Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1989 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma

primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'I.V.A.), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1988, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Padova sui ricorsi riuniti

proposti da Zancanella Cirillo contro l'Ufficio I.V.A. di Padova,

iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento promosso da Cirillo

Zancanella avverso gli avvisi di accertamento induttivo relativi agli

anni 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 notificatigli dall'Ufficio

I.V.A. di Padova, la Commissione tributaria di primo grado di quella

città ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in

riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, della Costituzione la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'I.V.A.) nella parte in cui non consente la detrazione

dell'imposta corrisposta sugli acquisti che non risulti dalle

dichiarazioni mensili o trimestrali ancorché sia documentata da

regolari fatture;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata non

consentendo la rivalsa per la parte di imposte risultanti da fatture

regolari ma non inserite nelle dichiarazioni mensili o trimestrali -

si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., disattendendo il

principio direttivo, enunciato dalla legge delega 9 ottobre 1971 n.

825, della rivalsa obbligatoria dell'imposta assolta

dall'intermediario;

che, inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, la norma

denunciata violerebbe anche l'art. 53, secondo comma, Cost., poiché

"attraverso uno speciale schema di accertamento tributario" introduce

"una vera e propria misura sanzionatoria, in tal modo snaturando la

struttura e la funzione tipica del tributo";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

presente giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello

Stato, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata già decisa da questa

Corte nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanza n. 108

del 1988) in base alle considerazioni che la legge delega n. 825 del

1971 "prevedeva espressamente che al principio della detrazione

dell'I.V.A. potessero apportarsi le eccezioni necessarie per

prevenire evasioni" e che "l'ordinamento tributario per sua natura si

fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del

contribuente", sì che "il legislatore può, nella sua

discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di

tali doveri purché non risultino superati i limiti della

ragionevolezza, il che nella specie evidentemente non accade";

che non sono stati addotti elementi nuovi o ulteriori tali da

far rivedere tale indirizzo giurisprudenziale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) sollevata,

in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Padova con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte