Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/10/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice

di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 marzo

1993 dal Pretore di Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra

Giannoccaro Giovanni e Provenzano Aniello e il Ministero

dell'Interno, iscritte ai nn. 256 e 257 del registro ordinanze 1993 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti civili promossi da

Giovanni Giannoccaro e Aniello Provenzano contro il Ministero

dell'interno per il pagamento dell'assegno di assistenza previsto

dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, più interessi legali e

rivalutazione monetaria, il Pretore di Viterbo, con due ordinanze del

24 marzo 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 442

cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice,

quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro

per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale, di

determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior

danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore

del suo credito, analogamente a quanto, in virtù della sentenza n.

156 del 1991, è stabilito per i crediti relativi a prestazioni di

previdenza sociale;

che, ad avviso del giudice remittente la norma denunziata

determina una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti

previdenziali e crediti assistenziali, anche i secondi essendo, per

la loro natura alimentare, funzionalmente assimilabili ai crediti di

lavoro.

Considerato che l'identità di oggetto rende opportuna la riunione

dei due giudizi, affinché siano decisi con unico provvedimento;

che la questione è già stata sottoposta a questa Corte, la

quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non

prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al

pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di

assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti

relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi

legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per

la diminuzione del valore del suo credito".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ.

- già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con

sentenza n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

38 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte