Sentenza n. 383/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/10/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 44, lettere a) e
c), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promossi con le ordinanze emesse il 15
gennaio 1998 dal Tribunale per i minorenni di Ancona; l'11 novembre
1998 dal Tribunale per i minorenni di Roma (n. 2 ordinanze),
rispettivamente iscritte ai nn. 130, 901 e 905 del registro ordinanze
1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima
serie speciale, n. 10 dell'anno 1998 e n. 2 dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.- Nell'ambito di un giudizio promosso dagli zii per chiedere
l'adozione in casi particolari - ex art. 44, lettera c), della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori) - di una minore, loro affidata a tempo indeterminato ai
sensi dell'art. 10 di tale legge, rimasta orfana di padre e la cui
madre è stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale, il
Tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza emessa il 15
gennaio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale -
per violazione degli artt. 3 e 30, secondo comma, della Costituzione
- dell'art. 44, lettere a) e c), della predetta legge n. 184, nella
parte in cui non consente ai parenti entro il quarto grado l'adozione
in casi particolari dei minori i cui genitori siano stati dichiarati
decaduti dalla loro potestà.
2.- Con due ordinanze dall'identico tenore emesse l'11 novembre
1998, anche il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, dell'art. 44, lettera c), della citata legge 4
maggio 1983, n. 184, nella parte in cui subordina alla constatata
impossibilità di affidamento preadottivo l'adozione dei minori da
parte dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto con
loro significativi rapporti. Nei casi di specie i minori sono stati
richiesti in adozione in casi particolari, ex art. 44, lettera c),
della legge n. 184, da parenti entro il quarto grado (in un caso lo
zio materno e sua moglie, nell'altro la zia paterna e suo marito) -
ai quali erano stati affidati fin dalla più tenera età (in un caso
a sette mesi, nell'altro ad un solo mese di vita) - a seguito della
dichiarazione di decadenza dei genitori dalla potestà parentale
ovvero con il consenso del genitore superstite.
3.- I due giudici a quibus osservano che, per accogliere le domande
loro formulate, devono preliminarmente constatare l'impossibilità
dell'affidamento preadottivo, il che presuppone necessariamente
l'esistenza di uno stato di adottabilità già definitivamente
dichiarato, in quanto solo nei confronti dei minori adottabili
sarebbe possibile disporre detto affidamento e constatarne
l'eventuale impossibilità (ai sensi del combinato disposto degli
artt. 9, penultimo comma, 11 cpv., 12 cpv. e 16 della citata legge n.
184 del 1983).
Tuttavia, tutti e tre i minori non sono stati dichiarati
adottabili, né potrebbero esserlo: infatti di loro si stanno
validamente occupando gli zii, cioè parenti entro il quarto grado,
il che esclude giuridicamente l'esistenza dello stato di abbandono
che possa legittimare la dichiarazione dello stato di adottabilità.
4.- I tribunali rimettenti danno atto di interpretare rigorosamente
la norma impugnata, mentre parte della giurisprudenza segue una
diversa interpretazione: in base a quest'ultima, l'adozione ai sensi
del citato art. 44, lettera c), è ammessa anche quando manchi la
dichiarazione di adottabilità, ove sussista una previsione negativa
sulla possibilità di affidamento preadottivo (come nel caso del
minore affetto da grave handicap) o sia stata accertato un valido
rapporto affettivo già instaurato tra il minore ed i richiedenti
l'adozione.
Tuttavia i giudici a quibus ritengono di non poter aderire a tale
interpretazione senza stravolgere il senso della norma ed il suo
significato letterale: l'impossibilità dell'affidamento preadottivo
deve, infatti, essere "constatata" (e non solamente "immaginata"),
per cui occorre "tentare senza esito" detto affidamento. Ma ciò
sarebbe possibile solo quando sussista una situazione di abbandono,
il che non avviene nei casi di specie.
5. - In tal modo vi sarebbero, però, due situazioni uguali che
ricevono dalla legge un diverso trattamento, in violazione del
principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione:
quella dell'orfano di padre e di madre, regolata dalla lettera a)
dell'art. 44 della legge n. 184 del 1983, e quella del minore
affidato a parenti entro il quarto grado ma di cui uno o entrambi i
genitori sono ancora in vita, pur se decaduti dalla potestà
parentale (oppure consenzienti all'adozione), regolata dalla lettera
c) del medesimo articolo. In entrambi i casi i minori sono privi di
rapporti con i genitori e sono validamente assistiti da parenti, i
quali, però, potrebbero adottarli solo se ricadono nella previsione
della lettera a) (che non richiede di constatare l'impossibilità
dell'affidamento preadottivo) e non in quella della lettera c).
Il solo Tribunale per i minorenni di Ancona ritiene che sia la
lettera a), sia la lettera c) dell'art. 44 contrastino anche con
l'art. 30, secondo comma, della Costituzione: la legge, infatti, nel
suesposto caso di incapacità dei genitori non provvederebbe a che
siano assolti i loro compiti, in quanto si limiterebbe a prevedere la
nomina del tutore. Ma quest'ultimo non assolve tutti i compiti dei
genitori (occupandosi prevalentemente degli aspetti patrimoniali),
tanto è vero che, nell'ipotesi del minore orfano in cui si procede
alla nomina di un tutore, il legislatore ha previsto in aggiunta la
possibilità dell'adozione non legittimante di cui al citato art.
44, lettera a).
6.- Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si sono
costituite le parti private, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Le tre questioni di legittimità costituzionale sollevate dai
Tribunali per i minorenni di Ancona e di Roma sono del tutto analoghe
e possono essere riunite in un unico giudizio.
I giudici a quibus ritengono, infatti, che l'art. 44, lettera c),
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori) non consenta ai parenti entro il quarto
grado l'adozione stessa, poiché la subordina alla constatata
impossibilità di affidamento preadottivo (affidamento che nei casi
di specie non potrebbe nemmeno essere tentato, dato che i minori sono
già assistiti dagli zii e non possono essere dichiarati adottabili).
E perciò denunciano che, in violazione dell'art. 3 della
Costituzione, tale situazione verrebbe trattata in modo differente
rispetto a quella, ad essa analoga, dell'orfano di padre e di madre,
regolata dalla lettera a) del citato art. 44, che invece consente
l'adozione da parte di parenti entro il quarto grado.
Il Tribunale per i minorenni di Ancona estende la sua censura anche
alla lettera a) del medesimo art. 44 per gli stessi motivi per i
quali denuncia la lettera c), e lamenta la violazione pure dell'art.
30, secondo comma, della Costituzione in quanto la legge, non
consentendo l'adozione nel suesposto caso di incapacità dei
genitori, non provvederebbe a che siano assolti i loro compiti. Ma la
maggiore ampiezza della questione sollevata da detto giudice a quo
non ha una autonomia tale da giustificare l'esame distinto dalle
altre.
2.- Le questioni non sono fondate.
Va premesso che l'art. 44 della legge n. 184 del 1983 si sostanzia
in una sorta di clausola residuale per i casi speciali non
inquadrabili nella disciplina dell'adozione "legittimante",
consentendo l'adozione dei minori "anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al primo comma dell'art. 7". In questa logica di
apertura, la lettera c) fornisce un'ulteriore "valvola" per i casi
che non rientrano in quelli più specifici previsti dalle lettere a)
e b).
A differenza di quella "legittimante", la particolare adozione del
citato art. 44 non recide i legami del minore con la sua famiglia di
origine, ma offre allo stesso la possibilità di rimanere nell'ambito
della nuova famiglia che l'ha accolto, formalizzando il rapporto
affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno
effettivamente occupando di lui: i parenti o le persone che hanno con
lui rapporti stabili e duraturi preesistenti alla perdita dei
genitori, ovvero il nuovo coniuge del genitore.
3.- Le ordinanze di rimessione ritengono di dover trarre dal
riferimento letterale della disposizione impugnata alla "constatata
impossibilità di affidamento preadottivo" il presupposto
interpretativo secondo cui, per far ricorso all'ipotesi prevista
dalla lettera c) della norma, occorre necessariamente la previa
dichiarazione dello stato di abbandono del minore e quindi la
declaratoria formale di adottabilità, nonché il vano tentativo del
predetto affidamento. In realtà, l'art. 44 è tutto retto dalla
"assenza delle condizioni" previste dal primo comma del precedente
art. 7 della medesima legge n. 184: pertanto, gli stessi principi
relativi alle prime due ipotesi dell'art. 44 valgono anche per le
fattispecie ricadenti sotto la lettera c).
Sarebbe invero assurdo pensare, come fanno i giudici a quibus che
dalla disciplina impugnata discenda l'impossibilità di far luogo
all'adozione in casi particolari da parte di parenti che già si
prendono cura del minore. Ma l'interpretazione logica e sistematica
della lettera c) del citato art. 44 della legge n. 184 non conduce a
tale conclusione.
Infatti, qualora vi siano parenti entro il quarto grado, i quali
prestino al minore l'assistenza materiale e morale che i genitori non
sono più in grado di offrire, la legge, in mancanza del presupposto
dell'abbandono, non esige la dichiarazione dello stato di
adottabilità (artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983): si
realizza, così, uno dei casi in cui - esistendo già un nucleo con
vincoli di parentela disposto ad accogliere stabilmente il minore per
fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita - non è necessario
tentare di trovarne altri, né si deve formalmente constatare
l'impossibilità di un affidamento diverso da quello già in atto.
Una ulteriore conferma della adottabilità dei minori in tutti i
casi rientranti nelle tre lettere dell'art. 44 anche quando non sono
stati o non possono essere formalmente dichiarati adottabili si trae
dal disposto del primo comma del precedente art. 11, il quale
stabilisce che quando "risultano deceduti i genitori del minore e non
risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i
minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che
esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44". È evidente
allora che, nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto
favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o
le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la
possibilità di un'adozione, sia pure con effetti più limitati
rispetto a quella "legittimante", ma con presupposti necessariamente
meno rigorosi di quest'ultima. Ciò è pienamente conforme al
principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l'effettiva
realizzazione degli interessi del minore.
Deve quindi concludersi che l'art. 44, lettera c), non esige che
sia concretamente tentato l'affidamento preadottivo e ne sia
constatata l'impossibilità quando il minore venga richiesto in
adozione da parenti entro il quarto grado idonei a fornirgli
l'assistenza materiale e morale di cui ha bisogno.
4.- Resta così superato anche il profilo di costituzionalità
relativo alla lettera a) della stessa disposizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 44, lettere a) e c), della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), sollevate, in riferimento agli artt. 3
e 30, secondo comma, della Costituzione, dai Tribunali per i
minorenni di Ancona e di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte