviventi e
non ai familiari che mantengono un collegamento economico, pur nella
diversità di residenza anagrafica, la determinazione del reddito
rilevante per l'ammissione al patrocinio pubblico".
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, che ha concluso per la non fondatezza di
siffatta questione. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti con gli artt, 2,
3 e 24, terzo comma, della Costituzione la disposizione dell'art. 3,
comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), "nella parte in
cui limita ai familiari conviventi e non ai familiari che mantengono
un collegamento economico, pur nella diversità di residenza
anagrafica, la determinazione del reddito rilevante per l'ammissione
al patrocinio pubblico".
Secondo il Pretore a quo, irragionevolmente - oltreché con
ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee e
contro esigenze di effettiva solidarietà sociale e garanzia della
difesa ai non abbienti - la norma denunciata condurrebbe ad ammettere
al beneficio soggetti che, come accertato nella specie per la
richiedente, continuano a godere del sostegno economico della
famiglia di origine, solo perché essi hanno deciso di vivere da
soli, facendo venire così meno, con la situazione di convivenza,
anche la valutabilità dei redditi facenti capo ai componenti di tale
famiglia.
2. - La questione è infondata.
Nel richiedere la formale convivenza per il computo cumulativo dei
redditi conseguiti da ogni componente della famiglia ai fini della
verifica del requisito della non abbienza che dà diritto al
patrocinio pubblico, la disposizione impugnata appresta, invero, un
criterio (per l'accertamento della condizione reddituale nella specie
rilevante) che, per il suo carattere obiettivo e l'agevole
riscontrabilità, è certamente funzionale alle esigenze di effettiva
solidarietà e garanzia della difesa nei confronti del non abbiente,
di cui agli artt. 2 e 24, terzo comma, Costituzione, che a torto
quindi si ipotizzano violati.
Neppure sussiste la denunciata disparità di trattamento, attesa
la disomogeneità delle situazioni comparate in rapporto al
discrimine della "convivenza" che, ove sussistente, comporta infatti
una peculiare organizzazione economica della famiglia, che invece in
fatto manca quando si abbia soltanto un mero, sia pur apprezzabile,
collegamento economico (concretantesi in aiuti, sovvenzioni,
contributi) tra non conviventi.
Per altro, il rapporto economico che in tali forme intercorra tra
l'interessato ed altre persone non conviventi non è privo di
rilevanza ai fini della ammissione al beneficio in esame, dovendosi
nella nozione di reddito, ai detti effetti, ritenere comprese - come
già precisato con sentenza n. 144 del 1992 - le risorse di qualsiasi
natura di cui il richiedente disponga e quindi, appunto, anche gli
aiuti economici (significativi e non saltuari) in qualsiasi forma a
lui prestati da familiari o terzi. Per cui, in definitiva, mentre -
ragionevolmente - ai fini indicati, il computo di redditi propri di
soggetti diversi dall'istante è legato al criterio oggettivo della
convivenza, non è comunque esclusa la computabilità, come redditi
direttamente imputabili all'interessato richiedente, di contributi
(economicamente apprezzabili) a lui provenienti da non conviventi,
ove in concreto accertati "con gli ordinari mezzi di prova, tra cui
le presunzioni semplici previste all'art. 2729 cod.civ., quali il
tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di
redditi" (sent. n. 144 del 1992 cit.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione
del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 24, terzo comma, della Costituzione,
dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte