Sentenza n. 384/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, sesto
comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 12
ottobre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Vasto sul
ricorso proposto da Cerroni Mario contro l'ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Vasto, iscritta al n. 894 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una controversia tributaria promossa da Cerroni
Mario avverso l'iscrizione a ruolo di imposta ILOR, la Commissione
tributaria di Vasto, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1994, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, sesto comma,
del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) nella parte
in cui prevede che il reddito di una impresa minore non può essere
determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione
dei criteri previsti dall'art. 80 dello stesso testo unico per un
valore di ricavi minore di 18 milioni di lire.
A parere del giudice rimettente, la norma impugnata impone in ogni
caso e senza offrire al contribuente la possibilità di dare prova
contraria, di dichiarare un reddito minimo fissato a priori dal
legislatore anche se non effettivamente conseguito.
Da ciò deriverebbe pertanto il contrasto con gli artt. 3 e 53
della Costituzione non avendo il Costituente preteso di fissare alcun
limite per il legislatore all'infuori del rispetto della
progressività e della capacità contributiva del cittadino
contribuente.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'infondatezza della questione.
Ha in particolare osservato la difesa erariale che la disposizione
censurata si limita a prevedere che il reddito imponibile netto debba
essere determinato applicando ai ricavi di cui all'art. 53 - e cioè
ai ricavi effettivamente conseguiti - un coefficiente di redditività
che riduce l'entrata lorda al reddito netto. Ne consegue, pertanto,
che la presunzione riguarda solo la redditività e non la base di
calcolo costituita dai ricavi effettivi.
Ha inoltre evidenziato l'Avvocatura generale dello Stato che tale
presunzione di redditività non è comunque imposta in modo assoluto
dal momento che l'impresa ha sempre la possibilità di optare per il
regime di contabilità ordinaria ed in tale situazione affrontare
l'accertamento senza vincoli né di minimo né di massimo. Considerato in diritto
1. - La questione che la Commissione tributaria di Vasto sottopone
all'esame della Corte è se l'art. 79, sesto comma, del decreto
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui
prevede che il reddito di una impresa minore non può essere
determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione
dei criteri previsti dall'art. 80 dello stesso testo unico per un
valore di ricavi non superiore a 18 milioni di lire, sia in contrasto
con gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto così si impone al
contribuente di dichiarare un reddito minimo in misura predeterminata
dal legislatore senza offrirgli la possibilità di fornire prova
contraria.
2. - La questione non è fondata.
Sul piano interpretativo della norma impugnata, va in primo luogo
osservato che l'ordinanza di rimessione si riferisce ad un
accertamento fiscale che, anche in presenza di una perdita di
esercizio, riteneva presunto un reddito non inferiore a 18 milioni di
lire. In proposito fa osservare l'Avvocatura dello Stato che in
realtà la norma si limita a prevedere che il reddito imponibile
netto debba essere determinato applicando ai ricavi di cui all'art.
53 un coefficiente di redditività che riduce l'entrata lorda al
reddito netto. Non potrebbe pertanto escludersi che i ricavi cui la
disposizione fa riferimento siano quelli realmente conseguiti.
Tale rilievo è esatto, nel senso che la presunzione prevista dalla
legge fiscale riguarda solo la misura dei coefficienti di
redditività, sulla base dei ricavi effettivamente conseguiti.
Sicché la doglianza della laconica ordinanza di rimessione andrebbe
intesa nel senso che essa si riferisce alla presunzione della
redditività.
Qualunque sia l'interpretazione prescelta occorre, peraltro,
evidenziare anzitutto che in tema di presunzioni tributarie questa
Corte ha di recente affermato (sentenza n. 137 del 1997) che il
ricorso alle medesime è lecito, essendo volto a proteggere
l'interesse generale alla riscossione delle imposte contro ogni
tentativo di evasione. Pur se la affermata legittimità delle
presunzioni sembrerebbe riferibile soltanto a quelle di carattere
relativo, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con i
parametri costituzionali invocati per le considerazioni che seguono.
3. - Con riguardo alla denunciata violazione del principio di
uguaglianza, assai succintamente motivata nell'ordinanza di
rimessione, questa Corte ha già avuto modo di affermare (ordinanza
n. 246 del 1993) che la diversa disciplina prevista per i
contribuenti che si avvalgono del regime della contabilità
semplificata, rispetto a quelli che adottano il regime della
contabilità ordinaria, è giustificata dalla diversità delle
situazioni poste a raffronto.
Inoltre - e ciò vale anche per ritenere insussistente la
violazione del principio di cui all'art. 53 della Costituzione - il
regime della contabilità semplificata è il frutto di una libera
opzione del contribuente, che a tale fine considera i vantaggi ed i
rischi che questa comporta.
Ed invero, il regime della contabilità semplificata è stato
previsto per le imprese minori prevalentemente allo scopo di
agevolare e di rendere meno onerosa la tenuta delle scritture
contabili, consentendo alle stesse di limitarsi alla tenuta dei
registri a fini IVA e del registro dei beni ammortizzabili.
In ogni caso va rilevato, come già in precedenza affermato,
(sentenza n. 3 del 1988), che al contribuente rimane la facoltà di
optare per il regime ordinario, potendo così affrontare
l'accertamento senza alcun vincolo né di minimo né di massimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 79, sesto comma, del decreto Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione dalla Commissione tributaria di 1 grado di Vasto con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte