Corte costituzionale

Ordinanza n. 388/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo

comma, del codice di procedura civile (Ricusazione del giudice),

promosso con ordinanza in data 3 ottobre 2001 dal Tribunale di

Sondrio, iscritta al n. 943 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento esecutivo per

espropriazione immobiliare, il Tribunale di Sondrio, in composizione

monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza

del 3 ottobre 2001, pervenuta a questa Corte il 20 novembre 2001, ha

sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52,

terzo comma, del codice di procedura civile (Ricusazione del

giudice), il quale prevede che "la ricusazione sospende il processo";

che - premesso che nella specie il debitore esecutato aveva

presentato, fuori termine, una istanza di ricusazione priva di

riferimento a motivi specifici ed identica ad altra già dichiarata

inammissibile dal giudice competente - il remittente osserva che la

disposizione censurata lo obbliga a dichiarare la sospensione del

processo, non essendo ancora intervenuta decisione alcuna

sull'istanza di ricusazione da parte del tribunale, ancorché

l'istanza di ricusazione sia, come nella specie, esclusivamente

finalizzata ad ottenere un provvedimento sospensivo della procedura

esecutiva in corso;

che il remittente ricorda che, con la sentenza n. 10 del

1997, la Corte costituzionale - nel dichiarare l'illegittimità

costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 101 della

Costituzione, dell'art. 37, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui, qualora fosse riproposta la dichiarazione

di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, faceva divieto al

giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a

che non fosse intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o

rigetta la ricusazione - ha già affermato che istituti e regole

processuali sono da censurare, alla luce del principio

dell'indefettibile ed efficiente svolgimento della funzione

giurisdizionale, allorquando si prestino ad un uso distorto;

che il giudice a quo ritiene l'ipotesi al suo esame analoga a

quella già scrutinata dalla Corte, in quanto ad una prima istanza di

ricusazione immotivata (dichiarata inammissibile dal tribunale) ha

fatto seguito una seconda parimenti immotivata, che tuttavia dovrebbe

condurre, applicando la norma censurata, alla sospensione del

procedimento, essendo inibita al giudice ricusato qualsiasi

valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso per ricusazione;

che l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ. si porrebbe

inoltre in contrasto anche con l'art. 111, secondo comma, della

Costituzione, in quanto l'automatica sospensione del processo

conseguente al ricorso per ricusazione del giudice consentirebbe alla

parte privata, mediante il reiterato deposito di istanze di

ricusazione meramente ripropositive di altre già dichiarate

inammissibili dal giudice competente, di paralizzare unilateralmente

l'iter processuale, e ciò in violazione del principio della

ragionevole durata del processo, che è compito della legge

assicurare;

che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi è stata

costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che il Tribunale di Sondrio, nel sollevare questione

di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice

di procedura civile, interpreta questa norma nel senso che la sola

proposizione del ricorso per ricusazione determinerebbe l'automatica

sospensione del processo anche quando l'istanza di ricusazione,

costituendo mera reiterazione di altra istanza già dichiarata

inammissibile dal giudice competente, appaia carente dei requisiti

formali posti dal codice per la sua ammissibilità ed espressione di

un uso distorto, teso all'esclusivo fine di procrastinare o di

paralizzare l'attività giurisdizionale;

che, nonostante l'apparente rigidità della formula,

l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ. si presta, secondo la

giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, la quale

raccoglie le osservazioni di una diffusa dottrina, ad una lettura

diversa, che riconosce in capo al giudice della causa - obbligato in

ogni caso a dare corso all'istanza mediante la trasmissione del

fascicolo relativo alla ricusazione al giudice competente - il potere

di delibare preventivamente i presupposti formali della valida

ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, in tal modo

escludendosi che un ricorso per ricusazione presentato senza

rispettare le condizioni e i termini prescritti produca la

sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che tale

sospensione impone;

che, pertanto, muovendo da un erroneo presupposto

interpretativo, la questione di legittimità costituzionale sollevata

dal remittente deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di

procedura civile (Ricusazione del giudice), sollevata, in riferimento

agli articoli 3, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di

Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte