Sentenza n. 383/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52legge 88/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),
promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dal Pretore di
Ferrara nel procedimento civile vertente tra Prando Lino e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Prando Lino nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore
Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La sede I.N.P.S. di Ferrara, rettificando il precedente
errato computo dei contributi settimanali utili per la pensione,
riconosceva che non era dovuta a Prando Lino la maggiorazione sociale
di cui all'art. 14-quater della legge n. 33 del 1980 e, quindi, gli
richiedeva il rimborso della somma di lire 2.234.000 indebitamente
erogatagli al suddetto titolo.
Il Prando, dopo l'esito negativo del ricorso al Comitato
provinciale I.N.P.S., adiva il Pretore di Ferrara perché nei
confronti dell'Istituto previdenziale fosse dichiarata non ripetibile
la detta somma, ai sensi dell'art. 80 del regio decreto n. 1422 del
1924 e 52 della legge n. 88 del 1989, non essendo l'errata
riscossione dipesa dal dolo.
Il Pretore rilevava che l'art. 52 della legge n. 88 del 1989
autorizzava l'Istituto previdenziale a correggere gli errori commessi
nella liquidazione della pensione in ogni tempo; ma non gli
consentiva la ripetizione delle somme erogate solo nella ipotesi in
cui vi fosse stata, in conseguenza dell'errore, una modifica del
provvedimento di assegnazione della pensione e non anche nel caso,
come quello in esame, di caducazione del provvedimento per
inesistenza dei presupposti del riconoscimento del diritto alla
pensione. E, quindi, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della citata disposizione in quanto risulterebbero
violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata
disparità di trattamento tra i pensionati I.N.P.S. ed i pensionati
pubblici per i quali, ai sensi degli artt. 204 e 206 del d.P.R. n.
1092 del 1973, non sono ripetibili le somme percepite anche nella
ipotesi dell'accertata sopravvenuta insussistenza del diritto nonché
per quella tra pensionati I.N.P.S. che egualmente percepiscono e
riscuotono le somme in buona fede;
b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto,
senza motivo e per una insufficiente tutela della buona fede, sarebbe
diminuito il trattamento pensionistico diretto a soddisfare i bisogni
primari del titolare e della sua famiglia.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - La parte privata, costituitasi in giudizio, ha concluso per
la fondatezza della questione per motivi sostanzialmente identici a
quelli affermati dal giudice remittente.
4. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la infondatezza della questione in quanto la
disposizione censurata si deve interpretare in maniera tale da
comprendere la irripetibilità delle somme erogate e percepite
dall'interessato senza dolo, qualunque sia stata la ragione
dell'errato pagamento e tanto se l'errore sia caduto sull'an che sul
quantum. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Ferrara dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, interpretato nel senso che, in caso di prestazione
pensionistica indebita, non si esclude la ripetibilità dell'indebito
in tutte le ipotesi in cui la percezione della pensione sia avvenuta
senza dolo dell'interessato e, quindi, anche quando l'errore abbia
riguardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione.
A suo parere sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento
che si verifica tra i pensionati I.N.P.S. e i pensionati pubblici per
i quali vale la regola della irripetibilità dell'indebito, sempre
che la riscossione sia avvenuta in buona fede, in tutte le ipotesi di
errori commessi dall'ente erogatore e tra gli stessi pensionati
I.N.P.S. che percepiscono in buona fede le somme non dovute;
b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto la
diminuita tutela della buona fede incide su un trattamento diretto a
soddisfare i bisogni primari del titolare e della sua famiglia.
2. - La questione non è fondata per quanto si dirà.
La disposizione in esame risolve radicalmente tutta la
problematica insorta in materia di rettifica di errori in cui può
incorrere l'ente erogatore delle pensioni e in quella conseguente
della ripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. Si sancisce
che non sono ripetibili le somme riscosse, qualunque sia stata la
ragione dell'errore e qualunque sia stato il provvedimento, sul quale
ha inciso l'errore dell'ente, compresa la ritenuta sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento del diritto, compresi e i
provvedimenti di annullamento e di revoca delle prestazioni
previdenziali non seguiti da altri atti amministrativi.
In altri termini, è sancita la irripetibilità delle somme
erogate, sia che l'errore sia caduto sull' an sia sul quantum. Unica
condizione richiesta è quella della mancanza di dolo
dell'interessato.
La suddetta interpretazione, conforme a quella della Corte di
cassazione, è adeguatrice ai precetti costituzionali, ponendo su un
piano di parità il trattamento dei pensionati dell'I.N.P.S. e quello
dei pensionati ex dipendenti pubblici e rispettando altresì la
destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni
fondamentali e delle esigenze di vita del lavoratore e della sua
famiglia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli
artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte