Sentenza n. 383/1995
Altra decisione · depositata il 25/07/1995 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso di Giuseppe Calderisi, Lorenzo
Strik Lievers ed Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum
in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi
sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3,
4, 10 e 13 del 1995, e fissati, con decreti del Presidente della
Repubblica del 5 aprile 1995, per la data dell'11 giugno 1995,
notificato il 5 giugno 1995, depositato in Cancelleria il 9 giugno
1995, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto-legge
19 maggio 1995, n. 182, recante "Disposizioni urgenti per la parità
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie" ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1995;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per Giuseppe
Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito e l'avvocato dello
Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 30 maggio 1995, depositato il 2 giugno 1995,
Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito, promotori e
presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni
comunali e di contributi sindacali, ammessi dalla Corte
costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, e fissati,
con decreti del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1995, per la
data dell'11 giugno 1995, hanno sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e del
Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri,
esponendo che i provvedimenti del Garante del 12 aprile 1995, recante
"Regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e
sulla radiotelevisione relativa ai referendum abrogativi per la cui
votazione è fissata la data del giorno 11 giugno 1995", del 13
maggio 1995, recante "Integrazioni e modifiche delle disposizioni 12
aprile 1995 relative alle campagne referendarie sulla stampa e sulla
radiotelevisione" e del 22 maggio 1995, recante "Disposizioni relative alle campagne referendarie sulla stampa e sulla
radiotelevisione", nonché il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182,
recante "Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie",
risultano lesivi dei poteri di rilievo costituzionale spettanti al
comitato promotore dei suddetti referendum, con violazione degli
artt. 21, 41, 48, 75, 77 e 136 della Costituzione.
Nel ricorso si richiama preliminarmente la consolidata
giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la legittimazione
attiva a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ai promotori
dei referendum abrogativi e, per quanto concerne il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, si espone che la qualifica di potere
dello Stato deriverebbe dalla sua posizione di autonomia e
indipendenza dal Governo nonché dalle attribuzioni di immediata
attuazione della Costituzione conferiti a tale organo dalle leggi che
lo disciplinano.
Passando all'esame degli atti del Garante impugnati, i ricorrenti
osservano che il provvedimento del 22 maggio dispone la prosecuzione
dell'applicazione delle norme previste dai due precedenti atti del 12
aprile e del 13 maggio 1995, da considerare decaduti insieme al
decreto-legge n. 83 del 1995, non convertito nei termini di legge, e
che le norme attualmente in vigore previste dal decreto-legge n. 182
del 1995, che ha disposto la reiterazione con modifiche del
precedente decreto-legge, non attribuiscono al Garante alcun potere
al fine di disporre limitazioni al diritto politico fondamentale di
proporre messaggi pubblicitari durante le campagne referendarie.
Pertanto, nel ricorso si afferma che i provvedimenti impugnati del
Garante sono viziati da assoluta carenza di potere.
In relazione al decreto-legge n. 182 del 1995, i ricorrenti
contestano la carenza dei presupposti di necessità e urgenza
richiesti dall'art. 77 della Costituzione, nonché il fatto che, in
relazione alla materia referendaria, lo stesso decreto-legge
risulterebbe incostituzionale per violazione dell'art. 136 della
Costituzione, dal momento che l'atto in questione pone limitazioni al
diritto alla pubblicità referendaria, in contrasto con quanto
affermato dalla Corte nella sentenza n. 161 del 1995. Infine, sempre
ad avviso dei ricorrenti, il decreto n. 182 del 1995, essendo frutto
di una reiterazione, limiterebbe indebitamente per la seconda volta,
dopo il decreto-legge n. 83 del 1995, un diritto politico
fondamentale.
2. - Con ordinanza n. 226 del 2 giugno 1995, questa Corte ha
dichiarato ammissibile il conflitto nei confronti del Governo, ma non
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dal momento che le
attribuzioni di questo organo, disciplinate dalla legge ordinaria
(art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni
e integrazioni), non sono state ritenute di rilievo costituzionale,
né tali da giustificare - nonostante la particolare posizione di
indipendenza riservata all'organo nell'ordinamento - la sussistenza
del requisito relativo alla competenza a dichiarare in via definitiva
la volontà di uno dei poteri dello Stato.
3. - Nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso sia
dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, infondato.
Nella memoria depositata l'Avvocatura contesta la permanenza di un
interesse nella parte ricorrente e, sotto diverso profilo, l'attuale
esistenza giuridica della stessa parte ricorrente, osservando che i
referendum in questione si sono già svolti in data 11 giugno 1995 e
che il comitato dei promotori non può essere configurato come un
organo o un potere costituito stabilmente, ma solo in relazione allo
svolgimento del referendum.
Secondo l'Avvocatura il conflitto è inammissibile anche sotto un
profilo oggettivo, dal momento che nel caso di specie non
ricorrerebbe la condizione richiesta dalla sentenza n. 161 del 1995
della Corte costituzionale, consistente nell'esistenza di situazioni
non più reversibili né sanabili, in presenza delle quali il
conflitto può trovare ingresso anche nei confronti di atti con forza
di legge.
Ad avviso dell'Avvocatura, nella fattispecie in esame, non
sussisterebbe neppure la "evidente mancanza" dei presupposti della
necessità e dell'urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione
che, secondo la sentenza n. 161 del 1995, consente il sindacato di
merito della Corte, dal momento che il provvedimento impugnato
risulta adottato nell'imminenza dei referendum ed allo scopo evidente
di adeguare il tessuto normativo alla sentenza n. 161.
Infine, nella memoria si contestano anche le censure riferite agli
artt. 21, 41 e 48 della Costituzione.
4. - Con atto in data 8 luglio 1995, depositato in cancelleria il
10 luglio 1995, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al
ricorso. Considerato in diritto Con il ricorso in esame Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers
e Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum in materia di
commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi
dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del
1995, fissati per la data dell'11 giugno 1995, richiedono che questa
Corte dichiari la non spettanza al Governo del potere di emanare il
decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante "Disposizioni urgenti
per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie", in quanto ritenuto lesivo delle
attribuzioni di rilievo costituzionale spettanti al comitato
promotore dei suddetti referendum, in violazione degli artt. 21, 41,
48, 75, 77 e 136 della Costituzione; con il conseguente annullamento,
previa sospensione, dello stesso decreto-legge.
Va, peraltro, rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato di
rinunciare al ricorso e che, nel corso dell'udienza, la rinuncia è
stata ritualmente accettata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Ai
sensi di quanto disposto dall'art. 26 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, va, pertanto, dichiarata
l'estinzione del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte