Sentenza n. 387/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/07/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 34d.P.R. 601/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1987 dalla Commissione
tributaria di primo Grado di Milano sul ricorso proposto da De Scalzi
Ugo, contro l'Ufficio dell'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta
al n. 81 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima Serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio promosso da De Scalzi Ugo contro l'Intendente di
finanza di Milano, per conseguire il rimborso delle somme trattenute
alla fonte a titolo di I.R.P.E.F. sulla pensione privilegiata
ordinaria erogatagli a causa di lesione invalidante subita nel corso
del servizio militare di leva, la Commissione tributaria di primo
grado di Milano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione
dall'I.R.P.E.F. alle pensioni privilegiate ordinarie "militari
tabellari".
Osserva il giudice a quo che tali particolari pensioni, corrisposte
ai militari di leva vittime di infortunio, sono nettamente distinte,
in quanto hanno natura risarcitoria, dalle pensioni privilegiate
ordinarie dei dipendenti civili e militari, che hanno natura
reddituale e previdenziale.
Dette pensioni, rappresentando un minimo ed uniforme indennizzo
assistenziale, hanno esclusivamente funzione e natura risarcitoria,
e, come tali, non debbono essere assoggettabili all'I.R.P.E.F., così
come non sono soggette ad I.R.P.E.F.: le pensioni erogate dal
Ministro degli Interni agli invalidi civili; le pensioni di guerra;
le pensioni erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi del lavoro.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza
della questione.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che, ove si consideri che
privilegiate "tabellari" e privilegiate "comuni" hanno identici
presupposti costituiti da un rapporto di servizio e da un evento
invalidante dipendente dal servizio stesso, non v'è ragione per
ritenere che si tratti di prestazioni diverse. Cade, di conseguenza,
il sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché
l'assoggettamento ad identico trattamento fiscale trova sicura
giustificazione nella eguaglianza di natura e di funzione che
accumuna le pensioni privilegiate "tabellari" e quelle privilegiate
"comuni".
Del pari infondata, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, appare
la denuncia di violazione dell'art. 53 della Costituzione. A
confutare la pretesa funzione esclusivamente risarcitoria delle
pensioni privilegiate tabellari basta il rilevo che, ricorrendone i
presupposti, l'interessato potrebbe pacificamente godere di tutela
aquiliana nei confronti dell'amministrazione che col suo
comportamento gli avesse arrecato danno: ciò che evidentemente
induce a negare al trattamento pensionistico de quo l'asserita,
esclusiva funzione indennitaria, per riconoscergli invece prevalenti
scopi assistenziali e di previdenza. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di rimessione è sollevata questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non
estende l'esenzione dall'I.R.P.E.F. alle pensioni privilegiate
ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio (c.d.
"pensioni militari tabellari").
Osserva il giudice a quo che il trattamento pensionistico in esame
non postula, per un verso, l'esistenza di un rapporto di lavoro, in
quanto il militare che presta servizio obbligatorio di leva è
sottoposto ad un vincolo di soggezione speciale, e si sostanzia, per
altro verso, nell'attribuzione di una pensione commisurata, secondo
una "Tabella", alla sola gravità della lesione invalidante (art. 67,
ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). La pensione
privilegiata ordinaria tabellare, pertanto, non rivestendo natura
reddituale, bensì di indennizzo assistenziale, con funzione
risarcitoria, dovrebbe essere esentata dall'I.R.P.E.F. alla stessa
stregua delle pensioni di guerra e di quelle erogate dall'I.N.A.I.L.
agli invalidi del lavoro.
Replica l'Avvocatura dello Stato che le pensioni privilegiate
ordinarie tabellari, pur se non postulano un rapporto di impiego, si
innestano tuttavia su di un rapporto di servizio (la cui origine può
essere anche coattiva), il che le riconduce nell'ambito delle
pensioni privilegiate ordinarie comuni, sottoposte ad I.R.P.E.F..
Osserva, fra l'altro, che le dette pensioni non hanno funzione
esclusivamente risarcitoria, poiché con esse può concorrere la
tutela aquiliana verso la pubblica amministrazione, qualora
l'invalidità trovi causa in un comportamento illecito a quest'ultima
riferibile.
2. - La questione è fondata.
Anzitutto non costituisce precedente difforme la sentenza n. 151
del 1981, la quale ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dello
stesso art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, prendendo tuttavia in
esame soltanto le pensioni privilegiate ordinarie comuni, che ha
contrapposto alle pensioni di guerra.
La Corte ha osservato in quell'occasione che i suddetti
trattamenti pensionistici sono tra loro nettamente differenziati: la
pensione di guerra - che presuppone l'invalidità o la morte, per
causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini
estranei all'apparato della difesa ed è commisurata solo all'
entità del danno subìto - ha carattere risarcitorio e non
reddituale; la pensione privilegiata ordinaria - che presuppone
infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da
dipendenti, civili o militari, dello Stato ed è commisurata alla
base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico - non
presenta invece carattere risarcitorio, bensì reddituale. Di qui la
negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la
pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di
risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone
fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito
(differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie
(civili e militari).
Le considerazioni ora richiamate, tuttavia, se si attagliano
all'ipotesi - allora sottoposta all'esame della Corte - della
pensione privilegiata ordinaria, che ha il suo titolo in un rapporto
di dipendenza, volontariamente costituito, e rappresenta la
proiezione di un precedente trattamento economico di servizio, del
quale condivide la natura reddituale, non appaiono estensibili
all'ipotesi - sulla quale ora la Corte deve pronunciarsi - della
pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di
menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva. Questa
pensione, invero, costituisce un trattamento del tutto peculiare, sia
perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52,
comma secondo, della Costituzione), sia perché la sua entità non è
correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità
della menomazione della capacità di lavoro subìta in occasionalità
necessaria con la prestazione del servizio di leva.
Emerge, quindi, la natura non reddituale della pensione
privilegiata ordinaria "militare tabellare" (prevista dall'art. 67,
ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973). Natura che la diversifica
dalle pensioni privilegiate ordinarie "comuni", le quali presentano
invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la
rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune
funzione risarcitoria.
L'assimilazione non è esclusa dal fatto che la pensione di guerra
sia riconosciuta anche a "soggetti civili", cioè non appartenenti
alle forze armate. Se, come appare con particolare evidenza nel caso
dei "soggetti civili", ragioni di solidarietà connesse al carattere
straordinario dell'evento bellico, rendono irrilevante sia
l'esistenza che la qualità di un rapporto di servizio del soggetto
danneggiato con lo Stato, non per questo l'esistenza di tale
rapporto, e la riferibilità ad esso e all'adempimento dei relativi
specifici doveri della menomazione riportata, acquistano rilevanza
negativa nel senso di escludere per sé stessi il carattere
risarcitorio di una pensione tabellare (cioè non correlata al
trattamento di attività).
Né l'assimilazione è esclusa dalla prospettata configurabilità
di un rimedio risarcitorio per il caso di colpa della pubblica
amministrazione, e ciò per la specificità di questo, che coprirebbe
un'area diversa e comunque più ristretta.
La natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria
"militare tabellare", del resto, è concordemente riconosciuta dalla
giurisprudenza, ponendosi in risalto l'indifferenza di un
preesistente trattamento economico di attività, e ravvisandosi il
titolo preminente di detta pensione nella menomazione sofferta
nell'adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione
dell'art. 52 della Costituzione.
Dal ravvisato carattere non reddituale delle pensioni in esame
discende la non assoggettabilità di esse, ai sensi dell'art. 53
della Costituzione, all'imposta sul reddito delle persone fisiche
alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga natura (come le
pensioni di guerra, espressamente considerate dall'art. 34 del d.P.R.
n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. alle
vittime di infortuni sul lavoro, alle quali l'amministrazione
finanziaria ha esteso l'esenzione).
Ne consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per
violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 34, comma
primo, del d.P.R. n. 601 del 1973, nella parte in cui non dichiara
esenti dall'IRPEF le pensioni privilegiate ordinarie "militari
tabellari" erogate ai militari che prestino servizio di leva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni
tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate
ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte